DOCENTE LICEO MUSICALE E MOBILITA’ 2019/20: SANCITO IL DIRITTO DI PRECEDENZA PER L’ASPIRANTE AL TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE RISPETTO A QUANTI AVEVANO DOMANDATO IL PASSAGGIO DI RUOLO.

SENTENZA PARTICOLARISSIMA, EMESSA DAL TRIBUNALE DEL LAVORO DI VIBO VALENTIA (CALABRIA), CHE DICHIARA LA NULLITÀ DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 5, II C., E 8, VI C., DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE CONCERNENTE LA MOBILITÀ DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO E A.T.A. – PER GLI ANNI SCOLASTICI RELATIVI AL TRIENNIO 2019/20, 2020/21, 2021/22, SOTTOSCRITTO IL GIORNO 6 MARZO 2019 IN ROMA, PRESSO IL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA IN SEDE DI NEGOZIAZIONE INTEGRATIVA A LIVELLO MINISTERIALE – NELLA PARTE IN CUI ACCORDA PRIORITÀ, PER L’ANNO SCOLASTICO 2019/2020, ALLE OPERAZIONI DI MOBILITÀ INTERPROVINCIALE PROFESSIONALE NEL CONTESTO DEI LICEI MUSICALI, IN DEROGA AI CRITERI ALTRIMENTI APPLICABILI ALLE RESTANTI OPERAZIONI DI MOBILITÀ.

Studio legale EspositoSantonicola

Il Tribunale ordinario di Vibo Valentia, nella persona del Giudice del Lavoro Ilario Nasso, con recente sentenza ha dichiarato fondato il ricorso per l’accertamento del diritto di precedenza, del docente AFAM liceale, nello svolgimento delle operazioni di mobilità interprovinciale. 

Fruitore della pronuncia un insegnante AFAM di ruolo, titolare nella secondaria di II grado.

L’istante deduceva d’esser stato inizialmente assunto dal Ministero, con contratto a tempo indeterminato, nella scuola secondaria di primo grado; d’esser stato sistematicamente adibito nei licei musicali, in virtù di ripetute applicazioni motivate dall’assenza – quanto alla classe concorsuale liceale – di un percorso abilitante specifico, con correlata necessità d’attingere agli abilitati AFAM in altri insegnamenti, al fine di garantire la copertura delle relative cattedre liceali; d’aver proficuamente partecipato alla procedura di mobilità professionale nell’anno scolastico 2017/2018, così ottenendo – non soltanto in via d’utilizzazione fattuale – la piena titolarità di una cattedra presso un Liceo Statale vibonese; d’aver, a questo punto, domandato il proprio trasferimento – ferma il medesimo inquadramento quale docente (definitivamente) liceale – in favore di un liceo musicale in provincia di Napoli; d’aver sperimentato il mancato accoglimento della propria istanza, a motivo dello ius singularis contemplante – per il solo anno scolastico 2019/2020, limitatamente ai licei musicali e a norma del C.C.N.I. regolativo dei tramutamenti dell’organico scolastico per il triennio 2019/2020/2021/2022 – l’anteposizione della mobilità interprovinciale professionale a quella territoriale, anziché la loro gestione contestuale, in osservanza dei rispettivi contingenti percentuali.

A seguito dell’udienza di discussione, si riportano, per estratto, taluni passaggi maturati in sentenza, ritenuti essenziali: 

“La prospettazione dell’insegnante persuade. Appare, invero, inspiegabilmente discriminatoria la previsione contrattual-collettiva mediante la quale i colleghi di…….– aspiranti al passaggio di ruolo in favore di cattedre istituite all’interno di licei musicali – sono stati preferiti, per il solo anno scolastico 2019/2020 e con perimetrazione dell’efficacia della deroga all’esclusivo settore dei licei in questione – ai docenti parimenti intenzionati a fruire della mobilità (ma di tipo geografico).

La scelta operata in siffatto senso dalle parti negoziali collettive, a ben vedere, frustra l’affidamento legittimamente serbato dai docenti – vieppiù se collocati, come il ricorrente, ai vertici della relativa graduatoria della mobilità – protesi a ottenere una variazione della propria sede di servizio (e scaturente dalla disciplina generale approntata – con la sola eccezione qui censurata – dall’art. 8, VI c., C.C.N.I. Mobilità).

In particolare, la disposizione di cui all’art. 5, II c., giusta la quale «per l’anno scolastico 2019/2020, prima delle operazioni di mobilità ed entro i termini stabiliti nell’O.M., i docenti a tempo indeterminato, che hanno prestato servizio anche parzialmente utilizzati, almeno per un anno nella specifica disciplina ovvero sulla specifica classe di concorso per la quale chiedono il passaggio nei licei musicali, possono presentare domanda cartacea di passaggio (di ruolo o di cattedra) sia nel liceo musicale di attuale servizio che in altri licei musicali della provincia, anche se titolari in provincia diversa da quella di utilizzazione», compromette la posizione di vantaggio ascrivibile ai docenti già titolari di cattedra presso un liceo musicale.

Non si comprende, più precisamente, sulla base di quale sostrato motivazionale a) i docenti titolari debbano essere posposti – per di più occasionalmente (appurato il breve orizzonte temporale d’operatività della clausola derogatoria) – in sede di mobilità interprovinciale, a docenti….utilizzati….nel medesimo insegnamento, e b) possa alterarsi – quanto alla sola mobilità 2019/2020 avente partitamente ad oggetto i licei musicali – la consueta scansione delle fasi della mobilità, scomponendo quella provinciale in sottofasi e privilegiando una tantum i trasferimenti su ruolo rispetto a quelli (meramente) geografici, e – dunque – coinvolgenti professori dotati di uno status poziore, poiché già incardinati nei ruoli della scuola secondaria di secondo grado, solamente ambiti – al momento dell’esordio delle operazioni di mobilità – dagli istanti alla mobilità (anche) professionale (giacché provenienti da scuole secondarie di primo grado).

P.q.m. ascoltati i procuratori in udienza, pronunciando definitivamente sulla domanda proposta da…..nei confronti del Ministero dell’Istruzione, in persona della Ministra e rappresentante legale pro tempore, ogni altra istanza ed eccezione disattese, così provvede:

– accoglie la domanda nel merito;

– per l’effetto, dichiara la nullità del combinato disposto degli artt. 5, II c., e 8, VI c., del Contratto Collettivo Nazionale concernente la mobilità del personale docente, educativo e A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22, sottoscritto il giorno 6 marzo 2019 in Roma, presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in sede di negoziazione integrativa a livello ministeriale, nella parte in cui accorda priorità, per l’anno scolastico 2019/2020, alle operazioni di mobilità interprovinciale professionale nel contesto dei licei musicali, in deroga ai criteri altrimenti applicabili alle restanti operazioni di mobilità;

– accerta, pertanto, il diritto di……al proprio trasferimento all’indirizzo della Sezione musicale del Liceo di……..

– di conseguenza, condanna il Ministero dell’Istruzione, in persona della Ministra e rappresentante legale pro tempore, alla riforma di ogni provvedimento gestionale del rapporto lavorativo eventualmente confliggente con il diritto anzidetto”.Per l’approfondimento/consulenza sulla singola casistica e per ogni più mirata tutela a beneficio dei docenti AFAM, precari e di ruolo dei licei musicali, s’inoltri unico WhatsApp scritto (no messaggi spezzettati in più momenti, altrimenti il sistema vi colloca in coda), o vocale di 1 minuto, al numero 366 18 28 489 (no telefonate). Risponderà il legale, con vocale personalizzato e nei successivi giorni, attraverso scorrimento cronologico dei messaggi.