CIRCOLARE U.S.R. CAMPANIA 29.11.19, a firma del Direttore Generale.
Nell’indicare chi vada depennato o meno dalla II FASCIA, è precisato che, in presenza del “contrasto di giudicati” (ad esempio, docente con prima pronuncia negativa T.A.R. e successivo accoglimento Giudice del Lavoro) prevale il provvedimento giudiziario più recente (“sentenza emanata per ultima”).
Precisazione illustrata con tanto di richiamo alla Corte di Cassazione, ordinanza n. 28506 del 2018.
Ebbene, riteniamo che tale interpretazione consolidi la possibilità di “ribaltare giudicati negativi”, provenienti dalla sede amministrativa, allorché seguiti da nuovi e “più recenti” giudicati maturati, eventualmente, innanzi alle Magistrature del Lavoro (non vincolate, queste ultime, dagli orientamenti T.A.R./C.D.S.).
Tutto questo, al fine di ottenere l’inserimento nella seconda fascia G.I., anche in virtù del sillogismo giudiziario
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