Il Consiglio di Stato riconosce la Giurisdizione Amministrativa sui Ricorsi presentati dai Docenti Abilitati all’Estero, che domandano l’annullamento dell’O.M. 112/2022 ai fini della stipula dei contratti.
Tutele legali in sede amministrativa e innanzi al Giudice del lavoro.
Il Consiglio di Stato ha annullato alcune sentenze del TAR Lazio, riconoscendo la giurisdizione del Giudice amministrativo sui ricorsi riguardanti l’ordinanza ministeriale 112/2022, nella parte in cui ha impedito il conferimento degli incarichi ai docenti abilitati all’estero, inseriti nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) di Prima fascia “con riserva”.
Il TAR Lazio aveva precedentemente declinato la propria giurisdizione, ritenendo che la richiesta giudiziaria riguardasse il diritto alla stipula del contratto di lavoro, di competenza del giudice ordinario. Tuttavia, il Consiglio di Stato ha sottolineato che la domanda giudiziaria, laddove sia rivolta ad un provvedimento generale relativo alle condizioni soggettive di inserimento in graduatoria, qualifica la posizione giuridica dei docenti richiedenti in termini di interesse legittimo.
A seguito di questa decisione, per quanto concerne la legittimità dell’ordinanza ministeriale n. 112/2022, potrà, da un lato, esprimersi il Giudice amministrativo, potendosi, dall’altro, esaltare le condizioni soggettive dei singoli aspiranti, avverso i limiti imposti dalla medesima ordinanza, con mirati ricorsi al Giudice del lavoro.
Intanto, i neo abilitati all’estero “in attesa di riconoscimento del titolo in Italia” avranno la possibilità di inserirsi con riserva “nella I Fascia GPS elenchi aggiuntivi” entro il 27 aprile 2023, senza partecipare, ancora una volta, alle nomine “poiché privi dell’omologa del titolo estero”.
Costoro potranno impugnare la clausola dell’articolo 7, comma 4 dell’ordinanza ministeriale n. 112/2022 (trasfusa nel D.M. n. 51 del 17 marzo 2023 di costituzione degli elenchi aggiuntivi), laddove, nel prevedere l’iscrizione “con riserva” nella prima fascia delle graduatorie del personale docente, impedisce ai soggetti abilitati all’estero – in attesa di ottenere il riconoscimento dell’abilitazione in Italia – di stipulare i contratti di lavoro, anche finalizzati all’immissione in ruolo (per quanto concerne le G.P.S. Sostegno).
Riepilogando, lo studio legale Esposito Santonicola tutelerà coloro che hanno presentato o presenteranno (entro il 30 giugno 2023) la domanda di riconoscimento del titolo abilitante estero – avendo domandato l’inserzione negli elenchi aggiuntivi (o essendo già inseriti “con riserva” in I Fascia G.P.S.) – e che non potranno ricevere l’incarico di docenza, anche finalizzato al ruolo (per quanto concerne le G.P.S. Sostegno).
Tuttavia, la difformità degli orientamenti giurisprudenziali – manifestata nel periodo antecedente l’emanazione della sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato – suggerisce di inoltrare whatsapp (scritto o audio) al 366 18 28 489 (no telefonate). Giungerà risposta personalizzata, per una disamina analitica “sul caso specifico”.