La vicenda di Chieti quale emblema di un caso nazionale… La legge 68 del 1999 offre una “quota riservata” ai fini dei conferimenti di incarico, che prescinde dal punteggio.

I riservisti non possono essere assunti in coda!

Quesito/Consulenza Informativa

Gentile Avvocato,

Le scrivo, ancora una volta, perché mi ritengo vittima di una violazione di legge. Sono inserita nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) di II Fascia e ho dichiarato, nella sezione specificamente denominata “Titoli di Riserva”, di essere invalida civile, riservista ai sensi della legge 68/99, con iscrizione al collocamento.

Nel corso della procedura di conferimento degli incarichi di supplenza, validi fino al 31 agosto o 30 giugno 2024, specificatamente durante la scelta delle 150 preferenze per l’anno scolastico 2023/24, ho selezionato le scuole in cui desideravo prestare servizio attraverso la II Fascia G.P.S., indicando gli insegnamenti di mio interesse.

Al momento della pubblicazione dei bollettini di nomina e della conseguente assegnazione degli incarichi, ho verificato la mia favorevole posizione nelle graduatorie dei riservisti, non avendo tuttavia ricevuto alcun incarico.

Eppure, ho constatato che un primo incarico annuale di 18 ore settimanali, per l’insegnamento di mio interesse e presso una sede da me puntualmente espressa, è stato assegnato a un docente che non è “riservista ex lege 68 del 1999”. Un altro contratto, fino al 30 giugno 2024 (cattedra interna) per 18 ore settimanali, è stato sottoscritto, nel settembre 2023, da una collega “non riservista ex lege 68 del 1999”, sempre a discapito della mia posizione.

L’Amministrazione scolastica si è difesa, anche a seguito delle diffide da me inoltrate, sostenendo che i beneficiari della riserva dei posti in base alla legge n. 68/99 rientrerebbero, a suo dire, tra coloro che hanno titolo all’assunzione, collocandosi tuttavia in coda rispetto a coloro che vantano lo stesso titolo in base alla normale posizione di graduatoria. Ne deriva che i riservisti sceglierebbero la sede dopo coloro che ottengono l’incarico in virtù del punteggio, attraverso la graduatoria provinciale…

A fronte di un’interpretazione che ritengo assurda, come potrei tutelarmi in giudizio?

Può definirsi legittima “l’assunzione in coda per i riservisti coperti dalla legge 68/1999”?

Il diritto alla riserva dei posti secondo la legge 68/1999 non è sempre prevalente, anche al cospetto di chi vanti il diritto alla scelta prioritaria della sede, in quanto beneficiario degli articoli 21, 33 comma 6, e 33 commi 5 e 7 della legge 104/92?

Studio Legale Esposito Santonicola

Gentile docente, la vicenda da lei narrata si è tradotta in un caso ‘eclatante’, nell’ambito di un giudizio urgente – ricorso al Giudice del Lavoro ex art. 700 c.p.c. – al cospetto della Magistratura del Lavoro di Chieti.

Posso rappresentarle che, sebbene la regola secondo cui gli incarichi del pubblico impiego vadano assegnati nel rispetto dell’ordine della graduatoria, in base al punteggio, sia espressione di un principio generale, costituisce, tuttavia, regola ‘di carattere inderogabile’ quella tradotta nell’obbligo, da parte dei datori di lavoro pubblici, di assunzione dei dipendenti rientranti nelle categorie di ‘riservisti’/categorie ‘protette’ di cui alla l. 68/1999.

Orbene, in relazione all’amministrazione scolastica, in ogni provincia, per ogni classe di concorso e profilo professionale, laddove vi siano ‘riservisti da assumere’ tramite lo scorrimento delle graduatorie provinciali, occorrerà destinare a costoro una quota di riserva dei posti (7% e 1% a seconda delle categorie contemplate dall’art. 1 della l. 68/1999), ben potendo accadere che il titolare di un diritto di riserva possa conseguire l’assunzione ‘a prescindere dalla propria posizione in graduatoria, ergo dal punteggio’.

In altre parole, l’applicazione di tale riserva dei posti comporta, nell’attuazione del diritto all’assunzione, la possibilità del superamento delle posizioni dei soggetti meglio collocati nella graduatoria provinciale, consentendo, di fatto, ‘a chi ha meno punti di essere assunto prima di coloro che si trovino meglio posizionati in graduatoria in virtù del diritto di riserva’, fino al raggiungimento della quota.

A fronte di tali considerazioni, è certamente da ritenersi illegittima l’assunzione in coda, per i riservisti tutelati dalla legge 68/1999, posto che – come affermato su caso identico, qualche giorno fa, dal Giudice del Lavoro di Chieti, dott.ssa Laura Ciarciail diritto all’assunzione dei colleghi, secondo un meccanismo che privilegia lo scorrimento della graduatoria in base al punteggio, non può essere attuato a svantaggio delle categorie protette (si legge, infatti, nelle difese del Ministero, che i ‘beneficiari di riserva dei posti in base alla legge n.68/99 rientrano tra coloro che hanno titolo all’assunzione, collocandosi in coda rispetto a coloro che ne hanno titolo in base alla normale posizione di graduatoria’), risultando evidente come l’amministrazione abbia di fatto disapplicato l’obbligo, previsto dalla l. 68/1999, di dare corretta attuazione al diritto all’assunzione delle categorie protette, riconoscendo una precedenza di queste nell’assegnazione delle sedi disponibili e ricomprese nelle quote di riserva non sature.

La tutela legale, al cospetto della Magistratura del Lavoro territorialmente competente, potrebbe dunque consentirle:

A) Di domandare, in virtù della condizione di riservista ex Lege 68/1999, il riconoscimento del diritto ad essere convocata dalla seconda fascia GPS, per gli insegnamenti di suo interesse, ai fini della stipula del contratto a termine (30 giugno/31 agosto) e alla luce delle preferenze espresse in domanda;

B) Ovvero di domandare il recupero del punteggio e delle spettanze economiche per l’incarico annuale o fino al 30 giugno, che sarebbe spettato in virtù della condizione di riservista ex Lege 68/1999.

In merito all’ultimo quesito, le rappresentiamo che il diritto alla riserva dei posti, secondo la legge 68/1999, e il diritto alla scelta prioritaria della sede, per coloro che rientrano negli articoli 21, 33 comma 6, e 33 commi 5 e 7 della Legge 104/92, sono distinti e operano in contesti diversi.

La Legge 104/92 riconosce il diritto di scelta prioritaria della sede, che si applica solo se l’aspirante rientri nel numero dei posti disponibili per la nomina. Ad esempio, se un docente si trova nell’ultima posizione utile per le nomine (come il 30° posto su 30 disponibili), vanterà la precedenza nella scelta della sede, anche se il suo punteggio risulta inferiore, ma se si trova oltre quel limite (come il 31° posto), non avrà né la precedenza né verrà assunto.

Pertanto, i beneficiari della Legge 104/92 possono avere priorità nella scelta della sede, ma non nella possibilità di assunzione, che è invece regolata dalla Legge 68/1999 per quanto riguarda i riservisti.

In tale ottica, il diritto alla riserva dei posti, previsto dalla Legge 68/1999, ha una priorità distinta rispetto alla scelta della sede concessa dalla Legge 104/92. Se ne deduce che la precedenza nella scelta della sede, di cui alla legge 104/92, segue il diritto di riserva, aggiungendosi che i beneficiari della legge 68/99 entrano in turno di nomina non per la loro posizione in graduatoria, ma per il diritto di riserva posseduto.

Al fine di richiedere ulteriori informazioni, in merito alle tutele legali per le ‘assunzioni prioritarie dei docenti con riserva di cui alla legge 68 del 1999 – anche in ragione dell’eclatante accoglimento giudiziario maturato, di recente, presso il Tribunale del Lavoro di Chieti’ – e per ricevere una risposta vocale diretta del legale, si prega di inviare un messaggio scritto o audio via WhatsApp al numero 3661828489.