Analisi giuridica dell’intervento d’urgenza del TAR per la Lombardia in favore di una candidata con bisogni educativi speciali
A cura dello Studio legale degli avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola
Un recente caso, deciso con eccezionale urgenza dal Tribunale amministrativo regionale (TAR) per la Lombardia, ha messo in luce una vulnerabilità critica del sistema scolastico: la gestione dei candidati esterni con bisogni educativi speciali (BES) durante l’Esame di Stato.
La vicenda è nata da un’azione legale tempestiva e mirata che ha condotto a una decisione giudiziaria di evidente impatto. Con un decreto cautelare monocratico di eccezionale urgenza, il TAR per la Lombardia, Sezione Quinta, ha ordinato l’immediata ammissione con riserva all’Esame di Stato 2025 di una studentessa con bisogni educativi speciali, la cui partecipazione quale candidata esterna era stata negata da un istituto di istruzione superiore milanese. La decisione, ottenuta dagli avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola, ha paralizzato, in fase cautelare, il provvedimento di non ammissione emesso dalla scuola.
L’intervento del Presidente del TAR non rappresenta un mero atto formale, bensì un’affermazione di principio. L’emissione di un decreto monocratico, ai sensi dell’articolo 56 del Codice del processo amministrativo (c.p.a.), è consentita solo in presenza di un pregiudizio di «estrema gravità e urgenza», tale da non permettere di attendere nemmeno i tempi di una normale udienza cautelare. La rapidità e la perentorietà del provvedimento evidenziano l’irreparabilità del danno – la perdita di un intero anno scolastico e dell’accesso all’università – che la studentessa avrebbe subito nelle more del giudizio.
Il decreto funge dunque da scudo legale d’emergenza contro un’azione ritenuta lesiva, che sarà approfondita nella successiva fase cautelare collegiale.
LA VICENDA GIUDIZIARIA
Al centro della vicenda si colloca una studentessa dal brillante profilo professionale, con un percorso di studi autonomo culminato nel conseguimento di un master e di numerosi corsi di alta formazione in ambiti complessi; la stessa ha tuttavia documentato problematiche tali da qualificarla come allieva con bisogni educativi speciali.
Il fulcro dell’illegittimità contestata risiede in un’omissione tanto semplice quanto grave. Nel marzo 2025, quasi due mesi prima degli esami preliminari di accesso all’Esame di Stato, la candidata ha trasmesso alla scuola l’intera documentazione medica, chiedendo esplicitamente la predisposizione di un Piano didattico personalizzato (PDP). Tale strumento, imposto dalla legge 170/2010 e dalle direttive successive, è obbligatorio per garantire un equo percorso valutativo.
Nonostante la chiarezza della richiesta e la completezza della documentazione, l’istituto ha omesso di redigere, condividere e formalizzare il PDP. Questa mancanza, posta a fondamento del ricorso, non è un vizio meramente formale, ma l’atto che ha innescato una serie di irregolarità, privando la studentessa di ogni tutela e preparando il terreno alla sua mancata ammissione.
L’istituto milanese ha infine comunicato la non ammissione con un atto laconico, recante la sola dicitura «non ammessa all’Esame di Stato». Constatata l’assenza del PDP – che avrebbe dovuto includere strumenti compensativi e misure dispensative – lo Studio legale Esposito & Santonicola ha chiesto al giudicante di disporre, con decreto monocratico inaudita altera parte ai sensi dell’articolo 56 c.p.a., l’immediata ammissione con riserva della studentessa alle prove dell’Esame di Stato 2025.
Il giudice procedente ha rilevato: «Sussistono i requisiti di estrema gravità e urgenza per l’accoglimento della misura cautelare monocratica ai sensi dell’art. 56 c.p.a.; infatti è imminente lo svolgimento degli esami di Stato (la prima prova scritta si terrà il 18 giugno). Pertanto la domanda cautelare monocratica deve essere accolta, ammettendo con riserva l’interessata all’Esame di Stato…».
Il potere della tutela d’urgenza: il decreto cautelare monocratico
Il provvedimento con cui il TAR ha ammesso la studentessa all’esame non è una sentenza di merito, ma una misura cautelare eccezionale disciplinata dall’articolo 56 c.p.a.
Articolo 56 c.p.a.: una misura per casi estremi
L’articolo 56 attribuisce al Presidente del TAR (o a un magistrato delegato) il potere di concedere misure cautelari provvisorie in casi di «estrema gravità e urgenza». Questo standard è più elevato del normale periculum in mora richiesto per le misure collegiali: la situazione deve essere tanto critica da non consentire neppure i pochi giorni necessari alla convocazione della camera di consiglio.
Il danno irreparabile (periculum in mora)
Nel caso in esame, la perdita di un anno scolastico e dell’accesso all’università costituiva un pregiudizio irrimediabile. Un’eventuale sentenza favorevole pronunciata a esami conclusi non avrebbe potuto restituire le opportunità perdute: un esempio da manuale di danno irreparabile. Il decreto del presidente del TAR ha dunque operato come «scudo legale d’emergenza», anteponendo la tutela del diritto fondamentale della ricorrente alla normale scansione processuale.
Significato processuale
Il decreto monocratico assume efficacia provvisoria e interinale: sospende gli effetti del provvedimento di non ammissione e preserva i diritti della studentessa fino all’esame collegiale della misura cautelare. Non decide il merito, ma assicura che l’oggetto del contendere – la possibilità di sostenere l’esame – non vada irrimediabilmente perduto.
I legali Aldo Esposito e Ciro Santonicola continueranno a vigilare affinché alla studentessa sia garantito non solo di partecipare all’Esame di Stato, ma di sostenerlo con serenità e con tutti gli strumenti di supporto che la legge le riconosce e che le erano stati ingiustamente negati.
Informazioni e contatti
Per quanti ravvisassero l’assenza delle misure di supporto didattico previste per gli studenti con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA), lo Studio legale Esposito & Santonicola rimane a Vostra completa disposizione per offrire consulenza mirata e tutela altamente personalizzata.
Per concordare un primo colloquio, Vi invitiamo a contattarci via WhatsApp al 366 18 28 489: potrete inviare un messaggio, scritto o vocale, e riceverete tempestivamente un riscontro audio con l’analisi preliminare del Vostro caso e le possibili strategie da intraprendere.