ISTANZA “NELL’INTERESSE DELLA LEGGE” AL PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE, CONTRO L’ESCLUSIONE DEI DOCENTI AFAM DALLE GRADUATORIE DI MERITO DEL CONCORSO 2018 – FASE TRANSITORIA – USR CAMPANIA/SICILIA .
OBIETTIVO: REINSERIMENTO, NELLE GRADUATORIE CONCORSUALI, DEGLI INSEGNANTI “DICHIARATI ABILITATI“ CON LE PRONUNCE GIUDIZIARIE EMESSE DAL GIUDICE DEL LAVORO”.
Gentili docenti, numerosi colleghi del comparto musicale, in possesso di diploma accademico, rilasciato dalle istituzioni oggi definite “di alta formazione artistica, musicale e coreutica” e valido per l’accesso alle classi concorsuali A.F.A.M, hanno ottenuto il riconoscimento dell’abilitazione all’insegnamento ed il conseguente inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, a seguito dei pronunciamenti giudiziari, ordinanze non reclamate e sentenze di merito, emesse dal giudice del lavoro, acclaranti la natura abilitante dei titoli .
Costoro hanno partecipato al concorso pubblico, riservato ai soli insegnanti abilitati, indetto, per le classi di loro interesse, con Decreto del Direttore Generale N. 85 del 01 febbraio 2018 ed hanno sostenuto la prova orale, didattico-metodologica, non selettiva, unica fase concorsuale da affrontare. In particolare, l’art. 3 del D.D.G. 85/2018 prevede: “qualora i requisiti di partecipazione siano posseduti per effetto di provvedimenti giudiziari……i candidati partecipano con riserva alle prove concorsuali ed i relativi diritti si perfezionano in esito ai provvedimenti giudiziari definitivi”.
Sennonché gli interessati, dopo aver regolarmente sostenuto il colloquio orale non selettivo, si sono visti depennare dalle graduatorie definitive di merito.
Avverso tali decisioni, ritenute illegittime, per tutelare quanti vedevano dissolversi un’importante chance lavorativa ed occupazionale, quella di partecipare, da subito, alla Formazione Iniziale e Tirocinio (meglio nota come annualità FIT), lo studio legale ha predisposto i ricorsi nella sede amministrativa, diretti ad impugnare, essenzialmente, quei provvedimenti che escludevano dal concorso (e dalle graduatorie di merito) i docenti beneficiari delle pronunce giudiziarie, attestanti il valore abilitante del titolo Afam.
Gli esiti provvisori dei suindicati giudizi sono al momento discordanti:
- talune Magistrature amministrative hanno ritenuto che il pronunciamento, reso dal Giudice del Lavoro, sulla “equipollenza abilitante del titolo AFAM”, integri la sussistenza del requisito di partecipazione al Concorso Riservato, Fase Transitoria, Scuola Secondaria;
- altre Magistrature amministrative hanno ritenuto, diversamente, che il provvedimento reso dal Giudice del Lavoro, riferito ad un diverso oggetto del contendere, non possa considerarsi valido per la partecipazione al citato Concorso, non riguardando l’efficacia abilitante del titolo, ma, unicamente, la possibilità di avvalersene ai fini dell’inserimento nelle graduatorie di istituto.
A QUESTO PUNTO, QUALE TUTELA PROPONE LO STUDIO LEGALE PER I DOCENTI A.F.A.M. DICHIARATI, DALLA MAGISTRATURA DEL LAVORO, IN POSSESSO DI TITOLO ACCADEMICO EQUIPOLLENTE ALL’ABILITAZIONE, CHE ASPIRANO ALL’IMMISSIONE IN RUOLO, ATTRAVERSO L’INSERZIONE NELLE GRADUATORIE DEL CONCORSO RISERVATO 2018?
S’INTENDE PROCEDERE INNANZI AL PROCURATORE GENERALE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, ORGANO DELLO STATO CHE HA IL POTERE DI PROPORRE RICORSI E RELAZIONARE ALLA SUPREMA CORTE, NELL’INTERESSE DELLA LEGGE, QUANDO UNA DECISIONE POSSA RISULTARE CONTRARIA ALLE LEGGI.
IN SOSTANZA, RELAZIONEREMO SULLA DIFFORME APPLICAZIONE DELLA LEGGE E RICHIEDEREMO, AL PROCURATORE GENERALE, DI PROMUOVERE UN GIUDIZIO ‘NELL’INTERESSE DELLA LEGGE’ , AFFINCHÉ LA CORTE DI CASSAZIONE, DEPUTATA AD INTERPRETARE ED APPLICARE CORRETTAMENTE LA LEGGE, VALUTI UN PRONUNCIAMENTO SUL SEGUENTE PRINCIPIO DI DIRITTO: “L’ABILITATO ALL’INSEGNAMENTO, CON PRONUNCIA DELLA MAGISTRATURA DEL LAVORO, PUÒ UTILIZZARE, DETTA ABILITAZIONE, AI FINI DEL PUBBLICO CONCORSO RISERVATO AGLI ABILITATI”.
CHI PUÒ ADERIRE?
L’ATTIVITÀ PROCESSUALE, PREVISTA DALL’ART. 363 CODICE PROCEDURA CIVILE, È RIVOLTA A TUTTI I DOCENTI A.F.A.M., ABILITATI CON SENTENZA/ORDINANZA DEL GIUDICE CIVILE, ESCLUSI DALLE GRADUATORIE DEL CONCORSO RISERVATO AI DOCENTI ABILITATI, A PRESCINDERE DAI GIUDIZI INTRAPRESI AL T.A.R./CONSIGLIO DI STATO/PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, DEFINITI, AL MOMENTO, IN SENSO FAVOREVOLE O PROVVISORIAMENTE NEGATIVO, ESSENDO INTESA AD UN’INTERPRETAZIONE AUTENTICA DA PARTE DELLA SUPREMA CORTE.
COSTI DELL’AZIONE:
L’importo omnicomprensivo ammonterà ad euro 120,00, SENZA ULTERIORI ESBORSI.
ADESIONI ENTRO IL 02 SETTEMBRE 2019
Di seguito gli allegati funzionali al ricorso:
- Procura alle liti, debitamente compilata in ogni sua parte, datata e firmata;
- Copia sentenza/ordinanza Giudice del Lavoro che ha sancito l’inserimento in II fascia I.;
- Copia del provvedimento di esclusione emesso dall’U.S.R. Campania/Sicilia;
- Copia del documento di identità e del codice fiscale
- Copia Bonifico di euro 120,00.
N.B. La documentazione in questione dovrà essere allegata, in formato PDF, all’indirizzo e-mail segreteriasantonicola@scuolalex.com, oggetto: AZIONE IN CASSAZIONE, ABILITATI AFAM GDL ESCLUSI DAL CONCORSO, nome e cognome del ricorrente, successivamente spedita, in un plico sigillato, con raccomandata postale 1 (con ricevuta di ritorno) al seguente indirizzo: Avvocato Ciro Santonicola, Via Circumvallazione, 10 – 80057 – Sant’Antonio Abate (NA).
Sulla parte esterna del plico, sarà necessario scrivere il nominativo del ricorrente, l’indirizzo e-mail, l’oggetto “AZIONE IN CASSAZIONE, ABILITATI AFAM GDL ESCLUSI DAL CONCORSO”.
Nella causale del bonifico indicare, possibilmente, il nome del ricorrente (non di persona delegata per il pagamento).
QUESTO STUDIO DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ IN MERITO ALL’EVENTUALE MANCATO INSERIMENTO NELL’AZIONE QUALORA LA DOCUMENTAZIONE NON DOVESSE GIUNGERE, VIA E-MAIL E IN PLICO CARTACEO, ENTRO I TERMINI STABILITI O NEL CASO IN CUI NON SIANO RISPETTATE LE PROCEDURE PREVISTE NELLA PRESENTE INFORMATIVA, RISERVANDOSI L’ACCETTAZIONE DEI VOSTRI MANDATI.
ESTREMI PER IL PAGAMENTO
INTESTAZIONE:
AVV. AVV. ALDO ESPOSITO – STUDIO SANTONICOLA
IBAN: IT90D0200822102000401344727
IMPORTO: EURO 120,00 .
CAUSALE: AZIONE IN CASSAZIONE, ABILITATI AFAM GDL ESCLUSI DAL CONCORSO – Nome cognome del ricorrente.
AL FINE DI RICHIEDERE ULTERIORI CHIARIMENTI, PER RICEVERE RISPOSTA VOCALE DIRETTA DEL LEGALE, SI INOLTRI WHATSAPP SCRITTO AL CELL. 3661828489.
Le istruzioni operative ed i moduli da utilizzare sono riportati nel file allegato.
Per ulteriri informazioni e possibile visualizzare il video sottostante