A cura degli avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola.

Il confronto effettivo tra la formazione estera degli abilitati e i requisiti richiesti dalla legislazione italiana per l’insegnamento rappresenta il parametro essenziale per determinare il riconoscimento del titolo estero nell’ordinamento italiano. Il Ministero non può limitarsi, come spesso è avvenuto, a una valutazione sommaria.

La comparazione riguarda l’analisi dei programmi di studio, dei crediti formativi e delle competenze didattiche acquisite. Il Ministero italiano, all’esito di tale confronto analitico, può imporre “misure compensative”, ai sensi dell’art. 14 della Direttiva 2005/36/CE, per colmare eventuali differenze.

Quali sono dunque i passaggi fondamentali, avallati dalla giurisprudenza, che il docente deve seguire per ottenere in Italia il riconoscimento del titolo di abilitazione e/o specializzazione all’insegnamento conseguito all’estero?

Sono esposti di seguito:

  • Presentare istanza di riconoscimento al Ministero dell’Istruzione e del Merito, ai sensi dell’art. 50 D.Lgs. n. 300/1999, come modificato dal D.L. n. 1/2020 D.L. conv. in l. n. 12/2020, allegando tutti i titoli, diplomi e certificati conseguiti all’estero;
  • Fornire il programma analitico del percorso formativo svolto;
  • In caso di diniego — anche a seguito del ricorso contro il silenzio dell’amministrazione — impugnare il provvedimento,chiedendo al Giudice di accertare se il titolo estero sia un “attestato di competenza” abilitante, ai sensi dell’art. 11 della Direttiva UE 36/2005, o comunque “assimilabile alle qualifiche” ex art. 12 della Direttiva, potendo rientrare nell’ambito di applicazione delineato dalle sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato;
  • In entrambi i casi, domandare al Giudice di ordinare al Ministero “il riesame del percorso formativo estero”, ai fini dell’eventuale previsione di misure compensative ex art. 22 della citata Direttiva;
  • Tale riesame deve tradursi nella disamina analitica dell’insieme dei diplomi, certificati e altri titoli posseduti dal richiedente, senza prescindere dalle attestazioni rilasciate dalle autorità del Paese d’origine (Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, sentenze n. 18, 19, 20, 21 e 22 del 2022);
  • Si argomenterà in giudizio sul necessario confronto puntuale, cui è tenuto il Ministero italiano, tra le competenze attestate dai titoli esteri e le conoscenze/qualifiche richieste dalla legislazione nazionale – che non può certo derivare da un’istruttoria carente – per accertare se il richiedente vanti effettivamente il possesso dei requisiti per accedere alla professione regolamentata di insegnante;
  • L’eventuale mancanza di documenti richiesti non potrà comportare “automaticamente” il rigetto dell’istanza di omologa del titolo estero, senza prima esperire un’adeguata attività istruttoria integrativa (Corte di Giustizia dell’Unione europea con specifico riguardo al regime di riconoscimento automatico, ma con valenza espansiva anche per il regime generale di riconoscimento, demandato a una fase amministrativa di verifica dei percorsi di formazione e acquisizione delle necessarie competenze professionali seguiti dall’interessato in ciascun Paese dell’Unione – punto 9 della Motivazione);
  • Si richiamerà in discussione il principio per cui la procedura di omologazione deve tradursi in un meccanismo volto a facilitare “il reciproco riconoscimento dei titoli, stabilendo regole e criteri comuni tesi ad ammettere, ove possibile, il riconoscimento automatico.

Per presentare ricorso con lo studio legale Esposito Santonicola, al fine di ottenere il riconoscimento in Italia della qualifica professionale abilitante per l’insegnamento “conseguita all’estero”, per evidenziare il difetto di istruttoria ministeriale — inteso quale mancata verifica “concreta e approfondita” delle competenze professionali acquisite dal richiedente nel Paese d’origine e della loro idoneità ad accedere alla professione regolamentata di insegnante in Italia — anche nell’ottica di sollecitare misure compensative per colmare “eventuali differenze riscontrate”, non si esiti ad inoltrare un messaggio WhatsApp, scritto o audio, al numero 366 18 28 489.