DOCENTE DI RUOLO – CON REITERATE SUPPLENZE STATALI ALLE SPALLE – GIÀ IN SERVIZIO, A TEMPO DETERMINATO, ALLA DATA DEL 01/09/2010.

RICOSTRUZIONE DELLA CARRIERA. RICONOSCIUTO, IN SEDE GIUDIZIARIA, IL DIRITTO ALL’INSERIMENTO NELLA PRE-ESISTENTE FASCIA STIPENDIALE “3-8 ANNI”, CON ATTRIBUZIONE DEL “MAGGIOR VALORE STIPENDIALE” IN GODIMENTO, FINO AL CONSEGUIMENTO DELLA FASCIA RETRIBUTIVA “9-14 ANNI”.

Quesito/Consulenza informativa.

Gentili Avvocati, sono un docente della scuola secondaria – confermato in ruolo dal 01.09.2018 – con alle spalle un consistente precariato statale (supplenze annuali o per più di 180 giorni in ogni anno), a partire dall’A.S. 2002/03.

L’Amministrazione scolastica, nel procedere alla ricostruzione di carriera, non ha considerato che la durata complessiva dei rapporti di lavoro a tempo determinato, alla data del 1° settembre 2010, avrebbe potuto consentirmi di rientrare nella preesistente fascia stipendiale “3-8 anni”.

In sostanza, vorrei rivendicare, nella sede giudiziaria, il riconoscimento del valore retributivo della fascia stipendiale “3- 8 anni”, dei conseguenti arretrati maturati e correlati interessi. Ritiene fondata la pretesa?

Studio Legale Esposito Santonicola

Gentile docente, alla luce di quanto descritto, riteniamo possibile avviare un ricorso – al competente Giudice del Lavoro – per domandare, ai fini della ricostruzione di carriera (che andrà rettificata in caso di sentenza favorevole), il riconoscimento del valore retributivo della fascia stipendiale “3- 8 anni”, fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni”.

La vertenza in esame scaturisce dal C.C.N.L. del comparto Scuola – sottoscritto in data 04.08.2011 – che ha rimodulato, con efficacia dal 01.09.2010, le “fasce stipendiali” del personale di ruolo, sostituendo alle prime due fasce – 0-2 anni e 3-8 anni – un’unica fascia (0-8 anni).

Tale Contratto Collettivo Nazionale, all’art. 2, ha introdotto – al momento della soppressione della fascia stipendiale 2-8 anni – una “clausola di salvaguardia”, a tenore della quale: Il personale già in servizio a tempo indeterminato, alla data del 01/9/2010, inserito o che abbia maturato il diritto all’inserimento nella pre-esistente fascia stipendiale “3-8 anni”, conserva “ad personam” il maggior valore stipendiale in godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni”; ed ancora: Il personale già in servizio a tempo indeterminato, alla data del 01/9/2010, inserito nella pre-esistente fascia stipendiale “0-2 anni”, conserva il diritto a percepire “ad personam”, al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo della pre-esistente fascia stipendiale “3- 8 anni”, fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni”.

Orbene, è stato più volte affermato dalla Magistratura del Lavoro (da ultimo, dott. Paolo Talamo, Tribunale di Vicenza, Sentenza del Dicembre 2020) e, di recente, anche dal Supremo Collegio (Cass. civ. 2924/2020), come la summenzionata clausola negoziale – alla luce di quanto previsto dalla clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18/03/1999 ed allegato alla direttiva del Consiglio dell’Unione Europea 28 giugno 1999/70/CEE – deve essere applicata a coloro che, dipendenti del convenuto Ministero con contratti a termine, abbiano svolto almeno un giorno di servizio anteriormente al 01/9/2010.

Per quanto concerne la sua specifica casistica (e con riserva di visionare i contratti), deduciamo che, all’atto della ricostruzione di carriera, il conteggio effettuato – senza applicare la clausola di salvaguardia, di cui all’art. 2 CCNL 04/08/2011 – non risulti coerente con i principi sopra evidenziati.

In definitiva, avendo svolto numerosi servizi annuali, a decorrere dall’anno scolastico 2002/2003, è possibile argomentare, in sede giudiziaria, il diritto al passaggio nello scaglione retributivo “3-8 anni”, prima della collocazione nel successivo scaglione “9-14 anni”.

Non potrà che domandarsi, conseguentemente, il diritto alla percezione A) delle differenze retributive – mensilmente sorte, tra il trattamento economico erogato e quello dovuto, per la fascia stipendiale di volta in volta spettante, in base all’anzianità maturata con i contratti a termine – e B) delle somme per rivalutazione e interessi legali.

Per ogni più mirato chiarimento sul “RICORSO X RICONOSCIMENTO AI DOCENTI – PRECARI E DI RUOLO – DELLA PROGRESSIONE STIPENDIALE, CORRISPONDENTE A TUTTA L’ANZIANITÀ DI SERVIZIO MATURATA – PAGAMENTO DELLE DIFFERENZE RETRIBUTIVE, ANCHE IN RAGIONE DEL MATURATO DIRITTO ALL’INSERIMENTO NELLA PRE-ESISTENTE FASCIA STIPENDIALE 3-8 ANNI, s’inoltri unico WhatsApp scritto (no messaggi spezzettati in più momenti, altrimenti il sistema vi colloca in coda), o vocale di 1 minuto, al numero 366 18 28 489 (no telefonate).