DIRITTO DI  PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI MOBILITÀ DOCENTI 2021/2022, CON RICONOSCIMENTO DELLA PRECEDENZAEX ART. 33 LEGGE 104/92 – A BENEFICIO DI DOCENTE CHE RICADE NEL VINCOLO QUINQUENNALE/TRIENNALE

È POSSIBILE RIVOLGERSI ALLA MAGISTRATURA DEL LAVORO, DOMANDANDO LA TRASMISSIONE DEGLI ATTI DI CAUSA IN CORTE COSTITUZIONALE

Quesito/Consulenza informativa.

Gentili Avvocati, 

Sono un docente a tempo indeterminato, istruzione di II grado, a partire dal 01 settembre 2020, assunto, nello specifico, attraverso le Graduatorie Regionali di merito (GMRE) del concorso straordinario 2018 per la scuola secondaria, indetto con DDG n. 85/2018.

Per l’anno scolastico 2021/22, ho presentato domanda di mobilità, allo scopo di acquisire una nuova titolarità d’insegnamento, presso il comune di residenza, espresso quale prima preferenza (ovvero, in subordine, presso un comune viciniore).

Preciso di aver documentato, con specifica allegazione acclusa alla domanda di mobilità, di essere portatore di handicap, come da verbale A.S.L., ipovedente e invalido al 67%, con riduzione permanente della capacità lavorativa. 

Ciò nonostante, a seguito della disamina della domanda e dei relativi allegati, l’ente ministeriale mi ha precluso, a monte, il diritto di partecipazione alla mobilità, in ragione di una disposizione, contenuta nell’articolo 1 comma 6 dell’ordinanza ministeriale 106 del 29 marzo 2021, in virtù della quale – a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2020/21 – i docenti destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere trasferimento “soltanto dopo cinque anni di effettivo servizio nell’istituzione scolastica di titolarità”.

Come posso tutelarmi?

Studio Legale Esposito Santonicola

Gentile docente,

Riteniamo che le disposizioni normative, impositive del vincolo quinquennale, contravvengano alle specifiche tutele rivolte al personale di cui all’articolo 33, commi 3 e 6 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, partendo dal discutibile presupposto per il quale le condizioni legittimanti il riconoscimento dello status di portatore di handicap – atte ad assicurare, da subito, il diritto al trasferimento, in capo all’interessato – sarebbero dovute intervenire successivamente alla data di iscrizione al bando concorsuale, da cui è scaturita l’immissione in ruolo.

A questo punto, sarà possibile incardinare un’azione giudiziaria urgente “ex art. 700 c.p.c.” finalizzata all’accertamento, innanzi alla competente Magistratura del Lavoro, dell’illegittimità delle disposizioni ministeriali che, limitando il riconoscimento del diritto di precedenza, non le hanno consentito di partecipare alle operazioni di mobilità.

Passando alla sussistenza del fumus boni iuris, si ritiene opportuno premettere il quadro normativo da cui promana il blocco alla mobilità, che l’amministrazione ritiene operativo anche nei suoi confronti. Detto quadro normativo sarà subito messo a confronto con le disposizioni che offrono tutela ai lavoratori affetti da handicap.

Il Decreto Legislativo n. 59 del 2017, articolo 13 terzo comma (nel testo modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, ulteriormente modificato dall’articolo 58, comma 2, lettera f) del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, non ancora convertito in legge) prevedeva che gli immessi in ruolo dal 1° gennaio 2019 “erano tenuti a permanere nell’istituzione scolastica di assegnazione della titolarità …”, non potendo, da subito, richiedere alcun trasferimento… fatta salva l’applicazione dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104….

Ebbene, il Testo Unico Scolastico – articolo 601 Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n. 297, tuttora vigente, rubricato “Tutela dei soggetti portatori di handicap” – sancisce che “gli articoli 21 e 33 della legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, si applicano al personale di cui al presente testo unico” (comma 1) e che “Le predette norme comportano la precedenza all’atto della nomina in ruolo… e in sede di mobilità”.

Intanto, con la recentissima approvazione del Decreto Legge del 25/05/2021 N. 73 (meglio noto quale Decreto sostegni bis, al vaglio del Parlamento per la conversione in legge), l’articolo 58 (rubricato “Misure Urgenti per la scuola”) al comma 2 lett. F, precisa come al comma 3 dell’articolo 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, le parole “cinque anni scolastici” sono sostituite dalle parole “tre anni scolastici”Si tratta, in sostanza, di una normativa sconfessante il vincolo quinquennale – di cui al citato Decreto Legislativo n. 59 del 2017, articolo 13 terzo comma 3 (nel testo modificato, in prima battuta, dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145) – che, pur mantenendo un ridotto limite temporale alla presentazione della domanda di trasferimento, continua a preservare la posizione del personale di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Rebus sic stantibus, l’imposta preclusione alla partecipazione al trasferimento, a detrimento della sua posizione – assunto nell’anno scolastico 2020/21, portatore di handicap ed invalido al 67%, con riduzione permanente della capacità lavorativa – semplicemente motivata da una presunta “continuità didattica”, non trova nessun riscontro nel dettato costituzionale.

Pertanto, si ritiene costituzionalmente illegittimo l’art. 13 comma 3 del decreto legislativo n. 59 del 13 aprile 2017 – così come novellato dalla L. 145/2018 e dall’articolo 58, comma 2, lettera f) del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 – nella parte in cui, avendo apposto un “vincolo per i docenti neo immessi in ruolo”, di fatto ha limitato la mobilità territoriale, professionale ed annuale, a partire dall’anno scolastico 2019/2020, generando un insanabile contrasto con il trattamento riservato ad altri soggetti che, pur versando nelle medesime condizioni, in quanto partecipanti alla stessa procedura concorsuale, si siano trovati, per mere ragioni cronologiche, a non ricadere nel  blocco pluriennale impeditivo al cambio titolarità.  

La normativa de quo si pone, secondo la nostra impostazione, in insanabile contrasto con i principi costituzionali finalizzati alla tutela della genitorialità, dell’unità familiare del sano sviluppo della prole e della salute, nonché con i vincoli imperativi di cui all’articolo 33 commi 3 e 6 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che trovano ragion d’essere nella Carta Fondamentale.

Quanto al motivo d’urgenza su cui fondare il ricorso – c.d. periculum in mora – argomenteremo che, avendo documentato lo status di portatore di handicap e di invalido al 67%, con riduzione permanente della capacità lavorativa, la sua persona risulta esposta ad un pregiudizio grave, imminente e irreparabile, riferito al bene primario della salute. Presumiamo che, in quanto invalido ed ipovedente, al fine di raggiungere quotidianamente, dal 01 settembre 2021, la sede lavorativa, rischierebbe di arrecare, inevitabilmente, un ulteriore danno alla sua condizione psicofisica.

P.Q.M. Domanderemo al Giudicante di accertare il suo diritto di partecipazione alla procedura di mobilità provinciale docenti 2021/2022 – anche nel rispetto dei vincoli imperativi di cui all’articolo 33 commi 3 e 6 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 – con conseguente diritto all’acquisizione della nuova titolarità scolastica, presso un’istituzione sita nel Comune di residenza, espresso quale prima preferenza, ovvero, sita in comune viciniore, come da ordine di preferenze indicato in domanda.

Per interloquire sui “RICORSI AL GIUDICE DEL LAVORO, ANCHE URGENTI, AVVERSO I VINCOLI IMPOSTI ALLA MOBILITÀ SCOLASTICA”, con i legali Aldo Esposito e Ciro Santonicola, si inoltri whatsapp scritto o breve audio al 366 18 28 489 (no telefonate). Risponderanno direttamente i legali, con vocale personalizzato.