A RIBADIRLO “PER LA TERZA VOLTA NELL’ARCO DI POCHI MESI” È IL TRIBUNALE DEL LAVORO DI TERMINI IMERESE (SICILIA), IN APPLICAZIONE DELLA SUPERIORE NORMATIVA EUROPEA… 

SUPERLATIVO ACCOGLIMENTO GIUDIZIARIO IN PIENA FASE DI AGGIORNAMENTO G.P.S. – STUDIO LEGALE ESPOSITO SANTONICOLA

Il Giudice del Lavoro di Termini Imerese (Sicilia), dott.ssa Chiara Gagliano, ha accolto nel merito, a seguito dell’udienza di fine maggio 2022 – ergo con sentenza – il ricorso stilato dai legali Aldo Esposito e Ciro Santonicola, nell’interesse di una docente precaria “con attività di insegnamento maturata in forza di plurimi contratti statali nella scuola secondaria”, finalizzato al riconoscimento dell’abilitazione per l’inserimento “a pieno titolo” nelle graduatorie degli abilitati

Disattesa l’eccezione in merito al difetto di giurisdizione, dedotta in memoria di costituzione dall’Amministrazione resistente, il Magistrato ha indubbiamente valorizzata l’attività di docenza ultra triennale – effettuata, nella vicenda in esame, nel periodo compreso tra l’ottobre del 2014 e il 30.06.2019 – nei seguenti termini:

“Si richiama una recente pronuncia del Consiglio di Stato, che, aderendo all’orientamento interpretativo espresso dalla Corte di Giustizia, ha sostanzialmente equiparato il conseguimento dell’abilitazione allo svolgimento dell’insegnamento per un periodo superiore al triennio. Il Consiglio di Stato sostiene che “…l’avere svolto attività didattica presso le scuole statali per oltre tre anni, è considerato titolo equiparabile all’abilitazione, secondo i principi enunciati nella sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 26 novembre 2014, nelle cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13 (cd. sentenza Mascolo)” e che “Del resto, un’identica equiparazione tra lo svolgimento di almeno tre annualità di servizio ed il titolo abilitativo è contenuta nell’art. 1, quinto comma, lett. a) del D.L. 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con L. 20 dicembre 2019, n. 159, ai fini dell’indizione di una procedura straordinaria finalizzata alla stabilizzazione di ventiquattromila docenti precari per concorso, cui potranno partecipare coloro che hanno svolto tra il 2008/09 ed il 2019/20 almeno tre annualità di servizio nelle scuole secondarie statali” (cfr. pronuncia n. 4167/20).

Ebbene, 

  • dopo l’emanazione della “sentenza iperuranica” con la quale il Giudicante del Lavoro di Napoli ha accertato e dichiarato che il docente della scuola secondaria dispone di un titolo abilitante all’insegnamento allorché abbia svolto attività didattica presso le scuole statali per oltre tre anni  (si richiama apposito link https://scuolalex.it/esperienza-con-valore-abilitante-accoglimento-giudiziario-iperuranico/), reiterato servizio sul sostegno dalle graduatorie incrociate considerato specializzante;
  • per la terza volta, nell’arco di pochi mesi “i superiori dettami della normativa europea”, unitamente all’esistenza dei citati precedenti giurisprudenziali, hanno fatto emergere, anche al cospetto del Giudicante di Termini Imerese, il diritto ad essere inquadrati nelle graduatorie degli abilitati, avendo acquisito, gli interessati, una “abilitazione di fatto” all’insegnamento, in ragione dell’attività di docenza prestata per oltre 36 mesi. 

Per info specifiche in merito al “RICORSO URGENTE AL GIUDICE DEL LAVORO PER L’INSERIMENTO IN PRIMA FASCIA GPS 2022/24 (SCUOLA SECONDARIA) DEI DOCENTI CON 3 ANNI DI SERVIZIO, ALLA PARI DEI COLLEGHI ABILITATI E IN VISTA DELLE PROSSIME CONVOCAZIONI” si clicchi di seguito:

https://scuolalex.it/ricorso-i-fascia-g-p-s-giudice-del-lavoro-docenti-secondaria-con-tre-anni-di-servizio-statale/

Per concordare strategie mirate, SI INOLTRI MESSAGGIO SCRITTO O AUDIO WHATSAPP AL 366 18 28 489 (NO TELEFONATE). RISPONDERÀ IL LEGALE CON VOCALE PERSONALIZZATO.

Si ricorda, infine, che il numero fisso 081 19 18 99 44 dello studio legale Esposito Santonicola osserva le seguenti fasce orarie:

Dalle 10,00 alle 12,30 e dalle 16,30 alle 19,30, ogni lunedì, mercoledì e venerdì;

Dalle 10,00 alle 12,30, ogni martedì e giovedì.