CONFERMA DEL DOCENTE DI SOSTEGNO, PREVIA RICHIESTA DELLE FAMIGLIE E IN NOME DELLA CONTINUITÀ DIDATTICA…

A cura dei legali Aldo Esposito e Ciro Santonicola

Il DDL Semplificazioni prova ad introdurre, ai fini dei conferimenti delle supplenze, una significativa novità “per l’assegnazione dei docenti di sostegno”. L’art. 16 prevede la possibilità di confermare, su richiesta della famiglia e valutato l’interesse del discente dal dirigente scolastico, il docente specializzato sul sostegno sul medesimo posto dell’anno precedente, se disponibile, al fine di garantire continuità didattica ed educativa.

Tale possibilità si applicherebbe anche a docenti non specializzati inseriti in graduatoria di sostegno con 3 annualità di servizio nel grado di riferimento o individuati da GaE o graduatoria incrociata ex L. 296/2006, pur privi del titolo.

Si configurerebbe una sorta di “chiamata diretta” mitigata, in un contesto di ampia discrezionalità del DS, che potrebbe generare disparità di trattamento tra docenti specializzati e non. I criteri per la conferma andrebbero definiti con apposito regolamento.

I requisiti legittimanti la conferma includerebbero:

  • Il servizio come docente di sostegno nell’A.S. precedente presso la stessa scuola;
  • Il titolo di specializzazione per i docenti specializzati;
  • Almeno 3 anni di servizio su sostegno nel grado o individuazione da GaE/graduatorie incrociate per i non specializzati.

In attesa dell’evoluzione legislativa, per interagire direttamente con gli Avv.ti Esposito e Santonicola, è possibile inviare messaggi scritti o audio via WhatsApp al numero 3661828489.