E’ possibile avviare una mirata tutela legale per rivendicare che tale servizio venga computato “ai fini del raggiungimento dei 24 mesi” richiesti per l’inserimento nelle graduatorie valide per l’immissione in ruolo…
Quesito/Consulenza informativa.
Gentili Avvocati Esposito e Santonicola,
L’aggiornamento delle graduatorie permanenti provinciali “ATA 24” mesi, valide per l’a.s. 2024/2025, avverrà, presumibilmente, nella seconda metà di maggio 2024.
Lo ha stabilito il Direttore Generale del Ministero dell’Istruzione e del Merito (Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, Direzione generale per il personale scolastico, Ufficio V), dott. Filippo Serra, che con nota ministeriale (protocollo n. 55934 del 19 aprile 2024) ha invitato gli Uffici Scolastici Regionali ad indire i concorsi “per soli titoli” per i profili professionali delle ex aree A e B del personale ATA, finalizzati alla costituzione delle “graduatorie provinciali permanenti” utili per l’a.s. 2024/2025.
Le domande andranno presentate “esclusivamente online” tramite InPA, dal 10 al 30 maggio 2024 e i bandi regionali saranno pubblicati entro il 9 maggio 2024.
Come noto, per accedere alle graduatorie “ATA 24 mesi” è richiesto il requisito di aver svolto almeno 24 mesi di servizio, ovvero 23 mesi e 16 giorni, anche non continuativi, nelle scuole statali, in posti corrispondenti al profilo professionale per il quale il concorso viene indetto e/o in posti corrispondenti ai profili professionali dell’area del personale ATA statale della scuola immediatamente superiore a quella del profilo cui si concorre.
A questo punto le domando: disponendo di una sentenza spendibile per la terza fascia ATA che riconosce l’anno di servizio militare “non svolto in costanza di nomina” quale annualità piena (punti 6), alla pari del servizio ATA effettivo, posso rivendicare, con un nuovo ricorso, che tale periodo vada riconosciuto ai fini del conteggio?
Avv.ti Aldo Esposito e Ciro Santonicola
Gentile ATA, la risposta al suo quesito è affermativa!
Numerose sentenze, da ultimo quella della Corte di Appello di Roma (III Sezione Lavoro, Presidente Dott. Stefano Scarafoni) hanno stabilito che il servizio militare di leva, anche se svolto non in costanza di rapporto di lavoro, deve essere pienamente valutato “con 6 punti per ogni anno” ai fini dell’inserimento nelle graduatorie del personale ATA, alla pari del servizio effettivo nella qualifica.
Pertanto, disponendo di una sentenza favorevole che riconosce l’annualità piena (6 punti) per il servizio militare “non svolto in costanza di nomina”, si ritiene assolutamente legittimo rivendicare, con un nuovo e mirato ricorso, che tale periodo vada computato “ai fini del raggiungimento dei 24 mesi” richiesti per l’inserimento nelle graduatorie ATA 24 mesi, valide per l’immissione in ruolo.
Come correttamente indicato, l’equivalenza è data dal fatto che i 6 punti per l’anno di servizio militare – riconosciuti dal Giudice – corrispondono esattamente ai 12 mesi di servizio ATA effettivo retribuito, con 0,50 punti al mese.
In definitiva, il ricorso potrebbe censurare l’illegittimità derivata e l’irragionevolezza della normativa secondaria ministeriale che discrimina il punteggio del servizio militare non in costanza di impiego, non equiparato al servizio effettivo, in contrasto con la normativa primaria e i principi generali dell’ordinamento.
Sarà quindi opportuno, come anticipato in un precedente intervento web, rivendicare espressamente, in sede di presentazione della domanda – e con diffida separata – il riconoscimento dell’annualità piena per il servizio militare “non in costanza di nomina” ai fini del computo dei 24 mesi, producendo la sentenza favorevole a supporto della richiesta.
Per avviare l’iter del “RICORSO PER IL PIENO RICONOSCIMENTO DEL SERVIZIO MILITARE NON IN COSTANZA DI NOMINA AI FINI DEL CONTEGGIO, PER L’INSERIMENTO NELLE GRADUATORIE ATA 24 MESI“, è possibile contattare lo Studio Legale Esposito Santonicola inviando un messaggio WhatsApp scritto o audio al numero 366 18 28 489.
Si ricorda, infine, che il numero fisso 081 19 18 99 44 dello STUDIO LEGALE ESPOSITO SANTONICOLA osserva le seguenti fasce orarie:
Dalle 10,00 alle 12,30 e dalle 16,30 alle 19,30, ogni lunedì, mercoledì e venerdì;
Dalle 10,00 alle 12,30, ogni martedì e giovedì.