COMPARTO AFAM, NUOVA DOPPIA VITTORIA (CAUTELARE E NEL MERITO) DINANZI AL GIUDICE DEL LAVORO, ANCHE MOTIVATA DALLA NECESSITÀ ED URGENZA DI ACCEDERE AL COLLOQUIO ORALE NON SELETTIVO DEL CONCORSO 2018-FASE TRANSITORIA.

Altri docenti del comparto Afam sono stati dichiarati abilitati all’insegnamento!

Doppio recentissimo risultato per i legali Esposito/Santonicola: I Giudici del lavoro di Oristano (new entry) dott. Salvatore Carboni e la collega di Parma, dott.ssa Elena Orlandi, hanno disposto l’inserimento nella II fascia delle graduatorie di istituto a beneficio di altri tre docenti diplomati, comparto AFAM che, secondo il Ministero, non erano da considerarsi abilitati e per questo risultavano relegati nella III fascia delle Graduatorie di Istituto.

Nel giudizio di Parma i ricorrenti allegavano di essere iscritti nella terza fascia delle graduatorie di istituto della provincia di Parma, di aver conseguito il diploma di maturità e, successivamente, il diploma di clarinetto.

In data 23.01.2018, provvedevano a costituirsi in giudizio, congiuntamente, il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e l’Ufficio IX, Ambito territoriale di Parma e Piacenza, sede di Parma, al fine di chiedere, per le argomentazioni illustrate nella memoria difensiva, in via preliminare la declaratoria di difetto di giurisdizione e, in via principale, il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.

Il Magistrato, dopo aver rigettato l’eccezione di difetto di giurisdizione, sollevata dalle parti convenute in giudizio, ha così sentenziato (estratto pronuncia recante numero R.G. 619/2017): “Posto che i commi 107 e 107 bis dell’art. 1 della l. 228/2012 equiparano espressamente i diplomi finali rilasciati entro il 31 dicembre 2017 dalle istituzioni di cui al comma 102 del medesimo articolo ed al termine dei percorsi formativi del previgente ordinamento – congiuntamente ad un diploma di scuola secondaria superiore – ai diplomi accademici di secondo livello, i ricorrenti hanno il diritto ad essere inclusi nella seconda fascia delle graduatorie d’istituto per la provincia di Parma”.

Nel giudizio di Oristano, estratto proc. n° 159/2018, il Giudicante ha addirittura condannato il MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA soccombente al pagamento delle spese del procedimento, liquidate in € 3.315,00 per onorari, oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA come per legge.

In questo caso parliamo di ricorso, ex art. 700 CPC, depositato in data 02/03/2018 e definito, a livello cautelare, in pochi mesi.

L’istante, docente AFAM precaria senza abilitazione, inserita nella terza fascia delle graduatorie d’ istituto, ricorreva, con procedura di urgenza, per il riconoscimento del valore abilitante del diploma AFAM vecchio ordinamento, ai fini dell’inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di istituto e della partecipazione al concorso, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 16 febbraio 2018, diretto all’ accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria.

Per il Giudicante: “oltre che in sede di merito, il diritto della ricorrente ad ottenere la tutela cautelare, invocata nell’odierno giudizio, è stato specificamente affermato in tre decreti pronunciati, ai sensi dell’articolo 669 sexies, comma 2 CPC, dai giudici del lavoro presso il tribunale di Avellino, Rieti e Terni (prodotti dalla ricorrente), i quali hanno concordemente e condivisibilmente ravvisato ulteriori ragioni di sussistenza del fumus boni juris nell’entrata in vigore della legge  24 dicembre 2012, n. 228. Tale normativa, all’art. 1, comma 107, prevede espressamente come i diplomi finali, rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102 al termine dei percorsi formativi del previgente ordinamento, conseguiti prima dell’entrata in vigore della presente legge e congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello, secondo una tabella di corrispondenza determinata con decreto del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca.

I menzionati decreti hanno inoltre riconosciuto la sussistenza di un effettivo periculum in mora, rappresentato dal pregiudizio che potrebbero subire i ricorrenti a seguito della mancata partecipazione alla fase concorsuale, disciplinata dall’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, valutazione che, anche in questo caso, questo giudice ritiene di condividere, essendo evidente il pregiudizio irreparabile che subirebbe la parte ricorrente dalla mancata partecipazione alla procedura menzionata”.

Ed ancora, per il Tribunale di Oristano: “Ai precedenti favorevoli al ricorrente, il cui numero risulta essere superiore a quello dei precedenti negativi, questo giudice ritiene di doversi conformare, a norma dell’articolo 118 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile”.

“Il ricorso d’urgenza proposto da A.C. viene pertanto accolto, e per l’effetto, previa disapplicazione degli atti amministrativi censurati in ricorso, deve essere ordinato, in via cautelare, alle amministrazioni resistenti, ciascuna per la propria competenza, di riconoscere provvisoriamente il valore abilitante formativo del diploma accademico conseguito nei termini di cui in ricorso, ordinando conseguentemente alle predette amministrazioni l’immediato inserimento della ricorrente nella seconda fascia delle graduatorie di istituto per la provincia di Oristano”.

Il Ministero dell’istruzione, dell’Università e della ricerca soccombente è stato, come detto, condannato al pagamento delle spese processuali.

PER ADERIRE AL RICORSO AFAM “ABILITAZIONE ALL’INSEGNAMENTO/INSERIMENTO IN SECONDA FASCIA GRADUATORIE DI ISTITUTO”, GIUDICE DEL LAVORO, SI CLICCHI SOTTO:

https://scuolalex.it/ricorso-afam-con-nuova-strategia-processuale/

I legali Aldo Esposito e Ciro Santonicola