Ribaltone sul punteggio – terza fascia ATA – relativo al servizio maturato presso l’Ente di Formazione Professionale: collaboratrice scolastica riammessa in servizio, con recupero dei punti in graduatoria e delle retribuzioni mensili perdute.

Accoglimento Giudiziario – Tribunale del Lavoro di Roma

A cura degli avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola

Oggetto della contesa legale: accertamento e declaratoria del diritto all’incarico di supplenza con riconoscimento del relativo punteggio giuridico derivante dal contratto, per il profilo di Collaboratore Scolastico, da settembre al 30 giugno 2022, per 36 ore settimanali.

Condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al risarcimento del danno per mancato guadagno parametrato alle retribuzioni che la dipendente avrebbe percepito se non fosse stata illegittimamente licenziata.

Svolgimento del processo

La ricorrente, collaboratrice scolastica, aveva impugnato, attraverso i legali Aldo Esposito e Ciro Santonicola, la decisione del Ministero dell’Istruzione e del Merito di revocare il suo contratto di lavoro a tempo determinato per l’anno scolastico 2021/2022, a causa di una rettifica del suo punteggio nella graduatoria ATA “da 15,10 a 6,63 punti”.

Inizialmente, con decreto di agosto 2021, le era stato attribuito un punteggio di 15,10 (per il profilo di collaboratore scolastico) e, in base a esso, aveva stipulato un contratto di lavoro “dal 27 settembre 2021 al 30 giugno 2022” presso un istituto romano.

Successivamente, con decreto del 21 ottobre 2021, il suo punteggio era stato rideterminato a 6,63, con conseguente risoluzione del contratto.

Su quali ragioni si fondava la rettifica del punteggio?

Su un presunto errore di calcolo nell’attribuzione del punteggio derivante dal servizio svolto presso l’Ente di Formazione Professionale ANCOL Sicilia, non ritenuto valido. In particolare, una nota dell’USR Sicilia del 23 agosto 2021 specificava che le tabelle di valutazione dei titoli culturali e di servizio, allegate al DM 50/2021, non prevedevano la valutazione del servizio prestato presso enti di formazione professionale per il personale ATA.

La risposta dei legali Esposito e Santonicola

La ricorrente aveva impugnato con successo la rettifica del punteggio con un ricorso urgente “ex art. 700 c.p.c.”, ottenendo un’ordinanza del Tribunale di Roma (del 19 maggio 2022) che disponeva il ripristino del punteggio originario di 15,10, disapplicando di fatto tale rettifica.

Proprio in esecuzione di tale ordinanza, con decreto del 14 luglio 2022, il Ministero non poteva che ricollocarla in graduatoria con il punteggio di 15,10, permettendole di ottenere un nuovo contratto “dal 15 settembre 2022 al 30 giugno 2023”.


Dal momento che il successo precedente aveva rafforzato l’impulso verso una nuova sfida legale, l’interessata ha avanzato, nel marzo 2023, una richiesta giudiziaria al Tribunale del Lavoro di Roma per l’accertamento del diritto all’incarico di supplenza come collaboratrice scolastica dal 22 ottobre 2021 al 30 giugno 2022. Questo è il periodo durante il quale la ricorrente avrebbe dovuto svolgere il servizio come collaboratrice scolastica sulla base del contratto di lavoro a tempo determinato ingiustamente risolto, a seguito della illegittima rideterminazione del punteggio. Il ricorso ha incluso il riconoscimento del relativo punteggio giuridico e il risarcimento del danno da mancato guadagno.

La linea difensiva del Ministero

La difesa del Ministero dell’Istruzione e del Merito si è basata sul rivendicare la legittimità della rettifica del punteggio operata dal preposto dirigente scolastico, contestando la valutabilità del servizio prestato dalla ricorrente presso l’Ente di Formazione, diversamente da quanto previsto per il personale docente.

La decisione del Giudicante

Il Giudice incaricato della questione, Dott. Ottavio Picozzi del Tribunale di Roma (Sezione Lavoro), condividendo le tesi degli avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola, ha preliminarmente affermato che il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Le motivazioni della decisione si basano sui seguenti punti chiave:

-Validità del contratto: essendo stato di fatto revocato il provvedimento di rideterminazione del punteggio da 15,10 a 6,63, non risulta legittima la precedente risoluzione del contratto del 27/09/2021.

-Validità del punteggio: il Giudice ha quindi riconosciuto alla ricorrente il diritto a ottenere l’incarico di supplenza per il periodo 22/10/2021 – 30/06/2022 in cui era rimasta ingiustamente priva del contratto, insieme al relativo punteggio giuridico di 15,10 punti che le spettava.

-Recupero delle retribuzioni non percepite: il Tribunale le ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno per le retribuzioni non maturate in quel periodo, richiamando la tabella del D.M. 50/2021 che attribuisce lo specifico punteggio in base ai periodi di servizio prestati.

Estratto delle conclusioni del Giudicante romano

-In accoglimento della domanda proposta, il Tribunale accerta il diritto all’incarico di supplenza derivante dal contratto prot… del… settembre 2021 stipulato con l’Istituto Comprensivo… di Roma sul profilo di Collaboratore Scolastico dal… settembre 2021 al 30 giugno 2022 per 36 ore settimanali.

-Per l’effetto, condanna il Ministero resistente a riconoscere alla ricorrente il diritto al relativo punteggio per l’incarico di supplenza, nonché al risarcimento del danno parametrato alle retribuzioni mensili perdute “dal 22 ottobre 2021 al 30 giugno 2022”, oltre agli accessori di legge.

Per accedere alle “tutele del personale ATA per la valutazione del servizio presso l’Ente di Formazione Professionale, contro la rettifica del punteggio e il licenziamento, al fine di recuperare punti in graduatoria e retribuzioni mensili”, non esitate a inviare messaggi WhatsApp (scritti o audio) al numero 3661828489.