L’ABILITAZIONE ALL’INSEGNAMENTO, RICONOSCIUTA ALL’INTERNO DI UN PROVVEDIMENTO GIUDIZIARIO “NON APPELLATO”, È ANCORA VALIDA ED EFFICACE.

Quesito/Consulenza informativa.

Gentile avvocato, nella qualità di docente del comparto A.F.A.M. ho ottenuta, con l’eccellente ausilio del suo studio, una sentenza definitiva – emessa dal Tribunale del lavoro di Napoli (Dott.ssa Catapano) – sul riconoscimento dell’abilitazione all’insegnamento, avendo il Giudicante argomentato nei seguenti termini: “non vi è ragione per escludere i ricorrenti che hanno conseguito il diploma di conservatorio secondo il vecchio ordinamento e il diploma di scuola secondaria superiore e, pertanto, alla luce del quadro normativo di riferimento, sono titolari di un titolo equipollente all’abilitazione all’insegnamento”.

Parliamo di un provvedimento giudiziario “passato in giudicato”, che mi ha consentito di inserirmi nella vecchia seconda fascia delle graduatorie d’istituto (triennio 2017/20) e nella prima fascia GPS (biennio 2020/22), per la stessa provincia.

Eppure, a seguito del nuovo aggiornamento delle graduatorie provinciali per le supplenze (biennio 2022/24), l’Ufficio Scolastico territoriale ha inspiegabilmente deciso di escludermi dalla prima fascia GPS, ritenendo che l’efficacia di tale provvedimento giudiziario “mai appellato” si sarebbe, in qualche modo, esaurita con la scadenza delle precedenti graduatorie…

Alla luce di tanto, le domando: potrà ritenersi “scaduta” – ergo inutilizzabile – una pronuncia giudiziaria sul valore abilitante dei titoli posseduti, non appellata e mai decaduta?

Come potrò tutelarmi al fine di recuperare il diritto all’inserimento, per gli insegnamenti di mio interesse, nella prima fascia GPS della provincia di Napoli?

STUDIO LEGALE ESPOSITO SANTONICOLA

Gentile docente, posto che il giudicato favorevole copre sia il dedotto sia il deducibile – cioè copre non soltanto le ragioni giuridiche fatte espressamente valere, illo tempore, ai fini dell’inserimento nella seconda fascia delle graduatorie d’istituto (triennio 2017/20), ma anche le altre ragioni che si deducono dal contenuto dell’accoglimento giudiziario, tradotte nella spendibilità dell’abilitazione ai fini della collocazione in tutte le graduatorie riservate agli abilitati (oggi denominate GPS) – non si ritiene logico sostenere che l’abilitazione giudiziaria, riconosciuta all’interno di un provvedimento nominativo “tuttora valido ed efficace”, possa ritenersi, in qualche modo, scaduta.

Non è un caso che, in occasione del precedente biennio (nella vigenza delle GPS 2020/22), lei sia stato regolarmente inserito in prima fascia GPS, a seguito dell’esibizione del citato provvedimento giudiziario.

Quanto alla possibilità di tutelarsi, al fine di rivendicare il diritto alla permanenza nella prima fascia GPS, in ragione di un’abilitazione giudiziaria “ancora valida ed efficace”, le rappresento come siano state attivate, sulla home page del sito scuolalex, le istruzioni operative del MIRATO “RICORSO AL GIUDICE DEL LAVORO CONTRO L’ESCLUSIONE DALLA I FASCIA G.P.S. MATERIA O SOSTEGNO  DEI DOCENTI DICHIARATI ABILITATI/SPECIALIZZATI CON PRECEDENTI PRONUNCE GIUDIZIARIE  NON APPELLATE O RECLAMATE”.

Per scaricare la documentazione si clicchi sotto:

https://scuolalex.it/ricorso-al-giudice-del-lavoro-contro-lesclusione-dalla-i-fascia-g-p-s-materia-o-sostegno/

In merito alla descritta problematica, si propone un video esplicativo, tratto dal canale YouTube scuolalex, dal titolo “L’ABILITAZIONE GIUDIZIARIA NON SCADE”:

Per ulteriori info, si inoltri WhatsApp, messaggio scritto o vocale al 366 18 28 489 (no telefonate).

SI RICORDA, INFINE, CHE È POSSIBILE CONTATTARE IL NUMERO FISSO 081 19 18 99 44 DELLO STUDIO LEGALE ESPOSITO SANTONICOLA, ATTIVO NELLE SEGUENTI FASCE ORARIE: DALLE 10,00 ALLE 12,30 E DALLE 16,30 ALLE 19,30, OGNI LUNEDÌ, MERCOLEDÌ E VENERDÌ; DALLE 10,00 ALLE 12,30, OGNI MARTEDÌ E GIOVEDÌ.