GREEN PASS OBBLIGATORIO, NESSUN LICENZIAMENTO… IN CASO DI MANCATA ESIBIZIONE, PROTRATTA PER 5 GIORNI, IL PERSONALE SCOLASTICO SI VEDRÀ SOSPESA LA RETRIBUZIONE (IN QUANTO ASSENTE INGIUSTIFICATO DAL SERVIZIO) E SI VEDRÀ COMMINARE UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA.
Quesito/Consulenza informativa.
Gentile Avvocato,
Al di là di ogni valutazione politica sulle modalità con cui è stato disciplinato, a partire dal 01 settembre 2021 (e fino al 31 Dicembre), l’obbligo/dovere di esibizione del “green pass” – per il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario – le domando se rischio il licenziamento, in caso di violazione della prescrizione che impone l’esibizione della “certificazione verde COVID-19″.
Studio Legale Esposito Santonicola
Gentile docente/ATA, la risposta al suo quesito si ricava dalla Nota tecnica recante N. 1237 del 13 Agosto 2021 – firmata dal Capo Dipartimento M.I., Sistema Educativo di Istruzione e Formazione – avente quale oggetto il Decreto Legge n. 111/2021 (in fase di conversione) sulle “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”.
Nell’apposita Sezione titolata “Certificazione verde COVID-19, ulteriore misura determinante per la sicurezza”, è precisato quanto segue:
Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, il decreto legge n. 111/2021 (articolo 1, comma 6) introduce, dal 1° settembre al 31 dicembre 2021 (attuale termine di cessazione dello stato di emergenza), la “certificazione verde COVID-19″ per tutto il personale scolastico.
La norma in esame definisce, al contempo, “l’obbligo del “possesso” e il dovere di esibizione” della certificazione verde, fatti salvi i casi di esenzione.
Ebbene, la violazione del dovere di possesso ed esibizione della certificazione verde (o green pass) è punita:
-Con sanzione amministrativa pecuniaria, comminata dal Dirigente scolastico;
-Con specifica sanzione, incidente sul rapporto di lavoro.
In sostanza, il mancato possesso della certificazione verde è stato qualificato, dal legislatore, quale nuova e specifica fattispecie di “assenza ingiustificata”; il personale scolastico, privo del green pass, non potrà svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola, dopo aver dichiarato di non esserne in possesso o, comunque, qualora non sia in grado di esibirlo al personale addetto al controllo.
Rebus sic stantibus, a decorrere dal quinto giorno di assenza ingiustificata – per mancato possesso della “certificazione verde COVID-19” – il rapporto lavorativo sarà sospeso e non saranno dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.
A questo punto, la riammissione in servizio sarà consentita, al dipendente, dal momento in cui potrà esibire il certificato verde, non essendo previsto alcun licenziamento.
Si ricorda, infine, che il Decreto Legge 06 Agosto 2021 n. 111 – annoverante l’obbligo del green pass tra le “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche” – è al vaglio del Parlamento, potendo ancora subire modifiche nella fase di conversione in legge dello Stato.
Per confrontarsi sulla tematica con i legali ESPOSITO/SANTONICOLA, s’inoltri WhatsApp scritto, o vocale di 1 minuto, al numero 366 18 28 489 (no telefonate), a partire dal 26 agosto 2021.