QUESITO/CONSULENZA INFORMATIVA

Gentile Avvocato,

Nella qualità di docente AFAM – assunto con contratti a tempo determinato, ormai da anni, su cattedre vacanti presso i vari Conservatori di Musica – ho espresso le mie perplessità riguardo al sistema di reclutamento (c.d. concorsi di sede) introdotto dal Decreto Ministeriale N. 180 del 29 marzo 2023, “concernente i criteri e le modalità di partecipazione alle selezioni pubbliche dei docenti AFAM”, definendolo irrazionale, forse illegittimo.

La normativa introduce una nuova procedura assunzionale senza considerare, secondo il mio punto di vista, la posizione di quanti abbiano maturato i tre anni accademici, discriminati poiché non stabilizzati “alla pari dei colleghi sottoscrittori del contratto a tempo indeterminato, attraverso lo scorrimento delle graduatorie nazionali”.

Eppure, come Lei mi insegna, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è espressa in merito alla commutazione dei contratti a termine in rapporti lavorativi a tempo indeterminato, a beneficio di coloro che hanno superato i tre anni di servizio su posto vacante.

D’altro canto, la circolare Madia ha avviato un percorso di adeguamento alla normativa europea, tuttavia escludendo i docenti di Conservatorio.

Per non parlare del parere motivato della Commissione Europea, in merito al mancato adeguamento della normativa interna alla Direttiva 1999/70/CE del Consiglio, che impone di non discriminare i lavoratori a tempo determinato e di prevedere misure per prevenire e sanzionare l’abuso di questi contratti.

Come potremmo agire, in sede giudiziaria, a tutela del comparto (AFAM) escluso dalle procedure di stabilizzazione?

STUDIO LEGALE ESPOSITO SANTONICOLA

Gentile docente,

Un importante precedente giurisprudenziale, da adattare al caso citato, è rappresentato dalla sentenza della Corte di Cassazione (Sezione Lavoro, N. 24393 del 05 agosto 2022) che – nel ribadire il riconoscimento dei diritti risarcitori a seguito del reiterato utilizzo di contratti a tempo determinato (per i docenti di religione), oltre il limite massimo delle tre annualità stabilito dall’Unione Europea – ha anche stabilito come tali diritti prescindano dall’eventuale successiva assunzione a tempo indeterminato, tramite concorso e non attraverso procedure automatiche.

Più in generale, potremmo argomentare – con mirati ricorsi individualizzati al cospetto delle Magistrature del lavoro – sull’abusivo ricorso alle assunzioni a termine, basandoci su tre elementi: durata ultratriennale dei rapporti lavorativi, collocazione cronologica dell’abuso dopo il 10 luglio 2001 e reiterazione delle supplenze annuali “su posti disponibili e vacanti”.

La Corte di Cassazione ha infatti stabilito che la “stabilizzazione” – o meglio “le concrete misure di stabilizzazione” – cancella(no) l’abuso e le sue conseguenze, mentre l’astratta chance di stabilizzazione è aleatoria e inidonea a sanare l’abuso dell’amministrazione scolastica/conservatoriale.

Potremmo, dunque, sostenere la tesi per cui la sanzione per l’abuso delle amministrazioni AFAM, riguardo alla reiterazione dei contratti a termine, debba tradursi nel RISARCIMENTO ECONOMICO DEL “DANNO COMUNITARIO” (sentenza 5076/2016, Sezioni Unite Corte di Cassazione), qualora i rapporti a tempo determinato si siano protratti oltre i 36 mesi.

In conclusione, nel caso in esame, potrebbe ritenersi integrata la fattispecie del danno comunitario, ai fini risarcitori.

Per info in merito alle “TUTELE LEGALI INDIVIDUALIZZATE, AL GIUDICE DEL LAVORO, PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO COMUNITARIO DA ABUSO DI PRECARIATO, A BENEFICIO DEI DOCENTI AFAM“, è possibile inoltrare WhatsApp scritto o audio al 3661828489. Risponderà il legale con messaggio personalizzato.