FERIE NON GODUTE DAI DOCENTI: DIRITTI, DOVERI E IMPLICAZIONI LEGALI
Lo studio legale Esposito/Santonicola ha fornito una consulenza informativa dettagliata, in risposta alle domande relative alla fruizione delle ferie e alle implicazioni legali per i docenti che non presentano una richiesta esplicita delle stesse.
Di seguito i quesiti:
- Quali sono le differenze nella disciplina delle ferie tra i docenti di ruolo e quelli a tempo determinato?
- Durante i periodi di sospensione delle lezioni, è possibile essere collocati in ferie senza una richiesta esplicita da parte del docente?
- Cosa accade, a livello pratico, se un docente non presenta una richiesta di ferie?
- È compito del dirigente scolastico avvisare il docente dell’esistenza di ferie non godute?
- Quali sono i diritti del docente se non è stato inoltrato un avviso adeguato dal dirigente scolastico?
Risposta al quesito 1. Gli insegnanti di ruolo maturano una quantità di giorni di ferie che varia a seconda dell’anzianità di servizio: 30 giorni se l’anzianità di servizio è inferiore a tre anni, 32 giorni se tale anzianità supera i tre anni. Nel caso dei docenti a tempo determinato, invece, il numero di giorni di ferie maturati è proporzionale al servizio prestato.
Per quanto riguarda i docenti con contratto part-time, si distinguono due situazioni:
1) Nel caso di part-time orizzontale, il docente matura lo stesso numero di giorni di ferie rispetto ai colleghi a tempo pieno.
2) Nel caso di part-time verticale, il numero di giorni di ferie maturati dal docente è proporzionale alle giornate di lavoro prestate.
Riguardo al quesito 2. Sembrerebbe logico assumere che le ferie siano concesse su richiesta del lavoratore e previa approvazione del datore di lavoro. Tuttavia, secondo l’interpretazione del Ministero, la fruizione delle ferie è strettamente legata al calendario scolastico: i periodi di sospensione delle lezioni sono automaticamente detratti dal totale delle ferie che spettano ai docenti, indipendentemente dal fatto che queste siano state richieste o meno. Di conseguenza, nonostante (in teoria) le ferie non dovrebbero essere imposte senza una richiesta esplicita da parte dell’insegnante, nella pratica la struttura del calendario scolastico e i periodi di sospensione delle lezioni determinano il momento in cui i docenti usufruiscono delle stesse.
Ad ogni modo, si ritiene necessario avanzare una richiesta formale.
Coerentemente con quanto esposto – in riferimento al quesito 3 – si sottolinea che, in assenza di una richiesta esplicita di ferie da parte del docente, quest’ultimo potrebbe perdere il diritto di fruirne, almeno in parte. Tuttavia, il dipendente potrebbe rivendicare il diritto al pagamento dell’indennità sostitutiva, a condizione che il dirigente scolastico non lo abbia “formalmente invitato alla fruizione” e non lo abbia debitamente informato che la mancata fruizione delle ferie comporta la perdita delle stesse alla conclusione del rapporto di lavoro. Il diritto alla corresponsione dell’indennità sostitutiva decade dopo un periodo di 10 anni.
Per quanto riguarda il dovere del dirigente scolastico di informare l’insegnante (sull’esistenza delle ferie non godute, quesito 4), nell’osservanza di quanto sancito dalla Corte di Cassazione (ordinanza 2 luglio 2020 n. 13613/2020, Sez. Lavoro), il Capo d’istituto è tenuto ad avvisare accuratamente e tempestivamente il docente. In particolare, deve rendere nota, al dipendente, la necessità di una richiesta esplicita per prevenire la perdita del diritto alla fruizione delle ferie. Incombe, dunque, sul dirigente scolastico l’onere di provare l’avvenuto invio di un adeguato (pre)avviso, ad esempio mediante circolare o notifica tramite PEC. Alla luce di tanto, un insegnante non perderà il diritto all’indennità sostitutiva delle ferie per il solo fatto di non averne richiesto esplicitamente il godimento (a meno che non sia stato sollecitato dal datore di lavoro a farlo e informato della perdita del diritto alle ferie e all’indennità sostitutiva in caso di mancata fruizione).
Risposta al quesito 5. In assenza di un adeguato avviso da parte del dirigente scolastico, sarà possibile rivendicare, in sede giudiziale (Magistratura del Lavoro), il riconoscimento del diritto a percepire l’indennità sostitutiva delle ferie (per ogni anno in cui non sia stata inoltrata una comunicazione adeguata del dirigente scolastico).
Per accedere alle istruzioni operative del RICORSO AL GIUDICE DEL LAVORO PER IL RECUPERO DELLE SPETTANZE ECONOMICHE DELLE FERIE NON GODUTE, è possibile cliccare di seguito: https://scuolalex.it/proposta-di-ricorso-al-giudice-del-lavoro-per-il-recupero-delle-spettanze-economiche-per-le-ferie-non-godute/