SE COLLOCATI IN G.P.S. IN UNA PROVINCIA, NON SI PUÒ PROPORRE, AL MOMENTO, ISTANZA DI MESSA A DISPOSIZIONE …

QUALI CONSEGUENZE IN CASO DI VIOLAZIONE DEL DIVIETO?

INTERPRETAZIONE DELLO STUDIO LEGALE ESPOSITO SANTONICOLA.

Quesito/Consulenza informativa.

Gentili Avvocati, 

Sono un docente precario, inserito nelle G.P.S. per la provincia di Napoli e vorrei presentare la domanda di messa a disposizione per una diversa provincia.

Per l’anno scolastico 2020/2021, in un primo momento era stato vietato, a chi fosse inserito in GPS, di presentare messa a disposizione in altra provincia, ma poi è stato derogato tale divieto, con concessione della possibilità di presentare le M.A.D. – in presenza di determinate condizioni – anche a quanti risultassero già collocati nelle GPS.

Per il nuovo anno scolastico, la Circolare ministeriale sulle supplenze ha previsto che le domande di messa a disposizione debbano essere presentate “esclusivamente” da quanti non siano iscritti in alcuna graduatoria provinciale (e di istituto). 

Ritenete che sarà prevista una deroga, come accaduto lo scorso anno? In caso contrario, allorché fosse comunque inoltrata la M.A.D., sarebbero previste specifiche penalizzazioni? 

Studio Legale Esposito Santonicola

Avv. Erica Rega

Gentile docente,

La circolare ministeriale avente per oggetto “Anno scolastico 2021/2022 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A. – Trasmissione D.M. 242 del 30.07.2021” ha statuito che “Le domande di messa a disposizione devono essere presentate esclusivamente dai docenti che non risultino iscritti in alcuna graduatoria provinciale e di istituto e possono essere presentate per una sola provincia da dichiarare espressamente nell’istanza.”

Stando al tenore letterale della Nota, risulta per ora preclusa, al docente già inserito in G.P.S., la possibilità di inviare domande di messa a disposizione ad istituzioni scolastiche collocate in diversa provincia, nel senso che detta istanza, qualora inoltrata, non dovrebbe essere presa in considerazione. 

Facendo riferimento a quanto accaduto lo scorso anno, la Circolare Ministeriale aveva inizialmente impedito, a quanti fossero già inseriti in G.P.S./G.I., la possibilità di presentare le MAD. 

Tuttavia, quanto stabilito dalla circolare fu parzialmente rettificato con la Nota n. 34635/2020 che, eccezionalmente, consentì le nomine attraverso M.A.D. dei docenti inclusi in GPS (o in graduatorie di istituto) di altre province, con ogni probabilità in ragione della mancanza di aspiranti e dei “posti vacanti”.

Non è possibile prevedere ex ante se, per l’anno scolastico in corso, il legislatore deciderà di derogare alla preclusione stabilita con la Nota ministeriale, consentendo, a quanti risultino inseriti in Graduatoria, di presentare la domanda di messa a disposizione.  Tutto dipenderà da eventuali necessità di sopperire alle “carenze d’organico”.

Possiamo, in ogni caso, ritenere che sarebbe illegittima qualsiasi penalizzazione derivante dall’avvenuto inoltro della M.A.D. in una provincia diversa rispetto a quella di attuale inserimento in GPS. 

La più recente Circolare Ministeriale non prevede alcuna sanzione per coloro che, con apposita istanza, offrano disponibilità per eventuali supplenze in uno specifico istituto – seppur collocati nelle Graduatorie per le supplenze – limitandosi, la stessa, a porre un “generico divieto”.

Per confrontarsi sulla tematica con gli avvocati ESPOSITO/SANTONICOLA, s’inoltri unico WhatsApp scritto (no messaggi spezzettati in più momenti, altrimenti il sistema vi colloca in coda), o vocale, al numero 366 18 28 489 (no telefonate).

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