A cura dei legali Aldo Esposito e Ciro Santonicola

Quesito/Consulenza informativa

Alla cortese attenzione dell’Avvocato Esposito/Santonicola,

Sono uno dei candidati che ha partecipato alla procedura concorsuale di cui al D.D.G. n. 2575/2023 per la classe A011 – discipline letterarie e latino. Vorrei sottoporre alla Sua attenzione alcuni dubbi relativi alle prove orali, in particolare:

Dopo la prova, ho chiesto formalmente di visionare i relativi verbali, le griglie di valutazione e ogni ulteriore documentazione inerente alla mia prova orale, ma non ho ancora ottenuto risposta né mi è stata consentita la consultazione (in violazione degli artt. 22 e ss. della L. 241/1990). Come riportato da varie fonti sul web, compresi chiarimenti sulle procedure di accesso nei concorsi pubblici, ritengo che tale documentazione debba essermi fornita in tempi ragionevoli.

Desidererei comprendere se l’Amministrazione stia violando il mio diritto di accesso e, in caso positivo, quali rimedi immediati si possano adottare per tutelare i miei interessi, soprattutto alla luce della presunta disparità di trattamento riscontrata tra le due commissioni, in quanto, durante lo svolgimento della prova presso una delle sedi, sarebbero emerse differenze di trattamento rispetto all’altra commissione.

Risposta degli Avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola attraverso il servizio di CONSULENZA WHATSAPP

Gentile docente,

in merito alle questioni che Lei ha sollevato riguardo alla procedura concorsuale – nello specifico, le presunte irregolarità nell’esame orale e la mancata consegna dei documenti – riassumo le principali considerazioni giuridiche e i possibili passi da intraprendere.

La Legge n. 241/1990 collega il diritto di accedere ai documenti amministrativi alla sussistenza di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e riferita ai documenti richiesti.

Nel caso di una procedura concorsuale, tale interesse è di norma riconosciuto ai candidati, in quanto legittimati a conoscere gli atti inerenti allo svolgimento delle prove (verbali, criteri di valutazione, griglie, ecc.) e a far valere eventuali irregolarità nella selezione.

Non possono opporsi, come regola generale, ragioni di segretezza o riservatezza che prevalgano sulla necessità di trasparenza della procedura e di difesa dei propri interessi (artt. 22 e ss. L. 241/1990).

La giurisprudenza ribadisce che eventuali disposizioni regolamentari o ministeriali che differiscano l’accesso sino all’esaurimento delle procedure concorsuali vanno interpretate in modo coerente con la disciplina primaria, specie quando l’istanza riguardi i propri atti o i propri elaborati (e, comunque, anche i verbali, una volta superata la fase di correzione), in mancanza di specifiche ragioni lesive di altri interessi pubblici o privati sensibili.

Tutti i verbali e i provvedimenti redatti dalla Commissione – ivi compresi i criteri di valutazione o i giudizi analitici sugli elaborati – rientrano nella categoria dei “documenti amministrativi” ai sensi dell’art. 22 L. 241/1990 e devono essere esibiti al candidato che ne faccia richiesta.

In linea di principio, l’Amministrazione è obbligata a rispondere a un’istanza di accesso agli atti entro 30 giorni, ai sensi dell’art. 25, comma 4, L. 241/1990. Se non interviene alcuna risposta, la legge qualifica tale silenzio come rigetto, aprendo la possibilità di proporre ricorso al TAR entro i termini previsti (art. 116 c.p.a.). Nel caso di rifiuto immotivato o di ritardi ingiustificati, il Giudice può ordinare all’Amministrazione di esibire gli atti entro un termine perentorio, con facoltà di trarre argomenti di prova dal comportamento della stessa inadempiente.

Ad ogni modo, prima di rivolgersi al giudice, si può intimare all’Amministrazione di fornire la documentazione entro un breve termine, richiamando la L. 241/1990 e diffidando da ulteriori inadempimenti. In caso di diniego espresso o silenzio-inadempimento, è possibile promuovere un ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale competente, chiedendo l’annullamento del rifiuto e la condanna dell’Amministrazione all’esibizione degli atti.

Passaggi consigliati:

  1. Presentare un’istanza di accesso ben dettagliata, specificando con precisione tutti i documenti richiesti (ad esempio, verbali di seduta, schede di valutazione, criteri di correzione, elenco domande estratte, ecc.).
  2. Indicare chiaramente l’interesse diretto e concreto: la necessità di verificare la regolarità della propria prova e la completezza del verbale, anche al fine di valutare un’eventuale impugnazione del risultato concorsuale.
  3. Se entro i 30 giorni successivi l’Amministrazione non risponde, inviare una diffida e, in caso di ulteriore inerzia o diniego espresso, valutare un ricorso al TAR per l’accesso.

Nota bene:

a) L’Amministrazione potrebbe tentare di rinviare l’esibizione dei documenti a dopo il termine di tutte le prove. Tale differimento va disapplicato quando contrasta con il diritto di accesso garantito dalla L. 241/1990, specie se le operazioni di correzione sono già concluse.

b) In caso di diniego immotivato, si può sostenere che l’ostensione degli atti non ostacolerebbe l’operato della Commissione, ribadendo l’illegittimità della condotta ministeriale.

c) I termini per presentare ricorso al TAR sono di 30 giorni, decorrenti:

  • Dalla notifica del diniego espresso.
  • Dallo scadere del termine legale di risposta, in caso di silenzio-inadempimento.

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