OBIETTIVO: RICONOSCIMENTO DEL SERVIZIO BIENNALE SVOLTO SUI PROFILI PROFESSIONALI A.T.A., IN TUTTO O IN PARTE, ALLE DIPENDENZE DELLE SCUOLE PARITARIE, COME VALIDO REQUISITO DI ACCESSO ALLE GRADUATORIE PROVINCIALI PERMANENTI “ATA 24 MESI”, DALLE QUALI SI VIENE ATTINTI PER LA STIPULA DEI CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO.

Gentile AVVOCATO,

Sono un Assistente Amministrativo ed ho maturato due anni di servizio, alle dipendenze della scuola paritaria, nel lavoro corrispondente al mio specifico profilo professionale A.T.A..

Il M.I.U.R. ha dato avvio ai concorsi, per soli titoli, banditi dalle Direzioni Scolastiche Regionali e volti alla collocazione nella graduatoria ATA 24 mesi (anno scolastico 2019/20), dalla quale è possibile la convocazione ai fini della stipula di contratti a tempo indeterminato ed a termine, sui seguenti profili professionali:

Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico, Cuoco, Guardarobiere, Infermiere, Addetto alle aziende agrarie, Collaboratore Scolastico.

Tuttavia, fonti scolastiche attendibili hanno riferito che mi sarà impossibile ottenere l’inserimento nelle graduatorie ATA permanenti, poiché l’attività lavorativa prestata, in qualità di personale ATA presso le scuole paritarie (che ha consentito il raggiungimento delle due annualità) NON È CONSIDERATA, DAL MINISTERO, VALIDO TITOLO D’ACCESSO, computandosi, unicamente, il servizio effettivo (di ruolo e non di ruolo)  presso le scuole statali.

Ritengo tutto questo illegittimo, in ragione della disparità di trattamento tra colleghi, avendo svolto le stesse mansioni del personale A.T.A. Statale, con regolare versamento dei contributi. Posso presentare ricorso, per essere inserito nelle graduatorie che danno il ruolo?

Risposta dello studio legale Santonicola and partners.

Gentile A.T.A..

Confermiamo, in questo momento storico, la possibilità di presentare ricorso, al competente Giudice del Lavoro, per domandare l’inserimento nelle GRADUATORIE PERMANENTI A.T.A. 24 MESI, in virtù dei due anni di servizio alle dipendenze delle scuole paritarie.

Rappresenteremo, a sua tutela, come la legge n. 62/2000 abbia definitivamente sancito la piena equiparazione tra scuola statale e scuola non statale, riconoscendo che le scuole private “svolgono un servizio pubblico” e costituiscono, insieme alle scuole statali, “il sistema nazionale di istruzione pubblica”.

Tra l’altro, il D.L. n. 255 del 3.7.2001, convertito con L. n. 333/2001, ha stabilito quanto segue: “I servizi di insegnamento, prestati dal 10 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali”, ragion per cui domanderemo la disapplicazione di tutta la normativa ministeriale che le impedisce l’inserimento nelle graduatorie A.T.A. 24 MESI, in quanto confliggente col principio di pari ordinazione dell’attività di insegnamento, svolta presso istituti statali e paritari.

Concluderemo con la richiesta di una sentenza che dichiari il diritto alla collocazione nelle graduatorie provinciali permanenti A.T.A. (per l’anno scolastico in corso e successive annualità) necessarie ai fini della sottoscrizione dei contratti a tempo indeterminato e determinato (sui profili professionali interessati).

CHI VOGLIA RICEVERE INFO E PREVENTIVI SUL “RICORSO SANTONICOLA, AL GIUDICE DEL LAVORO, PERSONALE ATA PRECARIO CON DUE ANNI DI SERVIZIO PARITARIO-INSERIMENTO NELLE GRADUATORIE PERMANENTI A.T.A. 24 MESI”, INOLTRI WHATSAPP SCRITTO AL NUMERO 3661828489 (NO TELEFONATE).

RISPONDERÀ DIRETTAMENTE IL LEGALE.