Procedura di aggiornamento delle graduatorie provinciali e d’istituto del personale docente…e 12 punti per il servizio militare “non svolto in costanza di nomina”

Accoglimento Giudiziario

A cura degli avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola

La più recente sentenza del Tribunale del lavoro di Napoli, emessa poche ore fa dal Giudice del lavoro dott.ssa Ada Bonfiglio, ha dichiarato illegittima la previsione dell’articolo 15 dell’O.M. 112/2022 (di precedente aggiornamento delle G.P.S.) nella parte in cui ha limitato la valutazione del servizio di leva ai soli casi in cui sia stato prestato “in costanza di nomina”.

È stato riconosciuto al docente interessato, insegnante tecnico pratico assistito in giudizio dagli avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola, il diritto all’attribuzione di 12 punti per il servizio militare, ai fini della migliore collocazione nelle graduatorie provinciali per le supplenze di II fascia, in fase di aggiornamento.

Il Magistrato procedente ha basato la sua decisione sull’analisi delle normative vigenti e dei precedenti giurisprudenziali prodotti dallo studio legale.

In particolare, ha passato in rassegna:

  • L’articolo 485, comma 7, D.Lgs. 297/1994, nella parte in cui stabilisce che il servizio militare di leva o il servizio civile sostitutivo è valido a tutti gli effetti, incluse le finalità di carriera scolastica.
  • L’articolo 2050 del Codice dell’Ordinamento Militare, nella parte in cui prevede che i periodi di servizio militare sono valutati nei concorsi pubblici con lo stesso punteggio attribuito per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
  • La sentenza della Suprema Corte n. 8586 del 2024, nella parte in cui ha chiarito che i servizi di leva sono sempre valutabili ai fini concorsuali e di carriera, anche se prestati in pendenza di un rapporto di lavoro, precisando che “una contrapposizione tra i diversi commi dell’articolo 2050 del codice dell’ordinamento militare sarebbe illogica e contraria al principio di equità” previsto dall’articolo 52 della Costituzione Italiana, che tutela i diritti di chi ha svolto il servizio militare obbligatorio, nell’interesse della nazione, a prescindere dalla costanza di nomina.

Nel caso in esame, avendo il docente maturato il servizio militare dopo aver conseguito il titolo di studio necessario per l’insegnamento, seppure prima di accettare supplenze scolastiche, l’O.M. 112/2022 – nella parte in cui ha escluso la valutazione del servizio militare in termini di 12 punti – è stata considerata illegittima, con conseguente disapplicazione della stessa.

La presente pronuncia irrompe nel momento migliore per la parte interessata, nella vigenza dell’Ordinanza Ministeriale n. 88 del 16 maggio 2024, che disciplina le procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e d’istituto e il conferimento delle supplenze per il personale docente, per il biennio 2024/26.

In sostanza, l’assistito potrà allegare alla nuova domanda, entro il 10 giugno 2024, la decisione del Tribunale partenopeo, figlia di un mirato ricorso al Giudice del Lavoro, ottenendo il punteggio aggiuntivo pari a 12, ai fini della migliore collocazione in graduatoria.

Per ulteriori dettagli sulla tutela legale collettiva relativa al riconoscimento dei 12 punti per il servizio militare non in costanza di nomina in G.P.S. 2024/26, è possibile consultare il seguente link:

https://scuolalex.it/ricorso-aggiornamento-g-p-s-12-punti-per-servizio-militare-non-in-costanza-di-nomina

Per chi desidera ottenere il riconoscimento dei 12 punti per il servizio militare non in costanza di nomina nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS), è anche possibile costruire un ricorso su misura, in via individuale, forgiato sull’articolo 485, comma 7, D.Lgs. 297/1994, articolo 2050, D.Lgs. 66/2000 e sulla sentenza della Suprema Corte di Cassazione recante n. 8586 del 2024.

Si invitano gli interessati a inviare messaggi, sia scritti che audio, tramite WhatsApp al numero 3661828489.