UN NUOVA SENTENZA, EMESSA DAL TRIBUNALE DI MONZA E RESA NOTA DA POCHI GIORNI, CONSENTE AL RICORRENTE, AI SENSI DEL D.M. 374/2017, DI OTTENERE L’INSERIMENTO A PIENO TITOLO NELLA II FASCIA DELLE GRADUATORIE DI ISTITUTO!

Il Giudice del Lavoro di Monza, dott. Domenico F. Di Lauro, nella causa iscritta al n. 1830/2017 R.G., al fine di ottenere il riconoscimento del “valore formativo/abilitante dei diplomi accademici vecchio ordinamento A.F.A.M., conseguiti presso le Accademie di Belle Arti, Conservatori ed Istituti Musicali Pareggiati”, in particolare per

“FAR RICONOSCERE IL VALORE FORMATIVO/ABILITANTE DEL DIPLOMA A.F.A.M. VECCHIO ORDINAMENTO A PARTIRE DAL MOMENTO IN CUI DETTO TITOLO È STATO CONSEGUITO” COSÌ DA “CONSENTIRE AL DOCENTE RICORRENTE L’INSERIMENTO IN II FASCIA GRADUATORIE DI ISTITUTO”,

HA COSI’ DECISO (SI RIPORTANO AMPI ESTRATTI DELLA SENTENZA)

“Oggetto della controversia è stabilire se sussista o meno l’equipollenza del titolo vantato dal ricorrente all’abilitazione.

È condivisibile quanto sostenuto dalla parte ricorrente, in particolare che i diplomi AFAM, conseguiti prima della riforma del 1999, debbano godere dello stesso trattamento normativo riservato, dal D.M.323/2014, al diploma di maturità magistrale conseguito entro il 2002, titolo equiparato all’abilitazione all’insegnamento, precedentemente equiparato alla laurea in scienze della formazione primaria ex L.53/2003.

La L.228/2012, all’art.1, co.107, è chiara nell’equiparare i diplomi accademici di secondo livello (diploma AFAM) ai diplomi finali conseguiti prima dell’entrata in vigore della stessa legge e congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore.

In sostanza, i diplomi AFAM vecchio ordinamento e quelli di maturità magistrale conseguiti entro l’a.s. 2001/2002 vanno considerati aventi valore di diplomi accademici di secondo livello.

Pertanto, appare irragionevole la scelta compiuta con il D.M. 323/2014, che ha riconosciuto l’accesso alla 2° fascia solo ai titolari di diploma di maturità magistrale conseguito entro il 2002, escludendo i titolari di diplomi ante riforma rilasciati dalle istituzioni definite di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM).

Per concludere il ricorrente, titolare di diploma AFAM, congiuntamente al diploma di scuola secondaria superiore, è titolare di titolo equipollente ai diplomi accademici di secondo livello, con valenza abilitante e, quindi, ha diritto ad essere inserito nella 2° fascia nella graduatoria di istituto per le classi concorsuali di pertinenza”.

 

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Il legale Ciro Santonicola