Il ricorso è stato accolto dal Tribunale Ordinario di Milano, Sezione Lavoro, con una sentenza pronunciata dal Giudice dott. Giorgio Mariani.

A cura degli avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola.

I FATTI DI CAUSA

Il docente ricorrente ha avanzato in giudizio, per il tramite dei legali Aldo Esposito e Ciro Santonicola, nel gennaio 2024, una richiesta di “indennità sostitutiva per ferie non godute” per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, calcolata sulla base della differenza tra i giorni di ferie maturati e i giorni di ferie “fruiti d’ufficio” durante il periodo di sospensione delle lezioni.

L’EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA

  • Sino all’anno scolastico 2012/13, i docenti con contratti al 30 giugno vantavano il diritto a ricevere un’indennità sostitutiva per le ferie non godute, in base agli artt. 15 e 19 del CCNL Comparto Scuola del 2007.
  • A partire dall’anno scolastico 2013/2014, a seguito del D.L. 95/2012 e della legge 228/2012, i docenti dovevano fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali.
  • Tuttavia, la legge 228/2012 prevedeva una deroga per i docenti a tempo determinato, consentendo loro di ricevere un’indennità sostitutiva “per la differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui era consentito fruire delle ferie”.

Orbene, l’insegnante in questione, sulla base del conteggio effettuato dagli avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola, ha maturato, negli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, un numero di giorni di ferie superiore rispetto alle giornate di sospensione delle lezioni.

Si parla di un calcolo che ha sottratto, dal monte ferie teorico annuo spettante al docente, i giorni di sospensione delle lezioni definiti dal calendario scolastico regionale (goduti d’ufficio), ad eccezione dei giorni per scrutini ed esami di stato.

La differenza tra il monte ferie teorico e i giorni di sospensione delle lezioni ha rappresentato il numero di giorni di ferie non goduti, per i quali è stata rivendicata in giudizio l’indennità sostitutiva.

Svolgimento del processo

Il caso è stato discusso e posto in decisione, senza ulteriori attività istruttorie, all’udienza del 22 aprile 2024.

Il Magistrato procedente, Giudice del lavoro di Milano (dott. Giorgio Mariani) ha innanzitutto respinto l’eccezione di prescrizione avanzata dal Ministero, considerando prevalente “il carattere risarcitorio dell’indennità” e applicando, di conseguenza, il termine ordinario decennale per la prescrizione dell’indennità sostitutiva delle ferie non godute.

Le motivazioni del recentissimo accoglimento

È stato dimostrato come l’insegnante abbia effettivamente maturato più giorni di ferie rispetto ai giorni di sospensione delle lezioni durante gli anni scolastici 2017/2018 – 2020/2021, ragion per cui, in base alla deroga prevista dall’art. 5 comma 8 del D.L. 95/2012 (come modificato), per i docenti a tempo determinato spetta l’indennità sostitutiva per le ferie eccedenti i giorni di sospensione delle lezioni.

Estratto delle conclusioni del Giudicante milanese

Il Tribunale di Milano, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattese, così decide:

Condanna il MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro pro tempore, al pagamento in favore della parte ricorrente, a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, della somma totale di € 909,37 lordi, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.

Per valutare la possibilità di “ottenere un’indennità sostitutiva per le ferie non godute, a beneficio del docente a tempo determinato”, si consiglia di inoltrare una mail all’indirizzo segreteriasantonicola@scuolalex.com, con oggetto: Nome Cognome, ricorso ferie non godute, indicando, nel testo, il numero dei contratti statali complessivamente stipulati e la durata degli stessi (non si considerino i contratti al 31 agosto), al fine di ricevere risposta diretta dai legali Aldo Esposito e Ciro Santonicola.