DUBBI INTERPRETATIVI SULLA COSTITUZIONALITA’ DEL NUOVO RECLUTAMENTO STRAORDINARIO, INTRODOTTO DAL “DECRETO SOSTEGNI BIS”. 

È LEGITTIMA L’ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA RECLUTATIVA DEI DOCENTI DI POSTO COMUNE, COLLOCATI IN I FASCIA GPS, PRIVI DEI TRE ANNI DI SERVIZIO STATALE, LADDOVE, PER I DOCENTI DI SOSTEGNO, È RICHIESTO IL SOLO POSSESSO DEL TITOLO SPECIALIZZANTE? 

POSSIBILE RICORSO AMMINISTRATIVO, CON CONTESTUALE RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEGLI ATTI AL VAGLIO DELLA CORTE COSTITUZIONALE.

STUDIO LEGALE ESPOSITO SANTONICOLA.

Quesito/Consulenza informativa.

Gentili Avvocati, 

sono una docente precaria, inserita nella I fascia G.P.S. “posto comune”, in ragione del possesso di titolo abilitativo (cosiddetto “T.F.A.” su materia), ed ho svolto due annualità di servizio statale sullo specifico insegnamento. 

I requisiti in mio possesso, tuttavia, non sono risultati sufficienti per poter approdare al nuovo “reclutamento straordinario”, disciplinato dall’art. 59 co. 4 del D.L. 73/2021 (meglio noto come “Decreto Sostegni Bis”), laddove ha previsto, quali requisiti d’accesso alla procedura, i titoli di abilitazione o di specializzazione -conseguiti entro il 31  luglio 2021 – e, per i soli docenti di posto comune, l’aver svolto, entro l’anno scolastico 2020/2021, almeno tre  annualità  di servizio, anche non consecutive,  nelle  istituzioni  scolastiche   statali.

Tale previsione, nel richiedere esclusivamente ai docenti di posto comune l’ulteriore requisito delle tre annualità di servizio – a differenza di quanto prescritto per i docenti di sostegno, per i quali risulta sufficiente il solo possesso del titolo specializzante – mi è parsa illogica e in contrasto con i principi di parità di trattamento e di non discriminazione, costituzionalmente garantiti. 

Il T.F.A. materia, che mi ha consentito di approdare nelle graduatorie di I fascia, sicuramente non può essere considerato di minor pregio rispetto al titolo specializzante conseguito dai colleghi di sostegno! 

Alla luce di tanto, Le domando se sia possibile azionare un ricorso, nella sede giudiziaria che riterrà più opportuna, mirato ad ottenere la declaratoria di incostituzionalità dell’art. 59 co. 4 D.L. 73/2021, nella parte in cui è operato un illogico distinguo tra categorie di docenti, in possesso di analoghi requisiti, escludendosi dalla procedura reclutativa straordinaria – prevista per il solo A.S. 2021/22 – gli insegnanti di posto comune privi delle tre annualità di servizio statale. 

Studio Legale Esposito Santonicola

Gentile docente,

Per rispondere in maniera puntuale al suo interessante quesito, occorre preliminarmente analizzare la normativa di riferimento, vale a dire il Decreto Legge n. 73/2021 – “Decreto Sostegni Bis” – al fine di evidenziarne le criticità ed i possibili profili di incostituzionalità. 

L’art. 59 del D.L. 73/2021 ha disposto, al comma IV: “in via straordinaria, esclusivamente per l’A.S. 2021/22, i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo… sono assegnati, con contratto a tempo determinato, ai soggetti iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze o negli appositi elenchi aggiuntivi”. 

Nel corso del citato contratto a tempo determinato, i candidati svolgeranno il percorso annuale di formazione e prova, seguito da una prova disciplinare, alla quale accederanno i candidati valutati positivamente. 

In caso di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova e di giudizio positivo della prova disciplinare, il docente sarà assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo (con decorrenza giuridica dal 01 settembre 2021), nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato. 

Lo stesso art. 59, comma 4, “Decreto sostegni bis”, prescrive un ulteriore requisito – ai fini della partecipazione alla procedura straordinaria di reclutamento – riferito ai soli docenti di posto comune, i quali, oltre al possesso del titolo abilitativo, dovranno aver svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, nelle istituzioni scolastiche statali.

Al contrario, i docenti di sostegno potranno approdare alla chance occupazionale, introdotta dal “Decreto sostegni bis”, esclusivamente in ragione del possesso del titolo di specializzazione. 

La distinzione tra i requisiti richiesti ai docenti di sostegno (semplice possesso del titolo specializzante) e quelli riferiti ai docenti di posto comune (possesso del titolo di abilitazione e, congiuntamente, l’aver svolto almeno tre anni di servizio statale) appare, ictu oculi, priva di fondamento logico-giuridico. 

 La previsione normativa, oggetto della nostra analisi, appare ancor più incomprensibile laddove rapportata al precedente concorso straordinario, bandito con D.D.G. n. 85/2018, che prevedeva un reclutamento “sempre riservato agli abilitati”, senza l’ulteriore requisito delle annualità di servizio statale. 

Alla luce di tanto, riteniamo possibile azionare un ricorso, innanzi al competente Tribunale amministrativo, al cui cospetto domanderemo la trasmissione degli atti di causa alla Corte Costituzionale, nell’intento di porre, all’attenzione della Consulta, “la questione di legittimità costituzionalità” dell’art. 59 comma 4 D.L. 73/2021. 

Detta norma è ritenuta “costituzionalmente illegittima” nella parte in cui, richiedendo per i soli docenti di posto comune l’ulteriore requisito delle tre annualità di servizio statale, preclude ad un’ampia platea di docenti “abilitati” una chance occupazionale irripetibile, diversamente concessa ai docenti di sostegno, in possesso del solo titolo specializzante. 

La richiesta sarà mirata all’ottenimento di una pronuncia costituzionale “additiva”, che possa estendere la possibilità d’accesso alla procedura di reclutamento straordinaria ai docenti abilitati/specializzati, espungendo dal testo della norma la discriminate previsione con cui è stato richiesto, ai soli docenti di posto comune, un ulteriore requisito di partecipazione. 

Per confrontarsi sul tema con gli avvocati ESPOSITO/SANTONICOLA, s’inoltri WhatsApp scritto o vocale al numero 366 18 28 489 (no telefonate).

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