SANCITO IL DIRITTO ALL’INSERIMENTO, NELLA SECONDA FASCIA DELLE GRADUATORIE DI ISTITUTO, PER 22 DIPLOMATI A.F.A.M. CONSERVATORIO.

Gentili A.F.A.M.

Si rende noto che con ricorso, innanzi alla Magistratura del lavoro di Napoli, 6 pianisti (tra questi, una posizione in possesso del diploma accademico di II livello in discipline musicali da camera, indirizzo strumentale), 3 diplomati in tromba (alcuni anche in trombone), 1 flautista, 1 diplomato in corno, 5 clarinettisti, 5 cantanti ed 1 sassofonista, richiedevano al Giudice designato, dott.ssa  Maria Gaia Majorano:

  • Di riconoscere il valore formativo/abilitante del diploma accademico A.F.A.M. posseduto;
  • Di ordinare, all’amministrazione resistente, l’immediato inserimento nelle Graduatorie d’istituto, in seconda fascia, per tutti gli insegnamenti musicali interessati.

La causa, patrocinata dai legali ALDO ESPOSITO E CIRO SANTONICOLA, è stata decisa, con sentenza, resa pubblica in data 08.07.2019.

Per il Tribunale partenopeo, il ricorso merita di essere accolto (si riportano gli estratti della pronuncia, ritenuti essenziali):

“I ricorrenti hanno dedotto di essere inseriti nella terza fascia delle graduatorie di istituto, di insegnare o poter insegnare educazione musicale e strumento musicale, negli istituti e scuole di istruzione secondaria di I e II grado; di aver ottenuto, a seguito dell’emanazione della legge di stabilità 24/12/2012 n. 228, in vigore dal 01/01/2013, l’equipollenza dei titoli in loro possesso ai Diplomi accademici di secondo livello ( l’art. 1 comma 107); che i titoli accademici, rilasciati dalle istituzioni AFAM, in base all’ordinamento previgente all’entrata in vigore della legge n. 508 del 1999, mantengono la loro validità ai fini dell’accesso all’insegnamento e sono per ciò da considerarsi in automatico abilitanti, a prescindere dalla loro classificazione. 

Tanto premesso, hanno concluso chiedendo di riconoscere abilitante il diploma accademico conseguito e di inserire i loro nominativi nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, per le rispettive classi di concorso.

Deducendo l’illegittimità dei decreti ministeriali adottati dal MIUR, in violazione della normativa invocata, hanno concluso chiedendo, previa disapplicazione degli stessi e di tutti gli atti consequenziali, di ordinare all’amministrazione convenuta di riconoscere abilitante il diploma accademico conseguito e di inserire i loro nominativi nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, per le rispettive classi di concorso”.

Per il giudicante: “Risulta evidente che il Decreto Ministeriale citato (di aggiornamento delle graduatorie di istituto)  valuta, quale titolo abilitante, la frequenza ed il compimento dei corsi biennali per il conseguimento di diploma accademico II livello, cui, in virtù della legge 228/2012 (art. 1 comma 107 cit), è stato successivamente equiparato il conseguimento ( o l’iscrizione a tale data ad un corso di studi a ciò finalizzato) del diploma vecchio ordinamento ( ante anno 1999), congiuntamente al possesso di un diploma in scuola secondaria. In altri termini, il diploma conseguito al termine del corso di studi svoltosi secondo il previgente ordinamento è per legge equiparato tout court al diploma accademico di secondo livello, che costituisce titolo abilitante all’insegnamento per i diplomati con il nuovo regime, che a tale scopo prevede dei corsi biennali, dopo il triennio.

E’, pertanto, irragionevole la scelta ministeriale di non considerare titolo equipollente all’abilitazione all’insegnamento quello rilasciato ante 1999, ovvero conseguito, successivamente, ma con le stesse regole, dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (comparto AFAM).

Solo per completezza argomentativa, va segnalato che la normativa europea e, segnatamente, la direttiva 2005/36/ CE, recepita da d.lgs 206/2007, rimette agli Stati membri la facoltà di subordinare l’esercizio di una determinata professione al possesso di specifiche qualifiche professionali.

In definitiva, a parità di valore abilitante al fine dell’insegnamento con contratto a tempo determinato, non vi è ragione per escludere dalla seconda fascia delle graduatorie di istituto i ricorrenti che, da quanto risulta agli atti, hanno conseguito il diploma al conservatorio ed il diploma di scuola secondaria superiore e, pertanto, alla luce del quadro normativo di riferimento, in sintesi ripercorso, sono titolari di un titolo equipollente all’abilitazione all’insegnamento.

P.Q.M. (Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro), accoglie la domanda e, per l’effetto, dichiara il diritto dei ricorrenti ad essere inseriti nella seconda fascia delle graduatorie di istituto per le rispettive classi di concorso; condanna la Pubblica Amministrazione convenuta ad inserire i ricorrenti nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, per le rispettive classi di concorso e ad adottare ogni provvedimento consequenziale”.

Si rammenta come sia ancora possibile, per i docenti del comparto A.F.A.M.(Conservatorio, Belle Arti, Accademia della Danza) aderire al “RICORSO SANTONICOLA ABILITAZIONE A.F.A.M. GIUDICE DEL LAVORO PER INSERIMENTO IN SECONDA FASCIA GRADUATORIE DI ISTITUTO”, cliccando sul sottostante link:

https://scuolalex.it/ricorso-afam-con-nuova-strategia-processuale/

A tutela dei ricorrenti A.F.AM. Giudice del lavoro che, a differenza dei neo vincitori, si siano imbattuti in pronunciamenti giudiziari non favorevoli, è attivo il nuovo RICORSO SANTONICOLA “DIPLOMA+ 24 CFU PER ABILITAZIONE ALL’INSEGNAMENTO”, rivolto ai diplomati A.F.A.M. (Conservatorio/Belle Arti/Accademia della Danza), con servizio o senza, in possesso dei 24 C.F.U. nelle discipline antropo-psico-pedagogiche ed in metodologie e tecnologie didattiche. 

Seguono le istruzioni operative:

https://scuolalex.it/ricorso-santonicola-laurea-diploma24-c-f-u-abilitazione-allinsegnamento/

PER INFO DI OGNI TIPO, SI INOLTRI WHATSAPP SCRITTO AL NUMERO 3661828489 (NO TELEFONATE). RISPONDERÀ DIRETTAMENTE IL LEGALE, IN MEDIA ENTRO 7 GIORNI  DALL’INVIO DEL QUESITO.

IN ALTERNATIVA, È POSSIBILE CONTATTARE IL NUMERO FISSO 08119189944, ATTIVO, PER IL MESE DI LUGLIO 2019, OGNI LUNEDÌ, MERCOLEDÌ E VENERDÌ, DALLE ORE 09,45 ALLE ORE 12,45 ED OGNI MARTEDÌ E GIOVEDÌ, DALLE ORE 16,30 ALLE ORE 19,30.