RICHIESTA DI RINUNCIA AL SECONDO RICORSO (QUELLO DEFINITO IN SEDE AMMINISTRATIVA) NON ACCOLTA E CONSEGUENTE CONFLITTO DI GIUDIZI.
CONCRETO RISCHIO DI DEPENNAMENTO DALLA GRADUATORIA E CONSEGUENTE LICENZIAMENTO.
ILLUSTRIAMO LA POSSIBILE VIA D’USCITA…
Gentile Avvocato Santonicola, mi trovo in una situazione giudiziaria terribile e le chiedo tutela, indicandole schematicamente quanto accaduto:
- Con un ricorso collettivo, rappresentata da altro studio legale, domandavo al T.A.R. LAZIO la possibilità di iscrizione nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, in quanto abilitata all’insegnamento per le classi concorsuali del comparto A.F.A.M..
- Prima che la Magistratura amministrativa emanasse la sua decisione, avendo avviato in precedenza un parallelo ricorso, innanzi al Giudice del Lavoro (da me materialmente rimosso), ottenevo l’inserimento nella fascia degli abilitati all’insegnamento.
- A questo punto, per il tramite del mio avvocato, depositavo, all’interno del fascicolo telematico nel giudizio amministrativo, una dichiarazione di rinuncia al ricorso, posto che l’accesso alle graduatorie di istituto II Fascia era stato già ottenuto con l’accoglimento innanzi alla sezione lavoro, Sentenza nominativa.
- Malgrado ciò, il T.A.R. Lazio non prendeva in considerazione la mia rinuncia e rigettava, con sentenza, il ricorso AFAM II fascia graduatorie di istituto, includendo nella pronuncia negativa il mio nominativo.
A questo punto, risultando destinataria, allo stato attuale, di pronunce giudiziarie contrastanti, con riferimento alla possibilità di collocazione nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, come posso trovare una via d’uscita visto che rischio, concretamente, il depennamento, il licenziamento e l’esclusione dal concorso riservato ai docenti abilitati al quale, intanto, mi è stato consentito di partecipare?
Aggiungo, infine, che la sentenza di rigetto, pubblicata dal T.A.R. LAZIO, risulta ancora appellabile.
AVV. CIRO SANTONICOLA.
Gentile docente, le propongo la seguente soluzione:
Premesso che l’atto di rinuncia al ricorso T.A.R. avrebbe dovuto comportare una dichiarazione di improcedibilità (avendo lei esternato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del giudizio amministrativo, prima della definizione nel merito) potrà appellare in Consiglio di Stato la sentenza negativa di primo grado, nella parte in cui ha omesso di pronunciare sulla dichiarazione di rinuncia al ricorso, per cessata materia del contendere, puntando, in definitiva, alla estrapolazione dal giudizio T.A.R..
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