ACCOGLIMENTO GIUDIZIARIO ATA: IL TRIBUNALE DI TIVOLI CONFERMA LA VALIDITÀ DEI TITOLI RILASCIATI DA ISTITUTI CON PARITÀ SCOLASTICA RETROATTIVA.
QUALIFICA PROFESSIONALE CONSEGUITA PRESSO IL CENTRO STUDI SANNITICO DI DURAZZANO.
PERSONALE ATA REINTEGRATO NELLE GRADUATORIE E DIRITTO ALLA STIPULA DEL CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO.
A cura degli avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola
I fatti di causa
Il lavoratore, dopo aver conseguito un diploma di qualifica professionale come “Operatore dei servizi di ristorazione del settore cucina”, era riuscito ad entrare nelle graduatorie ATA permanenti provinciali per il profilo di cuoco, collocandosi in ottima posizione. In virtù di questo inserimento, aveva ottenuto un contratto a tempo determinato, con durata dal settembre 2021 al 31 agosto 2022.
Tuttavia, nell’agosto 2022, il Ministero dell’Istruzione e del merito estrometteva il suo nominativo dalle graduatorie, sostenendo che il diploma – conseguito dal ricorrente nell’A.S. 2012/2013 presso il Centro Studi Sannitico di Durazzano – non fosse valido perché acquisito presso un istituto che non aveva l’autorizzazione per rilasciare quel tipo di titolo.
Questa decisione ha prodotto conseguenze nefaste:
- Il contratto di lavoro è stato interrotto anticipatamente;
- L’interessato ha perso la possibilità di stipulare un contratto a tempo indeterminato per l’anno scolastico successivo, nonostante avesse addirittura raggiunto la prima posizione nella graduatoria aggiornata;
- Il lavoratore ha subito un’evidente perdita economica per tutti gli stipendi non percepiti.
La richiesta avanzata dai legali Aldo Esposito e Ciro Santonicola
Gli avvocati Ciro Santonicola e Aldo Esposito, investiti della problematica, hanno iscritto mirato ricorso presso il Tribunale del Lavoro di Tivoli per domandare:
- L’accertamento dell’illegittima esclusione dalle graduatorie, posto che il diploma conseguito era perfettamente valido; l’istituto aveva infatti ottenuto il riconoscimento della parità scolastica “con effetto retroattivo” proprio per l’anno in cui il ricorrente aveva conseguito il titolo (2012/2013);
- Il ripristino della posizione del lavoratore nelle graduatorie;
- Di ordinare all’amministrazione l’assunzione del dipendente con un contratto a tempo indeterminato, visto che ne aveva diritto in base alla sua posizione in graduatoria;
- Il pagamento di tutti gli stipendi non percepiti a causa dell’illegittima interruzione del rapporto di lavoro.
La decisione del Tribunale
Il Tribunale di Tivoli Sezione Lavoro, nella persona del giudice dott.ssa Sibilla Ottoni, ha condiviso le tesi esposte dai legali Aldo Esposito e Ciro Santonicola, forgiate sulle seguenti argomentazioni:
- Il riconoscimento retroattivo della parità scolastica (disposto dal Consiglio di Stato con sentenza n. 5211/2015 e recepito nel decreto dell’USR Campania) ha effetto retroattivo a partire dall’anno scolastico 2012/2013, senza alcuna deroga in termini di efficacia;
- Alla parità scolastica consegue l’applicazione integrale della normativa di cui alla legge 62/2000, che include espressamente “l’abilitazione delle scuole paritarie a rilasciare titoli di studio aventi valore legale”;
- Eventuali carenze procedurali, come la mancanza di autorizzazione allo svolgimento di esami o altre irregolarità relative a normativa secondaria, non possono inficiare la validità dei titoli rilasciati, essendo questi assimilabili a quelli delle scuole statali in virtù del riconoscimento della parità.
La condanna del Ministero
Facendo esplicitamente riferimento a un precedente della Suprema Corte (Sez. L., Sentenza n. 17223/2023), che aveva già espresso questo orientamento con riferimento al medesimo istituto scolastico, il Tribunale del Lavoro ha così concluso:
P.Q.M. – (Per Questi Motivi) della sentenza:
“Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. …. r.g.:
- Condanna l’amministrazione resistente al ripristino del punteggio attribuito al ricorrente ….nelle graduatorie permanenti di 1° fascia del personale A.T.A. per la provincia di Roma per il profilo professionale di cuoco anteriormente al decreto di esclusione n. ……2022;
- Condanna conseguentemente l’amministrazione resistente alla stipula con il ricorrente del contratto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica dall’A.S. 2022/2023 e a corrispondere le retribuzioni omesse.
Tivoli, ……2025 Il Giudice Sibilla Ottoni“.
Per richiedere assistenza legale in caso di illegittima esclusione dalle graduatorie del personale ATA, nonostante il possesso di titoli conseguiti presso istituti che hanno ottenuto il riconoscimento della parità scolastica con effetto retroattivo (come nel caso esposto dalla sentenza del Tribunale di Tivoli), è possibile contattare lo Studio Legale Esposito/Santonicola attraverso:
• WhatsApp (messaggi scritti o vocali): 366 18 28 489;
• Numero fisso: 08119189944 nei seguenti orari:
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