COMPARTO AFAM. ACCESSO AL PRIMO DOCENTE, RITENUTO DAL MIUR NON ABILITATO!

PRIMO RICONOSCIMENTO AFAM IN ASSOLUTO, PROVENIENTE DALLA SEDE AMMINISTRATIVA, PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROVA CONCORSUALE NON SELETTIVA.

COME NOTO, ANALOGO RICONOSCIMENTO, SEMPRE PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 2018 NON SELETTIVO, È STATO GIA’ CONSEGUITO, DAL LEGALE SANTONICOLA, PRESSO LA SEZIONE LAVORO DEL TRIBUNALE DI COMO!

Gentili docenti, dopo le vittorie nel merito (sentenza, no provvedimento cautelare) conseguite, presso la sezione lavoro del tribunale di Como, al cospetto del giudice Cao Barbara, che ha sancito per i ricorrenti, docenti del comparto AFAM, come “i titoli in possesso delle ricorrenti sono idonei ai fini dell’inserimento nella II fascia delle graduatorie di Istituto e che le stesse hanno titolo per la partecipazione alle procedure concorsuali di cui all’art. 17 co. 2 e 3 del D.Lgs 13.4.2017 n. 59 (concorso 2018 non selettivo) in quanto in possesso del titolo abilitante fin dall’entrata in vigore della suddetta disposizione normativa”, questa volta è il TAR LATINA (Sezione Prima), con accoglimento cautelare recante numero 52/2018, pubblicato in data 23 03 2018, a disporre,  per il docente AFAM difeso dall’Avvocato Ciro Santonicola, “che il Ministero dell’istruzione dell’Università e Della Ricerca ammetta, con ogni mezzo, il ricorrente a partecipare al concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo indeterminato del personale docente abilitato nelle scuole secondarie di primo di secondo grado, di cui al bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 16 febbraio 2018….”.

Tutto è nato da un ricorso individuale, commissionato da un docente diplomato in fisarmonica nell’ A.S. 2011/2012, che non riusciva ad ottenere l’inserimento, nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, dall’istituzione scolastica capofila. Il legale, ritenendo il titolo accademico spendibile ai fini del nuovo concorso che offre, tra l’altro, l’irripetibile opportunità di sostenere una prova non selettiva, ha evidenziato, essenzialmente, come “il pregiudizio subito dal ricorrente sia “irreparabile”, precludendosi la possibilità di ottenere l’immissione in ruolo con un concorso riservato, forgiato su di un semplice colloquio orale non selettivo, come illustrato all’art. 6 del citato bando”.

In definitiva il Tar Latina, con il citato provvedimento cautelare, ai fini della partecipazione al concorso di cui al DG 1° Febbraio 2018 (riservato ai docenti in possesso di abilitazione o della specializzazione su sostegno) consente, al momento, ad un titolare di diploma AFAM di concorrere alla stregua dei colleghi abilitati.

Per info dettagliate si inoltri ticket di consulenza informativa al legale, attraverso il sito scuolalex.it

 

Il legale Ciro Santonicola

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