TERZA FASCIA ATA, DEPENNAMENTO DEL COLLABORATORE SCOLASTICO PER RITENUTA MANCANZA DEL TITOLO DI ACCESSO (ISTITUTO FORCELLA), SUCCESSIVAMENTE REINSERITO, A SEGUITO DI RICORSO, E PURE RISARCITO…

EFFERVESCENTE ACCOGLIMENTO GIUDIZIARIO, PRESSO IL TRIBUNALE DEL LAVORO DI BENEVENTO: RICONOSCIUTO IL DIRITTO AL RECUPERO DEL PUNTEGGIO, NONCHE’ AL RISARCIMENTO ECONOMICO (DANNO DA MANCATO GUADAGNO).

A CURA DELLO STUDIO LEGALE ESPOSITO SANTONICOLA

La presente tutela concerne la posizione di un collaboratore scolastico – inserito nella terza fascia delle graduatorie di Circolo e di Istituto per il personale ATA della Provincia di Benevento – che, nella domanda di inserimento nelle graduatorie ATA del triennio 2021/24, indicava il diploma di maturità di “Tecnico dei Servizi della Ristorazione” come titolo di accesso, per il profilo di Assistente Tecnico (AT), indicando la qualifica professionale di “Operatore dei Servizi della Ristorazione Settore Sala-Bar”, per il profilo di Collaboratore Scolastico (CS).

Successivamente, il Dirigente del Liceo Statale di Benevento disponeva il depennamento dalla III fascia delle graduatorie di istituto, profilo di Collaboratore Scolastico (triennio 2021/24), in quanto il titolo di accesso per la qualifica di collaboratore scolastico, indicato dallo stesso ricorrente nella domanda, non era valido, dato che “l’Istituto Forcella aveva ottenuto la parità solo con decorrenza 2013/2014 e, quindi, nell’anno successivo al rilascio del titolo stesso”.

Ebbene, con una prima ordinanza del Gennaio 2022, il Tribunale di Benevento, adito in sede cautelare dai legali Aldo Esposito e Ciro Santonicola, osservava che effettivamente l’istituto Forcella non aveva ancora la parità nell’anno 2012-13 e, pertanto, il titolo rilasciato dall’Istituto Forcella, prodotto dal ricorrente, non poteva essere considerato valido per l’accesso al profilo di collaboratore scolastico. 

Di contro, evidenziava il Giudicante che nella stessa domanda, alla medesima pagina, il ricorrente aveva indicato, come titolo di accesso per il profilo di assistente amministrativo, il Diploma Tecnico dei servizi della ristorazione conseguito, nel 2009-10, presso un Istituto Statale dei servizi alberghieri e della ristorazione, sito in Castellammare di Stabia, titolo idoneo per l’inserimento nelle graduatorie di collaboratore scolastico.

Il Giudice chiariva come non fosse possibile ritenere che, non avendo indicato, l’interessato, detto titolo in relazione al profilo di collaboratore scolastico, lo stesso non sarebbe stato valutabile; ciò in quanto il diverso titolo era, comunque, stato indicato nella domanda e, quindi, l’amministrazione ne era a conoscenza.

Concludeva, pertanto, riconoscendo il diritto del ricorrente ad essere inserito nella III fascia della graduatoria di istituto per il personale ATA, profilo collaboratore scolastico, approvata dall’Istituto capofila e valida per il triennio 2021-2024, con il punteggio derivante dal diverso titolo di accesso e, cioè, con quello derivante dal diploma di “Tecnico dei Servizi della Ristorazione” presso l’Istituto Professionale Statale per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione di Castellammare di Stabia (NA).

A questo punto, il Liceo Statale beneventano – preposta Istituzione scolastica capofila – in esecuzione dell’ordinanza citata, disponeva il reinserimento del ricorrente nelle graduatorie di III fascia Personale ATA – triennio 2021/24 – per il profilo di collaboratore scolastico (con il punteggio di 13,00) e, dal febbraio 2022, l’amministrativo veniva individuato da un Istituto Comprensivo quale titolare del contratto di lavoro a tempo determinato, come Collaboratore Scolastico.

Rebus sic stantibus, il ricorrente ha fornito la prova, nel nuovo giudizio sempre intrapreso con lo studio legale Esposito Santonicola, che numerosi collaboratori scolastici, in possesso di un punteggio inferiore, avevano beneficiato di supplenze nell’A.S. 2021/22, periodo nel quale era stato illegittimamente depennato. 

Pertanto è stato provato che – se non fosse stato depennato e gli fosse stato riconosciuto il punteggio derivante dal diploma di “Tecnico dei Servizi della Ristorazione” – il ricorrente avrebbe lavorato, in particolare dal novembre 2021 al marzo 2022, potendosi, di conseguenza, avanzare una pretesa risarcitoria in ragione del “mancato guadagno da perdita della retribuzione” e un’ulteriore pretesa ai fini del recupero del punteggio.

Investito della nuova problematica, il Giudice Monocratico di Benevento, dott.ssa Adriana Mari, pienamente condividendo le tesi esposte dagli avvocati Esposito Santonicola, ha parametrato il danno alle retribuzioni che il ricorrente avrebbe percepito, per il periodo indicato, con la qualifica di Collaboratore Scolastico, nei seguenti termini (si riportano gli estratti essenziali del pronunciamento):

Il datore di lavoro è tenuto, in presenza di perdita di chances del suo dipendente, a risarcirgli i danni patrimoniali...nel caso di specie sussiste la colpa dell’ente resistente, in quanto il ricorrente aveva comunque indicato il titolo nella domanda e, pertanto, doveva essere valutatoal fine della liquidazione del danno patrimoniale da perdita di chance, la concreta ed effettiva occasione perduta di conseguire un determinato bene è un’entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di valutazione autonoma, che deve tenere conto della proiezione sulla sfera patrimoniale del soggetto… Nella specie, il danno va parametrato alle retribuzioni che il ricorrente avrebbe percepito -per il periodo novembre 2021 marzo 2022 – con la qualifica di Collaboratore Scolastico. Analogamente, quanto alla richiesta di riconoscimento del punteggio, non vi è dubbio che il ricorrente, senza il depennamento, avrebbe svolto il servizio di cui al contratto, maturando il relativo punteggio.  P.Q.M. Accoglie la domanda e, per l’effetto, condanna il Ministero al risarcimento del danno in favore di … parametrato alle retribuzioni che avrebbe percepito per il periodo dal … al … con la qualifica di Collaboratore Scolastico oltre interessi legali, nonché al riconoscimento del maggior punteggio per il periodo di servizio illegittimamente negato…“.

PER INFO/PREVENTIVI SUI “RICORSI ATA CONTRO LE ESCLUSIONI/RETTIFICHE, PER L’INSERIMENTO NELLE GRADUATORIE, IL RECUPERO PUNTEGGIO E IL RISARCIMENTO DANNI”, si suggerisce di procedere nella seguente modalità:

A) INVIARE EMAIL ALL’INDIRIZZO segreteriasantonicola@scuolalex.com, OGGETTO: “PROBLEMATICA PERSONALE ATA, NOME COGNOME”, SOTTOPONENDO AL LEGALE LA CASISTICA;

B) SEGNALARE L’AVVENUTO INOLTRO DELL’E-MAIL CON MESSAGGIO WHATSAPP AL 366 18 28 489 (NO TELEFONATE), SCRIVENDO “PROBLEMATICA PERSONALE ATA, NOME COGNOME E INDIRIZZO E-MAIL DAL QUALE È PARTITO IL QUESITO”.

Si ricorda, infine, che il numero fisso 081 19 18 99 44 dello studio legale Esposito Santonicola osserva le seguenti fasce orarie:

Dalle 10,00 alle 12,30 e dalle 16,30 alle 19,30, ogni lunedì, mercoledì e venerdì;

Dalle 10,00 alle 12,30, ogni martedì e giovedì.