VALUTAZIONE DEL SERVIZIO SVOLTO “ATTRAVERSO LE GRADUATORIE DEGLI ABILITATI” IN TERMINI DI PUNTEGGIO, NEL PERIODO DI EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO GIUDIZIARIO “INIZIALMENTE FAVOREVOLE” …

RICORSI AL GIUDICE DEL LAVORO PER PRESERVARE I PUNTEGGI DEI DOCENTI CHE HANNO LAVORATO DALLE GRADUATORIE DEGLI ABILITATI, IN VIRTU’ DI PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI PROVVISORI

Quesito/Consulenza informativa.

Gentile avvocato, 

Nella qualità di I.T.P., all’atto dell’inserimento nelle graduatorie d’istituto (triennio 2017/20), ottenevo la collocazione negli “elenchi degli abilitati”, in esecuzione di pronuncia giudiziaria favorevole emessa dal TAR LAZIO, ROMA.

Si trattava di un contenzioso “collettivo” che aveva ad oggetto il riconoscimento dello status di abilitato, in favore del personale docente, con diploma ITP rientrante nella famosa “Tabella B”. 

Concluso il triennio 2017/2020 di validità delle graduatorie d’istituto, ho inoltrato la domanda di inserimento nella prima fascia delle GPS (biennio 2020/22), trasmettendola all’Ufficio Scolastico Provinciale di mio interesse e seguendo le indicazioni fornite dall’Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10/07/2020.

A tal fine ho indicato – quale titolo di accesso alla prima fascia GPS – il possesso della pronuncia favorevole, emessa dal TAR LAZIO (ROMA) e “non ancora decaduta”, che disponeva l’inserimento nelle graduatorie degli abilitati, sull’assunto della valenza abilitante del Diploma I.T.P.

In virtù del menzionato inserimento nelle GPS di prima fascia, ho stipulato, tra l’altro, un nuovo contratto a tempo determinato.

Sennonché, venuta meno l’efficacia del pronunciamento giudiziario reso dal T.A.R. Lazio (definitosi negativamente in merito al valore abilitante del Diploma I.T.P.) – in attuazione delle disposizioni del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione (Direzione generale per il personale scolastico del Ministero dell’Istruzione) – sono stato ricollocato nella II Fascia G.P.S., previa risoluzione del contratto stipulato dalla I Fascia G.P.S., poiché provvisto del titolo di studio comunque idoneo per l’insegnamento tecnico pratico. 

A questo punto le domando: mi sarà riconosciuto il punteggio per gli anni scolastici di servizio maturati “attraverso le graduatorie degli abilitati”, poiché inserito “con riserva” nei superiori elenchi, in virtù del provvedimento giudiziario favorevole, successivamente decaduto?

Come potrei tutelarmi nell’ipotesi in cui, tale corposo servizio, fosse considerato prestato “solo di fatto e non di diritto”?

Studio legale Esposito Santonicola

Gentile assistito, la risposta al suo quesito si ricava dai seguenti riferimenti normativi:

In primis, l’Ordinanza Ministeriale n. 60 del 2020 – che ha disciplinato, per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/21 e 2021/22, la costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze e delle graduatorie di istituto (su posto comune e di sostegno) – all’art. 8 commi 9 e 10 ha sancito come “In caso di esito negativo della verifica (dei titoli dichiarati, ai fini dell’inserimento in graduatoria) il dirigente scolastico con apposito provvedimento (dichiara) come prestato di fatto e non di diritto (dunque, senza riconoscimento di alcun punteggio) l’eventuale servizio prestato dall’aspirante sulla base di dichiarazioni mendaci…”.

Ebbene, aver dichiarato – quale valido titolo di accesso alla prima fascia GPS – il possesso dell’abilitazione “giudizialmente riconosciuta” con pronuncia nominativa resa dal TAR LAZIO (ROMA), in quel momento favorevole, non potrà rappresentare una dichiarazione mendace atta a legittimare il disconoscimento del punteggio (per i servizi precedentemente svolti attraverso le graduatorie degli abilitati).

Con specifico riferimento alla valutazione – sia ai fini giuridici che economici – dei precedenti servizi svolti, il diritto al mantenimento del punteggio si potrà ricavare dal disposto dell’art. 2126 del codice civile, primo comma, secondo cui: “…l’annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione…”.

Dunque, non essendovi alcuna dichiarazione mendace circa l’esistenza dell’abilitazione – fondata su di una decisione giudiziaria inizialmente favorevole  – il punteggio maturato, in ragione del pregresso servizio svolto attraverso le graduatorie degli abilitati, non potrà che essere preservato per espressa previsione di legge.

Per info specifiche in merito ai “RICORSI G.D.L. AVVERSO I DECRETI DI DISCONOSCIMENTO DEL PUNTEGGIO PER I SERVIZI SVOLTI DALLE GRADUATORIE DEGLI ABILITATI, IN VIRTU’ DI PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI PROVVISORI”, SI INOLTRI MESSAGGIO O AUDIO WHATSAPP AL 366 18 28 489 (NO TELEFONATE).