SENTENZA FAVOREVOLE DEL 18/01/2023, CHE CONSACRA LA VALIDITA’ DELLA QUALIFICA PROFESSIONALE TRIENNALE, MATURATA NELL’A.S. 2012/13.

Per i Giudicanti, ha errato l’Ufficio Scolastico Provinciale di Benevento nel disconoscere il valore dei titoli rilasciati medio tempore dall’istituto, facendo incorrere in molteplici vizi di legittimità (eccesso di potere e violazione di legge) la propria azione e gli atti posti in essere in svolgimento di essa. Il riconoscimento della parità scolastica, in favore dell’istituto, è stato posto dall’Ufficio Scolastico Regionale della Campania; detto Ufficio ha precisato inequivocabilmente che il riconoscimento decorreva dall’a.s. 2012/2013…

A cura dei legali Aldo Esposito e Ciro Santonicola

I FATTI

Il Centro Studi Sannitico s.r.l. aveva presentato al Ministero dell’istruzione (oggi anche del merito), Ufficio scolastico regionale per la Campania, istanza per il riconoscimento, per l’anno scolastico 2012-2013, dello status di scuola paritaria, con specifico riferimento all’Istituto Tecnico – Settore economico e all’Istituto professionale – Settore servizi per l’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera, entrambi siti in Durazzano (BN).

Ebbene, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania (Uff. VII, ambito territoriale di Benevento) – proprio con riferimento alla verifica del titolo conseguito da uno studente presso il centro studi Sannitico di Durazzano – sosteneva che “con decorrenza dall’anno scolastico 2012-2013, l’ente gestore non risultava destinatario di alcuna autorizzazione allo svolgimento di esami di qualifica triennale”.

Tuttavia il Centro Studi – avverso il diniego del riconoscimento per l’anno scolastico 2012-2013 dello status di scuola paritaria all’Istituto Tecnico (Settore economico) e all’Istituto professionale (Settore servizi per l’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera) – aveva proposto ricorso al Tribunale amministrativo regionale per la Campania, respinto nel primo grado di giudizio, successivamente accolto dal Consiglio di Stato che, con sentenza n. 05211/2015, aveva annullato i provvedimenti di rigetto dello status di scuola paritaria.

Era poi intervenuto il decreto dell’USR Campania recante n. 360 del 11/01/2016, che aveva riconosciuta la parità scolastica, in favore del “Centro Studi Sannitico”, a far data dall’anno scolastico 2012/2013.

Alla luce di tale riconoscimento, gli studenti dell’istituto scolastico avevano presentato domanda di inserimento nelle graduatorie del personale ATA, sottoscrivendo contratti a tempo indeterminato per le scuole ubicate sul tutto il territorio nazionale; inopinatamente, questi ultimi – che avevano conseguito il diploma nell’anno scolastico 2102/2013, presso l’Istituto in parola – venivano esclusi dalle graduatorie d’istituto del personale ATA.

I provvedimenti di esclusione continuavano ad essere motivati dal richiamo alle note dell’ufficio scolastico regionale per la Campania (uff. Benevento) che – in riferimento alla verifica dei titoli di studio conseguiti dal dipendente A.T.A. presso il Centro Studi Sannitico di Durazzano (Bn) –  sostenevano come, con decorrenza dall’anno scolastico 2012-2013, l’ente gestore non sarebbe risultato destinatario di alcuna autorizzazione allo svolgimento degli esami di qualifica triennale.

In sostanza, nonostante l’avvenuto riconoscimento della parità scolastica da parte del Consiglio di Stato e dell’U.S.R. Campania – “Decreto del 11/01/2016 dell’Ufficio scolastico per la Campania uff. IV” – l’amministrazione riteneva di non dover riconoscere la validità degli esami effettuati nell’anno scolastico 2012/2013.

Tanto premesso, con nuovo ricorso al T.A.R. Campania (NA) sono stati impugnati, dal Centro Studi Sannitico S.r.l., gli esiti di talune verifiche, nuovamente negativi, riferiti ad un titolo di studio conseguito (presso il citato centro studi) “con decorrenza dall’anno scolastico 2012-2013″.

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GLI INTERVENTI IN GIUDIZIO

Si sono costituiti in giudizio, i legali Aldo Esposito e Ciro Santonicola che, con atto d’intervento datato 28/09/2022, hanno rappresentato al Collegio Giudicante T.A.R. come:

  • l’assistito ha conseguito, nell’a.s. 2012/2013, presso la Scuola Paritaria, Centro Studi Sannitico, viale Sant’Alfonso n. 5 – 82015 Durazzano (BN), il Diploma di Qualifica Professionale Triennale di “Operatore dei Servizi di Ristorazione Settore Cucina”; 
  • il provvedimentooggetto d’impugnativa, emesso dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania (uff. VII, ambito territoriale di Benevento), si riferisce ai controlli posti in essere sul titolo dell’interveniente, il cui nominativo è richiamato nell’oggetto del provvedimento.

Alla luce di tanto, i legali Esposito Santonicola hanno rappresentato di ritenersi legittimati all’intervento giudiziario per parte assistita, chiedendo che il ricorso venisse accolto.

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LA DECISIONE DEL T.A.R. NAPOLI

Investito della problematica, il T.A.R. Campania (Sezione Quarta) – presieduto nell’occasione dal Giudice dott. Paolo Severini – ha affermata, in via preliminare, l’ammissibilità degli interventi giudiziari e, nell’accogliere il ricorso (con recentissima sentenza N. 00414/2023 (pubblicata il 18/01/2023), ha affermato quanto segue (si riportano gli estratti del pronunciamento ritenuti essenziali):

va affermata l’ammissibilità degli interventi ad adiuvandum, attesa la loro natura di interventi adesivi dipendenti…il ricorso è fondato…nel caso di specie… nessun limite all’efficacia retroattiva del…riconoscimento di parità scolastica, in favore dell’istituto ricorrente, è stato posto dall’Ufficio Scolastico Regionale della Campania (decreto n.360/U del giorno 11/01/20116), laddove, invece, detto Ufficio ha precisato inequivocabilmente che detto riconoscimento decorreva dall’a.s. 2012/2013…Ha, perciò, errato l’Ufficio Scolastico Provinciale di Benevento nel disconoscere il valore dei titoli rilasciati medio tempore dall’istituto… facendo incorrere in molteplici vizi di legittimità -nei sensi dei denunciati eccesso di potere….e violazione di legge – la propria azione e gli atti posti in essere in svolgimento di essa…iI ricorso va, pertanto, accolto…“.

In conclusione, sono stati annullati i provvedimenti e le note, adottati dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, che disconoscevano l’idoneità allo svolgimento degli esami di qualifica triennale, c.d. mancato riconoscimento, in favore del “Centro Studi Sannitico” della parità scolastica per l’a.s. 2012/13, in aperto contrasto con quanto statuito dal Consiglio di Stato nella sentenza 5211/2015.

A QUESTO PUNTO, I DIPENDENTI ATA, ATTINTI DAI PROVVEDIMENTI DI LICENZIAMENTO/RETTIFICHE PUNTEGGI/ESCLUSIONE DALLE GRADUATORIE, POTRANNO RIVENDICARE LE PROPRIE RAGIONI AL COSPETTO DELLE PREPOSTE MAGISTRATURE, AVANZANDO, EVENTUALMENTE, PRETESE RISARCITORIE.

PER INFO/PREVENTIVI SUI “RICORSI ATA PER LA VALIDITÀ DELLA QUALIFICA PROFESSIONALE ACQUISITA PRESSO IL CENTRO STUDI SANNITICO DI DURAZZANO, PER IL REINSERIMENTO IN GRADUATORIA CON RECUPERO DEI PUNTEGGI, DELLE SPETTANZE ECONOMICHE E PER L’EVENTUALE RISARCIMENTO DEL DANNO”, si suggerisce di procedere nelle seguenti modalità:

A) INVIARE EMAIL ALL’INDIRIZZO segreteriasantonicola@scuolalex.com, OGGETTO: “PROBLEMATICA PERSONALE ATA, NOME COGNOME”, SOTTOPONENDO AL LEGALE LA CASISTICA;

B) SEGNALARE L’AVVENUTO INOLTRO DELL’E-MAIL CON MESSAGGIO WHATSAPP AL 366 18 28 489 (NO TELEFONATE), SCRIVENDO “PROBLEMATICA PERSONALE ATA, NOME COGNOME E INDIRIZZO E-MAIL DAL QUALE È PARTITO IL QUESITO”.

Si ricorda, infine, che il numero fisso 081 19 18 99 44 dello studio legale Esposito Santonicola osserva le seguenti fasce orarie:

Dalle 10,00 alle 12,30 e dalle 16,30 alle 19,30, ogni lunedì, mercoledì e venerdì;

Dalle 10,00 alle 12,30, ogni martedì e giovedì.