Aggiornamento della III fascia ATA… e 6 punti per il servizio militare “non svolto in costanza di nomina”.
Accoglimento giudiziario specifico per gli A.T.A. presso il Tribunale del Lavoro di Salerno.
A cura degli avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola
La più recente sentenza del Tribunale del Lavoro di Salerno, emessa poche ore fa dal Giudice del Lavoro, Dott.ssa Caterina Petrosino, ha stabilito che il servizio di leva obbligatorio deve essere valutato in termini di 6 punti nella terza fascia A.T.A., anche se non svolto in costanza di nomina.
Il ricorrente, assistito in giudizio dagli Avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola, aveva presentato domanda di aggiornamento della posizione nella III fascia delle graduatorie di istituto per il triennio 2021/2024 e aveva indicato di aver adempiuto agli obblighi di leva, prestando il servizio civile sostitutivo tra settembre 2004 e luglio 2005, periodo successivo al conseguimento del titolo/qualifica necessario per l’accesso alle graduatorie A.T.A..
Il Magistrato procedente ha condiviso le argomentazioni per giustificare la disapplicazione del Decreto Ministeriale n. 50/21 – nella parte in cui prevede che solo il servizio militare prestato in costanza di rapporto di impiego sia considerato servizio effettivo – al fine di accertare la sussistenza del diritto al riconoscimento del punteggio pieno per il servizio militare prestato dopo il conseguimento del titolo valido, ma non in costanza di nomina.
In particolare, ha passato in rassegna:
- L’articolo 485, comma 7, D.Lgs. 297/1994, nella parte in cui stabilisce che il servizio militare di leva o il servizio civile sostitutivo è valido a tutti gli effetti, incluse le finalità di carriera scolastica.
- L’articolo 2050 del D.Lgs. n. 66/2000, nella parte in cui prevede che i periodi di servizio militare sono valutati nei concorsi pubblici con lo stesso punteggio attribuito per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
- La giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, nella parte in cui ha confermato che non è corretta l’interpretazione che limita l’applicazione dell’art. 485 “sulla valutazione del servizio militare” ai soli fini della ricostruzione di carriera dopo l’assunzione in ruolo.
Conclusioni
Il Tribunale ha dichiarato illegittima la previsione del Decreto Ministeriale n. 50/21 che ha indebitamente dato vita a una discriminazione tra il servizio militare prestato in costanza di rapporto di impiego e quello non in costanza di nomina. Ha pertanto disposto la disapplicazione di tale normativa, riconoscendo al ricorrente il diritto al punteggio pieno (p.t. 6) per il servizio militare prestato, indipendentemente dalla costanza di nomina. Inoltre, ha ordinato al Ministero di adottare gli atti necessari per attribuire il corretto punteggio nelle graduatorie.
La presente pronuncia irrompe nel momento migliore per la parte interessata, nella vigenza del Decreto 89 del 21 maggio 2024, di nuovo aggiornamento delle Graduatorie di circolo e d’istituto di terza fascia del personale A.T.A.!
In sostanza, l’assistito potrà allegare alla nuova domanda, entro il 28 giugno 2024, la decisione del Tribunale salernitano, figlia di un mirato ricorso al Giudice del Lavoro, ottenendo il punteggio pari a 6, ai fini della migliore collocazione in graduatoria.
Per ulteriori dettagli sulla tutela legale collettiva relativa al riconoscimento dei 6 punti per il servizio militare non in costanza di nomina in terza fascia A.T.A., è possibile consultare il seguente link:
Per chi desidera ottenere il riconoscimento dei 6 punti per il servizio militare non in costanza di nomina nelle graduatorie A.T.A. III Fascia e A.T.A. 24 mesi, è anche possibile costruire un ricorso su misura, in via individuale, forgiato sull’articolo 485, comma 7, D.Lgs. 297/1994, articolo 2050, D.Lgs. 66/2000 e sulla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato.
Si invitano gli interessati a inviare messaggi, sia scritti che audio, tramite WhatsApp al numero 3661828489.