EMESSE DUE RECENTISSIME SENTENZE FAVOREVOLI DAL TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE, SEZ. LAVORO (SALERNO).

Gentili docenti Comparto AFAM   

Con doppio ricorso, innanzi alla Magistratura del lavoro (Nocera Inferiore), cinque diplomati A.F.A.M., iscritti nelle classi concorsuali musicali della scuola secondaria, primo e secondo grado (ed inseriti nella terza fascia graduatorie istituto), richiedevano al Giudice designato, dott. Francesco Ruggiero, di accertare e dichiarare il valore formativo ed abilitante dei Diplomi Accademici posseduti, per consentire l’inserimento nella seconda fascia G.I., triennio 2017/20.

Intervenivano in giudizio il M.I.U.R., in persona del legale rappresentante p.t., l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania (A.T.P. Salerno) e, a difesa dei ricorrenti, i legali Aldo Esposito e Ciro Santonicola.

Ritenuta sussistente la giurisdizione ordinaria e ribadita, dal Giudicante, la piena legittimazione delle parti a stare in giudizio, il Magistrato del Lavoro ha elaborato le seguenti argomentazioni (si riportano gli estratti, considerati essenziali):

– “Va preliminarmente osservato come i Diplomi finali, rilasciati dalle Istituzioni di cui al comma 102 L. 228/12, ….congiuntamente al possesso di Diploma della scuola secondaria superiore, siano equipollenti ai Diplomi accademici di II livello“;

– “Appare evidente, nel contempo, che………. i Diplomi AFAM vecchio ordinamento e quelli di maturità magistrale, conseguiti entro l’anno scolastico 2001/02, debbano considerarsi come aventi valore di Diplomi accademici di secondo livello”;

– “Illegittima, quindi, appare la scelta, compiuta dal D.M. 323/14, in base alla quale, tra i titoli ritenuti equipollenti all’abilitazione all’insegnamento (che danno accesso alla seconda fascia G.I.) si rinviene il Diploma di maturità magistrale, conseguito entro il 2002, mentre rimane del tutto estraneo quello rilasciato, prima della riforma, dalle istituzioni definite di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)” ;

– “Va, infine, osservato come, tra l’altro, le previsioni normative ex art. 4 della L. 508/99, a mente delle quali i Diplomi conseguiti presso le istituzioni di cui all’art. 1, anteriormente alla data di entrata in vigore della detta legge, mantengono la loro validità ai fini dell’accesso all’insegnamento ed ai corsi di specializzazione, depongano nel senso di considerare, detti Diplomi, come abilitanti all’insegnamento, a prescindere dalla loro classificazione o equipollenza, poi comunque sancita con i Diplomi accademici di secondo livello”;

-“Non sembra, quindi, possa revocarsi in dubbio, nella specie, alla stregua di quanto precede, all’esito del positivo riscontro della fondatezza delle deduzioni, svolte dalle parti ricorrenti, la sussistenza…..del diritto all’inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di istituto. Si impone,…..in accoglimento della domanda, …la relativa declaratoria”.

Beneficeranno della duplice pronuncia giudiziaria, emessa dal Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore (Giudice Monocratico del Lavoro) ed immediatamente esecutiva, un docente diplomato in flauto, due colleghi diplomati in pianoforte, un violinista ed un diplomato in arpa.

Si rammenta come sia ancora possibile, per i docenti del comparto A.F.A.M. (Conservatorio, Belle Arti, Accademia della Danza), aderire al “RICORSO AFAM GIUDICE DEL LAVORO, INSERIMENTO IN SECONDA FASCIA GRADUATORIE D’ISTITUTO”-CON STRATEGIA SPECIFICA RIFERITA ALLE CLASSI DI CONCORSO DEI LICEI MUSICALI (RICORSO A PARTE).

Per info, si inoltri WhatsApp scritto al numero 3661828489 (non utilizzabile per le telefonate). Risponderà direttamente il legale, con un vocale, in media entro sette giorni dall’invio.

È, altresì, possibile aderire al nuovo RICORSO SANTONICOLA “DIPLOMA (O LAUREA) + 24 CFU PER ABILITAZIONE ALL’INSEGNAMENTO”, anche rivolto ai diplomati A.F.A.M. (Conservatorio /Belle Arti /Accademia della Danza), con servizio o senza, in possesso dei 24 C.F.U. nelle discipline antropo-psico-pedagogiche ed in metodologie e tecnologie didattiche.

N.B. POSSONO PARTECIPARE ALL’INIZIATIVA GIUDIZIARIA (DIPLOMA O LAUREA+24 C.F.U. =INSERIMENTO NELLA II FASCIA G.I.) SOPRATTUTTO COLORO CHE, PER DIFFERENTI RAGIONI DI DIRITTO, CONTENUTE IN ALTRO RICORSO (ES. VERTENZA SULLA NATURA ABILITANTE DEL DIPLOMA A.F.A.M.), ABBIANO SUBITO PRECEDENTI RIGETTI DALLA MAGISTRATURA DEL LAVORO.

Per scaricare le istruzioni operative si clicchi sotto:

https://scuolalex.it/ricorso-santonicola-laurea-diploma24-c-f-u-abilitazione-allinsegnamento/