QUESITO/CONSULENZA INFORMATIVA

Gentile Avvocato,

Sono un docente A.F.A.M. con diploma di pianoforte presso il Conservatorio, dichiarato abilitante all’insegnamento per le classi di concorso A029, A030, AJ55 e AJ56, grazie al suo studio legale, in sede giudiziaria.

Ho partecipato al concorso straordinario (D.D.G. Miur n. 85 del 01.02.2018) per docenti abilitati, presentando l’istanza presso la regione Campania, per la classe di mio interesse, allegando, ai fini partecipativi, il provvedimento giudiziario favorevole “mai decaduto”. Dopo aver superato la prova valutativa, venivo escluso dalla graduatoria finale con provvedimento emesso dall’Ufficio Scolastico Regionale.

Di conseguenza, presentavo, sempre attraverso il suo studio, un nuovo ricorso al Giudice del lavoro contro il Ministero dell’Istruzione (oggi anche del Merito) e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, chiedendo di essere reinserito nella graduatoria del concorso (D.D.G. 85/2018, Regione Campania) per la classe di insegnamento AJ56 – Pianoforte.

Condividendo pienamente le sue forti argomentazioni, il dott. Paolo Scognamiglio, Magistrato del lavoro di Napoli, ha emesso una sentenza con la quale ha ribadito che il mio titolo A.F.A.M. è abilitante all’insegnamento, rappresentando che il Ministero avrebbe dovuto accogliere la domanda di partecipazione al concorso (D.D.G. Miur n. 85 del 01.02.2018). La sentenza ha, dunque, disposto il mio reinserimento nella graduatoria di merito del concorso.

A questo punto, le rappresento, anche alla luce delle mie proiezioni, che se non mi avessero ingiustamente escluso dalle citate G.M., sarei stato assunto “sin dall’anno scolastico 2019/20”.

Dato che il diritto all’inserimento nella graduatoria è stato confermato ed eseguito grazie alla sentenza del Tribunale di Napoli, potrei presentare un nuovo ricorso, alla luce del danno subito, per domandare il riconoscimento del diritto all’assunzione prioritaria sulla sede desiderata “e  disponibile in organico” per l’anno scolastico 2023/24, prima dell’assegnazione a colleghi che, secondo la cronologia, dovrebbero effettuare la loro scelta dopo il momento in cui avrei dovuto selezionare la mia sede?

STUDIO LEGALE ESPOSITO SANTONICOLA

Gentile docente,

Ritengo affermativa la risposta al suo interessante quesito.

Potremmo ragionare nei seguenti termini:

Il D.D.G. n. 85 del 2018 ha bandito un reclutamento a tempo indeterminato per il personale docente delle scuole secondarie di primo e secondo grado, al quale, presumo, lei aveva chiesto di partecipare fin dal marzo 2018.

Tale concorso avrebbe dovuto garantirle l’immissione in ruolo, con decorrenza giuridica dall’anno scolastico 2019/20. Infatti, il Decreto Ministeriale n. 631 del 2018 prevedeva che, per le graduatorie del concorso bandito con D.D.G. n. 85/2018, gli aspiranti insegnanti in posizione utile scegliessero gli ambiti territoriali d’interesse per l’assunzione, a partire dall’anno scolastico 2019/20 (data della decorrenza giuridica ed economica del contratto).

Qualora abbia optato per l’assunzione prioritaria presso una sede appositamente individuata per l’anno scolastico 2023/24, con riferimento alla Classe di Concorso AJ56, potrebbe, seguendo la logica del D.M. n. 631 del 2018, rivendicare in giudizio il diritto alla prenotazione del posto di titolarità, che dovrà essere reso indisponibile per le operazioni di mobilità e di immissione in ruolo per l’anno scolastico 2023/24.

Per dimostrare la disponibilità della sede richiesta, sarebbe opportuno produrre documentazione illustrativa, idonea a documentare l’esistenza del posto sull’insegnamento di suo interesse.

Per ulteriori informazioni riguardo alle “Tutele legali individualizzate, al giudice del lavoro, per i docenti A.F.A.M., finalizzate al reinserimento in graduatoria e all’assunzione prioritaria per l’anno scolastico 2023/24“, è possibile inviare un messaggio WhatsApp, sia scritto che audio, al numero 3661828489. Il legale risponderà con un messaggio personalizzato.