OBIETTIVO: SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO.
SE IL SERVIZIO È REITERATO “SU ORGANICO DI FATTO”, TALE CIRCOSTANZA NON IMPEDISCE LA PROPOSIZIONE DEL RICORSO…
CIÒ CHE CONTA È LA “NATURA VACANTE DEL POSTO”, A PRESCINDERE DALL’ORGANICO, UNITA ALLA PROVA DELL’USO DISTORTO DELLE RIPETUTE SUPPLENZE.
Nelle ipotesi della reiterazione dei contratti a termine, in relazione ai posti individuati per le supplenze, è prassi consolidata ritenere non configurabile alcun abuso, ai sensi dell’Accordo Quadro (allegato alla normativa europea), in quanto si tratterebbe dei contratti su organico di fatto (non di diritto).
Le supplenze temporanee – cosiddette su “organico di fatto”- con scadenza al 30 giugno, cioè fino al termine dell’attività didattica, dovrebbero coprire posti tecnicamente non vacanti, resi (di fatto) disponibili per ragioni impreviste, quali l’aumento della popolazione scolastica nel singolo istituto, la cui pianta organica sia restata tuttavia immutata, oppure l’aumento del numero delle classi, dovute a motivi contingenti (ad esempio di carattere logistico) e non per esigenze strutturali.
Ebbene, è possibile dimostrare l’utilizzo improprio o distorto di tali supplenze, esaminando se i periodi lavorati a termine siano stati destinati a colmare carenze, nell’organico di diritto o di fatto e, in quest’ultimo caso, se sussistano elementi ulteriori, rispetto alla semplice successione dei servizi, per ritenere che il ricorso allo strumento contrattuale a termine debba considerarsi illegittimo.
A tutela dei precari, formalmente inseriti nell’organico di fatto, sostanzialmente vittime delle scelte programmatiche e strutturali, finalizzate a soddisfare esigenze di organico permanenti che avrebbero potuto benissimo essere appagate mediante il contratto a tempo indeterminato, i legali Ciro Santonicola ed Aldo Esposito lamentano, al cospetto delle Magistrature del Lavoro territorialmente competenti, l’esistenza di un danno comunitario, invocando l’emissione di una pronuncia sulla commutazione dell’ultimo contratto a termine in lavoro stabile.
Quanto all’onere probatorio (prova in merito alla stipula di almeno tre contratti, quali docenti/Ata, su posti vacanti) gli avvocati stanno richiamando il principio – riconducibile all’art. 24 Costituzione ed al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l’esercizio dell’azione in giudizio – relativo alla riferibilità, vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova.
In sostanza, allorché l’istituzione scolastica o l’U.S.R. nulla risponda in merito ad una richiesta formale, della parte ricorrente, volta a conoscere se il posto ricoperto era “con o senza titolare”, appurata (almeno informalmente) la natura vacante, il docente, non potendo documentare una circostanza fondata su dati ed allegazioni che esulano dalla facile accessibilità, potrà domandare, alla Magistratura del lavoro, che venga gravato il Ministero dell’onere di provare la tipologia dell’incarico.
Tanto al fine di dimostrare che, nella concreta attribuzione delle supplenze, vi sia stato un uso improprio o distorto del potere di organizzazione del servizio scolastico domandandosi, in via principale, la stabilizzazione lavorativa.
Per info sul “RICORSO STABILIZZAZIONE DOCENTI PRECARI-GRADUATORIE D’ISTITUTO-CON ALMENO 3 ANNI DI SERVIZIO STATALE SU POSTO VACANTE” si clicchi sotto:
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