A cura degli avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola

LA RIMOSTRANZA DEL DOCENTE

Ho svolto il servizio civile nazionale “tra il 2005 e il 2017”, quando era su base volontaria e non più alternativo al servizio militare obbligatorio.

Dal 2017 il servizio civile nazionale è stato rinominato in “servizio civile universale” (Decreto Legislativo 40/2017, art. 2), mantenendo, tuttavia, le stesse caratteristiche di volontarietà e le identiche finalità.

Il decreto-legge 44/2023 (convertito in  legge  21 giugno 2023, n. 74) ha introdotto, all’articolo 1 comma 9-bis, una riserva del 15% nelle assunzioni del personale non dirigenziale per chi ha svolto il servizio civile universale. Questa riserva si applicherà anche alle graduatorie GPS del personale scolastico.

Tuttavia, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha chiarito che il solo servizio civile universale, istituito nel 2017, dà diritto alla riserva, mentre il precedente servizio civile “svolto in alternativa alla leva obbligatoria” non è considerato valido a tal fine.

Non posso che ritenere ingiusta la difformità di trattamento tra chi ha svolto il servizio civile nazionale volontario “prima e dopo il 2017”, considerato che la denominazione è cambiata in universale ma, nella sostanza, il servizio è rimasto lo stesso!

Negare la riserva del 15% ai volontari nazionali ante 2017, che hanno svolto un servizio funzionalmente equivalente a quello dei volontari universali post-2017, non viola il principio costituzionale della parità di trattamento?

LA POSSIBILE SOLUZIONE DEI LEGALI ALDO ESPOSITO E CIRO SANTONICOLA

Effettivamente, dall’excursus normativo sembra venir fuori un’incongruenza nel non riconoscere il servizio civile nazionale volontario svolto tra il 2005 e il 2017 ai fini della riserva, con equiparazione a quello universale post 2017.

Se le caratteristiche dei due servizi sono identiche in termini di volontarietà, finalità, durata ecc., negare il beneficio della riserva a chi ha prestato il servizio civile nazionale tra il 2005 e il 2017 potrebbe configurare una disparità di trattamento.

Un’eventuale azione legale, in sede di aggiornamento GPS, potrebbe far leva proprio su questa irragionevole distinzione tra servizio civile nazionale volontario ante e post 2017, domandando, al Giudicante, che la riserva del 15% venga estesa anche a chi ha svolto tale servizio prima dell’entrata in vigore del D.lgs. 40/2017, istitutivo del servizio civile universale.

Argomenti a sostegno potrebbero essere rappresentati dall’identità di ratio e disciplina dei due servizi, entrambi prestati su base volontaria e non quale alternativa obbligatoria alla leva, e dal principio di uguaglianza che impone di trattare in modo eguale situazioni identiche.

L’impugnativa dell’attuale interpretazione ministeriale che esclude dalla riserva il servizio civile nazionale volontario, prospettando un’azione giudiziaria per ottenerne l’estensione, in vista del prossimo aggiornamento GPS, si fonderebbe sulla seguente logica:

Obiettivo. Estendere la riserva del 15% anche a chi ha svolto il servizio civile nazionale volontario prima del 2017.

Motivi del ricorso:

  • Violazione del principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 della Costituzione, che vieta irragionevoli disparità di trattamento tra situazioni sostanzialmente identiche. Nel caso di specie, il servizio civile nazionale volontario pre e post 2017 presenta le medesime caratteristiche sostanziali, per cui una diversa disciplina, sul piano della riserva nei concorsi pubblici, appare discriminatoria.
  • Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà dell’operato del Ministero, che ha introdotto una ingiustificata distinzione tra servizio civile nazionale e universale ai fini dell’applicazione della riserva, pur in assenza di differenze ontologiche tra i due istituti dopo il 2005.
  • Violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, non ravvisandosi un adeguato fondamento giuridico o fattuale per la disparità di trattamento tra le due categorie di volontari del servizio civile.
  • Illegittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost., delle norme e prassi amministrative che limitano il beneficio della riserva ai soli volontari del servizio civile universale, escludendo irragionevolmente quelli del servizio civile nazionale che hanno svolto il medesimo servizio prima del mero cambio di denominazione.

Richiamando tali vizi di legittimità si potrebbe, in definitiva, chiedere al Giudice procedente la disapplicazione degli atti di aggiornamento delle GPS nella parte in cui non prevedono l’estensione della riserva, oppure sollevare questione di legittimità costituzionale delle disposizioni di legge o regolamentari che dovessero confermare l’esclusione del servizio civile nazionale volontario dal beneficio.

Per info in merito alle tutele legali contro l’esclusione dei volontari del Servizio Civile Nazionale “ante 2017” dalla nuova riserva di assunzione pubblica e ai fini dei conferimenti d’incarico da G.P.S. (15%), si consiglia di contattare gli avvocati Esposito Santonicola, tramite WhatsApp, inviando messaggi scritti o vocali al numero 3661828489.