DIPLOMATA MAGISTRALE DEPENNATA DALLE G.A.E. E LICENZIATA PUR AVENDO STIPULATO UN CONTRATTO “SENZA CLAUSOLA RISOLUTIVA”, CON CONFERMA IN RUOLO E FRUIZIONE DELLA PROCEDURA DI MOBILITÀ…
POTREBBE ESSERE IMPUGNATO IL LICENZIAMENTO, SULLA BASE DI QUALI PRESUPPOSTI?
QUESITO/CONSULENZA INFORMATIVA
Gentile Avvocato,
Nella qualità di docente della scuola primaria, diplomata magistrale con titolo conseguito entro l’A.S. 2001/2002, ho avviato un’iniziativa giudiziaria al cospetto del TAR Lazio, al fine di ottenere il riconoscimento del diritto alla collocazione nelle graduatorie provinciali ad esaurimento.
In ottemperanza al favorevole provvedimento cautelare emesso, nel secondo grado della giustizia amministrativa, dal Consiglio di Stato, l’Ufficio Scolastico Provinciale ha decretato lo scioglimento della riserva, con conseguente collocazione “a pieno titolo” nella GAE.
Ebbene, in virtù dell’utile collocazione nella citata graduatoria, sono stata assunta a tempo indeterminato per l’insegnamento presso la scuola primaria (classe di concorso EEE), contratto stipulato con l’Ufficio Scolastico Regionale, decorrenza giuridico-economica dal 1° settembre 2022, senza apposizione di alcuna clausola risolutiva.
A questo punto, sono stata sottoposta al periodo di prova e formazione (A.S. 2022/23), conseguendo l’effettiva “conferma in ruolo”.
Considerata in ruolo a tutti gli effetti, ho addirittura ottenuto, per l’A.S. 2023/24, il trasferimento provinciale presso l’Istituto prossimo al luogo di residenza.
Tuttavia, il giudizio amministrativo, inizialmente favorevole ‘a livello cautelare’, si è tradotto in una sentenza negativa del TAR Lazio, che ha rigettato nel merito il ricorso relativo al vantato diritto d’inserimento nelle G.A.E.
Di conseguenza, il Capo d’Istituto si è reso esecutore di un provvedimento volto a revocare la nomina a tempo indeterminato, figlio della seguente evoluzione:
a) Un primo decreto, emesso dall’Ambito Territoriale Provinciale, ha disposto il depennamento dalle graduatorie ad esaurimento con conseguente risoluzione contrattuale;
b) Colei che si è occupata materialmente della conversione del contratto da tempo indeterminato a tempo determinato fino al 30 giugno 2023, nonché della notifica dei decreti di depennamento dalle GAE e del provvedimento di licenziamento, è stata la Dirigente Scolastica.
Avverso gli atti di depennamento dalle GAE e il successivo licenziamento, ho presentato una diffida per domandare esplicitamente l’annullamento e/o sospensione del decreto di risoluzione del contratto a tempo indeterminato e la conseguente reintegra in servizio.
Essendo ormai maturi i tempi per procedere con il ricorso innanzi al Giudice del Lavoro, le domanderei come potremmo esaltare, in punto di diritto, la mia condizione di docente assunta a tempo indeterminato “senza clausola risolutiva”, con conferma in ruolo e fruitrice della procedura di mobilità provinciale, al fine di rivendicare il diritto al ripristino del contratto a tempo indeterminato?
STUDIO LEGALE ESPOSITO SANTONICOLA
Gentile Docente,
Complimentandoci per la precisa ricostruzione dei fatti, Le rappresentiamo l’obbligo incombente sull’Amministrazione Scolastica, che si occupa materialmente della redazione del contratto a tempo indeterminato in quanto parte datoriale, di inserire l’apposita clausola risolutiva espressa. Questa clausola avrebbe condizionato la risoluzione del contratto alla definizione del giudizio nel merito in termini favorevoli all’Amministrazione.
Dunque, per rivendicare l’operatività della clausola risolutiva, ai fini del licenziamento, l’Amministrazione “avrebbe dovuto” inserirla espressamente nel suo contratto di lavoro.
Pertanto, dal punto di vista legale, potremmo sostenere che, qualora il Legislatore abbia delegato alla parte datoriale, incaricata della redazione del contratto da presentare al lavoratore, l’obbligo di inserire ‘expressis verbis’ una clausola che possa innescare la risoluzione contrattuale in presenza di una determinata condizione, l’assenza di tale clausola impedirebbe l’attivazione dell’evento (potenzialmente risolutivo) diretto alla cessazione degli effetti del contratto e al licenziamento.
In effetti, sarebbe irragionevole pensare che l’avverarsi di una condizione non prevista nel contratto e, dunque, non accettata da ambo i contraenti, potrebbe comportare la risoluzione del rapporto lavorativo, in assenza di previsione normativa!
Concludendo, senza la clausola che potrebbe demolire il rapporto lavorativo stabile, si manifesta il ‘legittimo affidamento della dipendente’ verso l’azione intrapresa dall’Amministrazione Scolastica. Quest’ultima ha consentito, per l’interessata, la partecipazione all’anno di formazione e di prova, concluso con un non scontato superamento, e l’accesso alla procedura di mobilità. Tale agire fa ritenere ‘implicitamente sciolta qualunque riserva’, mai apposta sul contratto a tempo indeterminato.
Con queste argomentazioni si domanderà, al preposto Giudicante del Lavoro, di accertare e dichiarare l’illegittimità della revoca del contratto (risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro) e di ordinare la reintegra della dipendente nel posto che occupava a tempo indeterminato.
Per ulteriori informazioni sulle “TUTELE LEGALI DEI DIPLOMATI MAGISTRALI AVVERSO IL LICENZIAMENTO, IN ASSENZA DELLA CLAUSOLA RISOLUTIVA SUL CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO”, potete inviare un messaggio, sia scritto che audio, tramite WhatsApp al numero 3661828489. Gli Avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola saranno lieti di rispondervi con un messaggio vocale personalizzato.