RICORSO URGENTE (EX ARTICOLO 700 C.P.C.) – AL GIUDICE DEL LAVORO – RIVOLTO AI “DOCENTI 180 × 3 SCUOLA SECONDARIA, CON LAUREA/DIPLOMA+24 C.F.U./C.F.A. PER L’INSERIMENTO IN PRIMA FASCIA GPS”, FUNZIONALE AL CITATO RECLUTAMENTO STRAORDINARIO.
STUDIO LEGALE ESPOSITO SANTONICOLA.
Quesito/Consulenza informativa.
Gentili Avvocati,
Sono un docente precario della scuola secondaria, con ben cinque anni di servizio statale alle spalle.
Ciò nonostante ho deciso di conseguire anche i 24 crediti formativi, richiesti dalla normativa vigente al fine della partecipazione ai concorsi.
Nei giorni scorsi ho avuto modo di visionare la bozza del “Decreto Sostegni Bis”, in particolare l’art. 59, concernente “Misure straordinarie per la tempestiva nomina dei docenti di posto comune e di sostegno”, riservate a quegli insegnanti della scuola secondaria che siano, contestualmente, in possesso del titolo di abilitazione (conseguito entro il 31 luglio 2021) e di almeno tre annualità di servizio statale.
Ebbene, poiché privo del “titolo abilitante”, risulterei escluso da questo imperdibile reclutamento “semplificato”, nonostante possa vantare il possesso dei cinque anni di servizio, nonché della laurea congiunta ai 24 crediti formativi, ritenuti “abilitanti” da numerose Magistrature del lavoro.
Potrei ottenere, entro i termini stabiliti dal Decreto Sostegni bis, un pronunciamento giudiziale con cui – una volta riconosciuta dal Magistrato l’abilitazione all’insegnamento, in virtù del possesso congiunto di laurea e 24 crediti -maturare il diritto all’inserimento nella I fascia G.P.S., spendibile per la partecipazione al citato reclutamento?
Studio Legale Esposito Santonicola
Gentile docente,
Per rispondere organicamente al suo quesito, concentreremo preliminarmente la nostra attenzione sull’ART. 59 del Decreto Sostegni Bis (MISURE STRAORDINARIE PER LA TEMPESTIVA NOMINA DEI DOCENTI DI POSTO COMUNE E DI SOSTEGNO e semplificazione delle procedure concorsuali del personale docente).
Tale norma prevede l’indizione di una procedura reclutativa straordinaria – riferita al solo A.S. 2021/22 – con cui verranno assegnati “contratti a tempo determinato”, ai docenti che, contestualmente:
A) Sono inclusi nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (per i posti comuni o di sostegno) o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021;
B) Hanno svolto su posto comune o di sostegno, entro l’anno scolastico 2020/2021, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, negli ultimi dieci anni scolastici oltre quello in corso (a partire dall’anno scolastico 2010/11), nelle istituzioni statali…
Nel corso del contratto a tempo determinato, i candidati svolgeranno il percorso annuale di formazione iniziale e prova, seguito da una prova disciplinare, alla quale accederanno gli aspiranti valutati positivamente. In caso di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova e di giudizio positivo della prova disciplinare, il docente sarà assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo (con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2021, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio), nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato.
Ebbene, si tratta, al netto delle contestazioni inevitabilmente riferite alla procedura, di una chance occupazionale per i docenti precari, sebbene l’iter di assunzioni, previsto dal Decreto sostegni bis, abbia richiesto due requisiti d’ammissione:
1) aver prestato servizio per almeno tre anni in istituzioni statali;
2) essere inseriti nella prima fascia G.P.S. o negli appositi elenchi aggiuntivi, collocazione che implica il necessario possesso di un titolo di abilitazione.
Tale ultimo requisito preclude, di fatto, la partecipazione ad un rilevante numero di docenti precari che, pur vantando reiterati anni di servizio statale, non hanno potuto partecipare ai percorsi abilitanti (Tfa, PAS, SISS e FIT).
Nella qualità di legali contesteremo i profili di ritenuta illogicità del sistema che estrometterebbe, dal reclutamento straordinario – previsto, tra l’altro, per il solo anno scolastico 2021/2022 – quei docenti che potrebbero ritenersi “abilitati sul campo”, in ragione del servizio statale almeno triennale (si ricorda che, sul punto, è ancora in attesa di definizione la Petizione al Parlamento U.E., presentata dallo studio legale) e che rivendicano il possesso di un titolo abilitante, costituito dal conseguimento della laurea/diploma e dei 24 Crediti formativi.
Tra l’altro, i più recenti accoglimenti conseguiti sulla vertenza “abilitazione laurea/diploma con 24 crediti formativi” – ricordiamo a titolo esemplificativo, le pronunce della Corte di Appello di Ancona, del Tribunale di Napoli e di Messina – rafforzano la linea interpretativa fondata sulla contraddittorietà di un sistema che riconosce “ai soli fini concorsuali” il valore abilitante di un titolo ritenuto, a rigor di logica, abilitazione.
È possibile, dunque, procedere nelle forme di cui all’art. 700 c.p.c. – ovvero con ricorso cautelare – chiedendo, al Giudicante, l’emissione di un’ordinanza in tempi decisamente più ridotti (pochi mesi dal deposito della domanda giudiziaria) rispetto a quelli di un giudizio ordinario.
La domanda cautelare – sorretta dal “periculum” dell’imminente avvio delle procedure di “reclutamento straordinario” – sarebbe denotata da un’urgenza ancor più impellente, dovendo essere riconosciuta, la citata abilitazione, entro il 31 luglio 2021, termine ultimo per poter ottenere l’inserimento negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia G.P.S. (anche con riserva).
Si allega, a questo punto, un video illustrativo dei contenuti del “Decreto sostegni bis”, con particolare riferimento alla condizione dei docenti 180 × 3 secondaria “esclusi in quanto non abilitati”.
Per accedere alle istruzioni operative del RICORSO URGENTE (EX ARTICOLO 700) I FASCIA GPS. DOCENTI “180 × 3 SECONDARIA CON 24 CFU/CFA” – PER NUOVO RECLUTAMENTO STRAORDINARIO, si clicchi sotto:
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