TRIBUNALE DEL LAVORO DI CHIETI: SVOLTA PER DOCENTE CON INVALIDITÀ (LEGGE 68/99) – DIRITTO ALL’ASSEGNAZIONE PRIORITARIA DELLA SEDE, PER IL VINCITORE DEL CONCORSO INDETTO CON D.M. N. 205 DEL 2023

Ordinanza che accoglie le tesi dello Studio Esposito-Santonicola: con legge 68/99 e art. 3 comma 1 della Legge 104/92 spetta la precedenza nella scelta della sede già in fase di prima assegnazione…

Il Tribunale di Chieti – Sezione Lavoro – con recentissima ordinanza, ha accolto il ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. patrocinato dagli Avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola in favore di una docente con invalidità civile, riconosciuta portatrice di handicap ai sensi dell’art. 3 comma 1 della Legge 104/92.

La pronuncia emessa dal Giudice dott.ssa Ilaria Prozzo afferma, con forza argomentativa, il diritto all’assegnazione prioritaria della sede in fase di prima nomina post-concorsuale, senza dover attendere le successive procedure di mobilità ordinaria.

LA VICENDA LEGALE

Il procedimento in esame ha visto protagonista una docente di scuola secondaria di primo grado, con invalidità civile superiore ai 2/3 e iscritta nelle liste del collocamento mirato (L. 68/99) – riconosciuta persona con capacità motorie ridotte – che dopo aver superato il concorso ordinario (indetto con D.M. n. 205 del 2023) era stata assegnata a una sede nella provincia di Chieti, nonostante avesse espressamente richiesto come prima preferenza la provincia di Teramo, dove risiede.

La particolarità del caso, che ha determinato l’intervento urgente del Tribunale, consisteva nella disponibilità di posti nella provincia di Teramo (per l’anno scolastico 2024/2025) per la medesima classe di concorso, che erano stati però assegnati, secondo l’ordine della graduatoria regionale, a colleghi “non riservisti”, senza riconoscere preferenza alcuna al personale disabile inserito nelle liste del collocamento mirato.

È dunque evidente – scrive il Giudicante – “come il Ministero dell’Istruzione e del Merito, nella concreta attribuzione delle sedi nelle singole Province, non abbia rispettato la quota di riserva, violando, in tale modo, sia le prescrizioni degli art. 3 e 7 della legge n. 68/99, come interpretati dalla giurisprudenza di legittimità, che l’art. 3 bis del d.lgs. n. 216 del 2003 ed i principi di cui all’art. 5 della direttiva 2000/78 CE”.

I PASSAGGI MOTIVAZIONALI RITENUTI MAGGIORMENTE RILEVANTI

L’ordinanza del Tribunale di Chieti ha chiarito i seguenti principi interpretativi:

1) Emerge innanzitutto che il diritto alla scelta prioritaria della sede, per il vincitore, spetta già al momento della prima assegnazione post-concorsuale;

2) L’attribuzione prioritaria dei posti disponibili in ogni provincia al personale “riservista” – anche senza il riconoscimento dell’handicap in situazione di gravità (art. 3 comma 3 L.104/92) – rientra tra i provvedimenti appropriati che il datore di lavoro, ai sensi dell’art. 5 della Direttiva 2000/78 CE, deve adottare per favorire l’accesso al lavoro dei disabili;

3) Le quote di riserva vanno applicate a livello provinciale, con conseguente diritto ad essere assegnati nella provincia di residenza prima dei candidati “non riservisti”. È evidente, secondo il Giudicante, che “per la Provincia di Teramo, la quota di riserva non è stata affatto rispettata, in quanto le sedi sono state attribuite senza considerare la priorità spettante ai riservisti”. La legge n. 68/1999, che disciplina il diritto al lavoro dei disabili, impone alle Pubbliche Amministrazioni di riservare una quota dei posti disponibili (7%) ai lavoratori appartenenti alle categorie protette. Questa quota di riserva deve essere considerata non solo a livello regionale ma anche a livello provinciale, dovendo il datore di lavoro pubblico valorizzare la quota di riserva prevista dall’art. 3 della stessa legge nella singola unità produttiva.

4) Diritto di scelta prioritaria della sede per i disabili con un grado di invalidità superiore ai due terzi. L’art. 21 della legge n. 104/92 stabilisce espressamente che “la persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi […], assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili”. Questo diritto è autonomo e distinto rispetto alle tutele previste dall’art. 33 della stessa legge per i disabili in situazione di gravità. Pertanto, anche senza il riconoscimento della gravità (art. 3 comma 3), l’istante può avvalersi di questo diritto di precedenza nella scelta della sede.

5) Obbligo di accomodamenti ragionevoli. A seguito della condanna dell’Italia da parte della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (sentenza 4 luglio 2013, C-312/2011), il legislatore ha introdotto nel d.lgs. n. 216 del 2003 il comma 3-bis dell’art. 3, che impone ai datori di lavoro pubblici e privati di “adottare accomodamenti ragionevoli” per garantire alle persone con disabilità la piena eguaglianza con gli altri lavoratori. L’assegnazione ad una sede di servizio vicina al proprio domicilio rientra certamente tra gli “accomodamenti ragionevoli” che l’amministrazione scolastica è tenuta ad adottare.

6) Prevalenza del diritto di riserva sull’ordine di graduatoria – Il Tribunale ha chiarito che le assunzioni obbligatorie costituiscono per loro natura un’eccezione ai criteri di merito puro, giustificata dall’esigenza di tutela delle categorie protette. Pertanto, i posti riservati ai sensi della L. 68/99 devono essere attribuiti ai candidati aventi diritto, anche in deroga all’ordine di graduatoria, entro i limiti percentuali previsti (cfr. Cass. SS.UU. n. 4110/2007).

7) Periculum in mora (danno grave e irreparabile legittimante la richiesta giudiziaria urgente) e tutela della salute – Il giudice ha riconosciuto che la permanenza presso una sede di lavoro distante dal luogo di residenza renderebbe eccessivamente gravoso lo svolgimento dell’attività lavorativa per un docente con disabilità, con il serio rischio di un aggravamento delle condizioni di salute. Questo elemento integra il requisito del “periculum in mora” necessario per l’accoglimento di un ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c..

LE CONCLUSIONI

Il Giudice del Lavoro dott.ssa Ilaria Prozzo, condividendo le argomentazioni degli avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola, ha così concluso: “Il ricorso va pertanto accolto e il Ministero dell’Istruzione e del Merito e l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo vanno condannati ad attribuire immediatamente alla ricorrente una sede nella Provincia di Teramo, secondo le indicazioni e le preferenze espresse dalla docente al momento della presentazione della domanda di assegnazione”. P.Q.M. Il Tribunale di Chieti, in persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Ilaria Prozzo, cosi provvede:

“accoglie il ricorso e per l’effetto:

  • dichiara il diritto della ….. all’attribuzione di una sede di servizio nella provincia di Teramo per la classe di concorso …., con priorità rispetto ad ogni altro docente “non riservista” aspirante ad una sede nella medesima Provincia e per la medesima classe di concorso, con decorrenza dall’anno scolastico 2024/2025;
  • ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito -Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo di attribuire immediatamente alla ….. una sede nella Provincia di Teramo, secondo le indicazioni e le preferenze espresse dalla docente al momento della presentazione della domanda di assegnazione.

Perinformazioni e tutele legali in merito alla “assegnazione prioritaria di sede per docenti con disabilità e applicazione delle quote di riserva provinciali (legge 68/99)” – e per approfondire i contenuti della recentissima pronuncia giudiziaria resa dal Tribunale del Lavoro di Chieti “in merito all’assegnazione della sede, nella provincia di residenza, in fase concorsuale” – è possibile inviare un messaggio scritto o audio, via WhatsApp, al numero 3661828489. L’interessato/a riceverà una risposta vocale diretta dai legali Avv. Aldo Esposito e Avv. Ciro Santonicola.

Per chiamate al numero fisso dello Studio Legale Esposito Santonicola, 08119189944, si offre disponibilità nei seguenti orari:

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