QUESITO / CONSULENZA INFORMATIVA

Gentili Avvocati Esposito e Santonicola, sono un assistente amministrativo a tempo indeterminato, oggi titolare presso un istituto della provincia di Napoli. Nel 2008 presentai domanda di inclusione nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per l’attribuzione della “posizione economica A.T.A.”, ai sensi dell’Accordo nazionale del 20 ottobre 2008, nella diversa provincia in cui allora ero titolare. Frequentai e superai il percorso formativo PuntoEdu ATA erogato da INDIRE, conseguii i relativi attestati, svolsi il laboratorio professionale e fui inserito in graduatoria definitiva con un punteggio compiutamente determinato, all’esito dei regolari controlli dell’Ufficio scolastico competente.

Negli anni successivi ottenni il trasferimento nella provincia di Napoli, dove tuttora presto servizio, senza però aver mai percepito la posizione economica maturata in forza della graduatoria d’origine. Sopraggiunto il D.M. 12 luglio 2024, n. 140, mi sono tempestivamente attivato: ho inoltrato istanza all’Ambito Territoriale della nuova provincia, ho fatto seguire una diffida stragiudiziale e, infine, un ulteriore sollecito. A nessuno di tali atti è seguito riscontro alcuno.

Oggi, con la pubblicazione delle graduatorie provvisorie per l’attribuzione della prima e della seconda posizione economica, ho constatato che il mio nominativo non vi compare, né risulta in alcun modo considerato tra gli aventi diritto della provincia di nuova titolarità. Vi chiedo dunque: il mancato inserimento nella graduatoria provvisoria può essere contestato, a chi devo rivolgermi e in quali termini, e quali rimedi mi assistono ove l’Amministrazione persista nel proprio silenzio?

RISPOSTA DEGLI AVVOCATI ALDO ESPOSITO E CIRO SANTONICOLA

Gentile assistente amministrativo,

Le anticipiamo sin d’ora che la Sua posizione ci appare assistita da validi argomenti di diritto, e che il momento in cui Ella ci scrive è precisamente quello in cui tali argomenti debbono essere fatti valere, senza alcun indugio.

Conviene muovere dal dato sostanziale. Ella non è, e non può essere assimilato, a un aspirante che oggi avanzi per la prima volta una pretesa: Ella è titolare di una posizione giuridica già perfezionatasi in epoca risalente, fondata sul superamento di un percorso selettivo-formativo e sull’inserimento in una graduatoria definitiva, controllata e mai caducata da provvedimenti di decadenza. Il successivo trasferimento interprovinciale non ha estinto tale posizione, ma ha posto unicamente un problema di traslazione del beneficio dalla provincia d’origine a quella di nuova titolarità.

È su questo crinale che interviene il nuovo D.M. 12 luglio 2024, n. 140. Esso, pur avendo ridisegnato l’intero istituto delle posizioni economiche con l’istituzione di oltre quarantaseimila nuove posizioni da conferire mediante procedura selettiva, ha avuto cura di non disperdere il patrimonio professionale di chi quel percorso aveva già compiuto: il suo articolo 4 reca infatti una clausola di salvaguardia in forza della quale il personale già utilmente collocato nelle graduatorie definitive 2008/2009, che abbia superato il corso e non sia stato dichiarato decaduto, conserva il diritto all’attribuzione della posizione economica, e — ciò che qui maggiormente rileva — vi ha diritto nella provincia di nuova titolarità, senza onere di presentare alcuna nuova domanda.

La Nota ministeriale di trasmissione, indirizzata agli Uffici Scolastici Regionali e agli Ambiti Territoriali, ha reso esplicito tale disegno: gli Ambiti, nel conferire le nuove posizioni, devono soddisfare in via prioritaria il personale già presente nelle graduatorie storiche; tale personale non deve presentare domanda, essendo stato a suo tempo selezionato e formato; e, qualora trasferito, vanta il diritto all’attribuzione nella provincia di arrivo, dovendo i medesimi Ambiti raccogliere le relative comunicazioni. Il legislatore, in altri termini, non ha azzerato la storia professionale di chi, come Lei, aveva affrontato per intero l’iter, ma ne ha disposto una tutela mirata all’interno dei nuovi contingenti.

Ne discende una conseguenza che vale la pena enunciare senza reticenze: l’Amministrazione della provincia di arrivo non può degradare il dipendente trasferito al rango di nuovo aspirante, tenuto a ripetere corsi e a concorrere ex novo. Il Suo diritto non nasce oggi; esso è il portato di una procedura già conclusa, e si manifesta, nei limiti del contingente provinciale, come vero e proprio diritto soggettivo all’assegnazione, subordinato unicamente alla persistenza dei requisiti di profilo, servizio e assenza di decadenza, che nel Suo caso risultano tutti integrati.

Veniamo allora al quesito maggiormente rilevante, quello sul “che fare”. Il primo presidio di tutela è anche il più insidioso per via della sua brevità: avverso le graduatorie provvisorie è ammesso reclamo all’Ambito Territoriale competente entro il termine, perentorio nella prassi procedimentale, di dieci giorni dalla pubblicazione. È in questa fase, e non altrove, che l’Amministrazione può ancora emendare l’omissione e inserire il Suo nominativo prima del consolidamento in graduatoria definitiva. Lasciar trascorrere infruttuosamente tale termine significherebbe rinunciare al rimedio più agile e doversi affidare a strumenti successivi, inevitabilmente più gravosi.

Quanto al destinatario, occorre tenere distinti, senza confonderli, i due uffici coinvolti. Il reclamo va rivolto, in via principale, all’Ambito Territoriale della provincia di nuova titolarità — nel Suo caso quello di Napoli — poiché è l’ufficio che ha materialmente formato la graduatoria provvisoria e che detiene il potere-dovere di rettificarla.

All’Ambito Territoriale della provincia d’origine spetta invece il ruolo, non meno essenziale, di certificare e trasmettere la Sua posizione storica — punteggio, profilo, superamento del corso, assenza di decadenza — sicché è opportuno che esso sia parimenti destinatario dell’atto, affinché fornisca all’ufficio di arrivo l’elemento documentale indispensabile. All’Ufficio Scolastico Regionale, e ove lo si reputi utile all’Amministrazione centrale, l’atto andrà infine indirizzato per conoscenza, così da sollecitare anche il livello sovraordinato.

Ove a tale reclamo non segua riscontro, ovvero ad esso si opponga un diniego privo di adeguata motivazione, la Sua tutela non si esaurisce. Potrà allora adirsi il Giudice del lavoro, competente in ragione della natura di diritto soggettivo della posizione vantata, tanto per accertare l’obbligo dell’Amministrazione di dare attuazione alla norma e conseguire l’inserimento in graduatoria con ogni effetto giuridico ed economico, quanto per domandare l’annullamento/disapplicazione dell’eventuale provvedimento di rigetto.

Le segnaliamo, da ultimo, un profilo di vigilanza che non va trascurato: qualora l’Amministrazione conferisse le posizioni economiche ai candidati delle nuove selezioni senza aver prima soddisfatto gli aventi diritto delle graduatorie 2008/2009, si aprirebbe un ulteriore spazio di impugnazione degli atti di attribuzione, per lamentata violazione della clausola di priorità sancita dall’articolo 4 e dei principi di legittimo affidamento, parità di trattamento e buon andamento dell’azione amministrativa. La diligenza da Lei già dimostrata, con istanze e diffide puntualmente documentate, costituisce in questa prospettiva un patrimonio probatorio prezioso, che a nostro parere irrobustisce, in misura non trascurabile, la Sua posizione.

ASSISTENZA LEGALE IPERFOCALIZZATA – LEGALI ESPOSITO SANTONICOLA

Gli assistenti amministrativi, i collaboratori scolastici, gli assistenti tecnici e gli operatori A.T.A. che si riconoscano in situazioni analoghe — pregressa inclusione nelle graduatorie definitive 2008/2009 per la prima o la seconda posizione economica, percorso formativo PuntoEdu regolarmente concluso, trasferimento interprovinciale, mancato o errato inserimento nelle graduatorie provvisorie e dubbi sulla priorità nell’attribuzione delle nuove posizioni economiche — possono richiedere un confronto mirato, a mezzo whatsapp (messaggio scritto o vocale al 3661828489) con i legali dello Studio Esposito Santonicola, per la disamina della propria posizione e delle iniziative esperibili alla luce del quadro normativo vigente e delle prassi applicative degli Uffici scolastici.