Accolto il ricorso collettivo patrocinato dallo Studio: annullata, nella parte contestata, la tabella di valutazione dei titoli allegata al D.M. 21 maggio 2024, n. 89, con effetti estesi all’intero triennio e ai futuri aggiornamenti

A cura degli Avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola

La questione in sintesi

Una nuova, significativa tappa si aggiunge al percorso giudiziario che lo Studio Legale Esposito Santonicola conduce da anni in favore del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Quinta, con sentenza resa pubblica nel giugno 2026, ha accolto il ricorso collettivo proposto da oltre cento aspiranti delle graduatorie di circolo e d’istituto di terza fascia del personale ATA, riconoscendo che il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi equiparati per legge, ancorché non prestati in costanza di rapporto di impiego, devono essere valutati con il medesimo punteggio riservato a quello svolto in costanza di nomina: sino a 6 punti per ciascun anno scolastico, in luogo del ben più contenuto massimo di 0,60 punti complessivi che la tabella ministeriale aveva inteso accordare.

La pronuncia interviene su una questione che da oltre un lustro alimenta un vivace dibattito giurisprudenziale e che coinvolge una platea assai ampia: quella di coloro che, dopo aver conseguito il titolo di studio richiesto per l’accesso ai profili ATA, hanno adempiuto l’obbligo di leva — o prestato il servizio civile sostitutivo — senza essere ancora destinatari di alcuna nomina scolastica, vedendosi poi attribuire, in sede di aggiornamento delle graduatorie, una valutazione fortemente ridotta del periodo trascorso alle armi.

Il quadro normativo: il Codice dell’ordinamento militare e il Testo unico della scuola

Il fulcro della controversia risiede nell’articolo 2050 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare), rubricato «Valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici». Il comma 1 dispone che «i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate, sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici»; il comma 2 aggiunge che, ai fini dell’ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni, «è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro».

L’intero contenzioso ruota attorno a un interrogativo: il secondo comma restringe la portata del primo, riservando la piena valutazione a chi già lavorava, oppure ne costituisce mera specificazione?

Accanto alla disposizione codicistica si colloca l’articolo 485, comma 7, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione), a mente del quale il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti. A presidiare l’intera materia sovrintende, infine, l’articolo 52, secondo comma, della Costituzione: «Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l’esercizio dei diritti politici». È questa la chiave costituzionale che orienta — e, ad avviso dello Studio, deve orientare — l’interpretazione dell’intero plesso normativo.

La vicenda processuale e i motivi di ricorso

Con il decreto ministeriale 21 maggio 2024, n. 89, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha disciplinato l’aggiornamento delle graduatorie di circolo e d’istituto di terza fascia per il triennio scolastico 2024-2027. L’allegato A, recante la tabella di valutazione dei titoli culturali e di servizio, ha stabilito che la leva e i servizi sostitutivi assimilati, ove non prestati in costanza di rapporto di impiego, fossero considerati quale generico servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, con appena 0,05 punti per ogni mese o frazione superiore a quindici giorni, sino a un massimo di 0,60 punti; il medesimo periodo, ove maturato in costanza di nomina, è stato invece qualificato come vero e proprio servizio effettivo reso nella medesima qualifica, con 0,50 punti mensili sino a 6 punti per ciascun anno scolastico.

Avverso siffatto assetto, nell’estate del 2024, oltre cento aspiranti, appartenenti a diversi profili professionali e ambiti territoriali, hanno proposto ricorso collettivo dinanzi al giudice amministrativo capitolino, con il patrocinio degli Avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola. Le doglianze si articolavano lungo quattro direttrici: violazione dell’articolo 485, comma 7, del Testo unico; eccesso di potere per difetto di motivazione e carenza di istruttoria; errata interpretazione e applicazione dell’articolo 2050 del Codice dell’ordinamento militare; illegittimità della decretazione ministeriale alla luce della giurisprudenza prevalente. Il Ministero, difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, si è costituito in giudizio e la causa, all’esito dell’udienza pubblica celebrata nel maggio 2026, è stata trattenuta in decisione.

La decisione del TAR Lazio: la ratio decidendi

Il Collegio della Sezione Quinta — composto dal Presidente Riccardo Savoia, dal Consigliere Francesco Elefante e dal Referendario Francesco Baiocco, estensore — ha condiviso l’impostazione difensiva. Richiamato l’orientamento già fatto proprio dalla medesima Sezione con la sentenza n. 9082 del 2025, il Tribunale ha affermato che dall’articolo 2050, ove interpretato conformemente all’articolo 52 della Costituzione, si trae il principio in forza del quale alla leva e ai servizi a essa equiparati dalla legge deve essere attribuito uguale valore in tutte le procedure selettive pubbliche, indipendentemente dal fatto che i medesimi servizi siano stati espletati o meno in costanza di impiego: i primi due commi della norma vanno letti in chiave integrata, giacché il comma 2 non si pone in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisce specificazione, nel senso che anche — e non solo — i periodi svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali. Chi sia chiamato a un servizio obbligatorio nell’interesse della Nazione, ricorda la sentenza riprendendo le parole della Suprema Corte, «non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell’utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi».

Ne è conseguito l’accoglimento del ricorso, con annullamento dell’atto impugnato in parte qua (nella parte oggetto di censura) e nei limiti dell’interesse dei ricorrenti: l’Amministrazione dovrà riconoscere il punteggio superiore previsto per il servizio reso in costanza di impiego, con obbligo conformativo esteso all’intero triennio di vigenza delle graduatorie e a ogni loro successivo aggiornamento disposto in applicazione del decreto gravato.

Un orientamento che si consolida: il percorso giurisprudenziale

La decisione si inserisce in un itinerario tutt’altro che lineare, che lo Studio ha documentato passo dopo passo su queste pagine. Un primo filone restrittivo del Consiglio di Stato (Sezione Sesta, 29 aprile 2020, n. 2743, ripreso dalla sentenza 29 dicembre 2022, n. 11602) aveva circoscritto la piena valutazione al solo servizio prestato in pendenza di rapporto; in senso opposto si era però già espressa la Sezione Settima (10 marzo 2022, n. 1720; 2 maggio 2022, n. 3423; 23 agosto 2022, n. 7383), osservando che, se si pone l’esigenza di ristorare chi ha svolto la leva del sacrificio subito, «non è evidentemente negabile che un pregiudizio analogo è predicabile nei confronti di chi un lavoro debba ancora ottenerlo, e nondimeno vi debba rinunciare durante il servizio prestato nelle forze armate». Tale indirizzo estensivo ha trovato ulteriore conferma nella più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato (Sezione Settima, 3 aprile 2025, n. 2854).

Le ricadute pratiche per il personale ATA

Gli effetti della pronuncia non si esauriscono nel giudizio deciso. L’obbligo conformativo imposto all’Amministrazione abbraccia l’intero triennio 2024-2027 e ogni futuro aggiornamento delle graduatorie disposto in applicazione del decreto annullato nella parte contestata: la differenza fra 0,60 punti complessivi e 6 punti per anno scolastico è, in molti casi, decisiva ai fini della collocazione in graduatoria e del conferimento delle supplenze. Restano impregiudicate, per chi non ha preso parte al giudizio, le ordinarie vie di tutela, da vagliare caso per caso alla luce della documentazione individuale: la materia, come si è visto, ha conosciuto orientamenti non univoci, sicché ogni posizione esige un esame specifico e nessun esito può darsi per scontato.

Il commento dello Studio legale Esposito Santonicola

A parere dello Studio Legale Esposito Santonicola, la sentenza consolida un approdo interpretativo ormai maturo, che restituisce coerenza al sistema: non sarebbe ragionevole che il medesimo sacrificio reso alla Nazione valesse, ai fini selettivi, in misura diversa a seconda della circostanza — del tutto estranea alla sfera di controllo dell’interessato — che al momento della chiamata alle armi fosse già in essere una nomina scolastica. Secondo la lettura degli Avvocati Esposito e Santonicola, la valorizzazione dell’articolo 52 della Costituzione quale criterio ermeneutico conferma, inoltre, che le tabelle ministeriali di valutazione dei titoli non possono introdurre, per via regolamentare, differenziazioni che il quadro primario e costituzionale non consente.

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Il personale ATA — assistenti amministrativi, assistenti tecnici, collaboratori scolastici e gli altri profili professionali — inserito o aspirante all’inserimento nelle graduatorie di terza fascia, che abbia prestato servizio militare di leva o servizio civile sostitutivo non in costanza di nomina e si trovi in una situazione analoga, può richiedere una consulenza preliminare gratuita inviando un messaggio, scritto o vocale, al numero WhatsApp 366 18 28 489.

La valutazione del caso concreto sarà formulata dagli Avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola esclusivamente all’esito dell’esame della documentazione individuale, nel rispetto del principio di veridicità e correttezza dell’informazione professionale. Nessun esito processuale può essere garantito in anticipo. Le considerazioni svolte nel presente contributo hanno carattere generale e divulgativo e non costituiscono parere legale.

Per approfondire, sono disponibili su scuolalex.it i precedenti contributi dello Studio dedicati alla medesima tematica: gli orientamenti del Consiglio di Stato sul servizio militare del personale ATA e l’analisi sui riflessi per le graduatorie 24 mesi e per il prossimo aggiornamento.

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