Quesito/Consulenza Informativa

Gentili Avvocati Esposito e Santonicola,

Siamo genitori di un alunno disabile che, in virtù di un ricorso amministrativo curato dal vostro studio legale, ha già ottenuto l’annullamento del P.E.I. e la riassegnazione delle ore di sostegno, con rapporto “1:1” per l’intero orario scolastico.

Ebbene, in ragione della patologia del minore, abbiamo chiesto e ottenuto l’ammissione del fanciullo al programma regionale “assegni di cura”. Tuttavia, il bambino è stato escluso dalla graduatoria per l’assegnazione del contributo economico, essendo stati considerati prioritari, ai fini dell’attribuzione, i disabili gravissimi e gravi “in carico alle cure domiciliari integrate”, rispetto ai disabili gravissimi o gravi che non beneficiano di tali cure.

A questo punto vi domandiamo: quali sono i criteri per l’assegnazione degli assegni di cura ai minori con disabilità e come si è evoluta la giurisprudenza in merito alla loro erogazione a favore di soggetti non beneficiari di cure domiciliari integrate?

Studio legale Esposito Santonicola

Gentile lettore,

La questione dell’attribuzione degli assegni di cura ai minori con disabilità è stata oggetto di un’importante evoluzione giurisprudenziale, come evidenziato da una recentissima sentenza del Consiglio di Stato.

Inizialmente, le normative regionali tendevano a stabilire una graduatoria per l’erogazione degli assegni di cura, dando priorità ai disabili gravissimi in carico alle cure domiciliari integrate. Tuttavia, tale approccio è stato ritenuto illegittimo dalla giurisprudenza, in quanto discriminante nei confronti dei minori gravissimi che non beneficiano di queste cure.

Il Consiglio di Stato (Sezione Terza), Presidente dott. Raffaele Greco, ha chiarito che la concessione dell’assegno di cura ai disabili gravissimi deve essere ricondotta alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, garantiti su tutto il territorio nazionale e di competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Inoltre, la discrezionalità dell’Amministrazione regionale, nel definire le modalità operative per l’erogazione delle prestazioni assistenziali, è limitata dalla necessità di garantire il diritto alla salute, che deve essere tutelato anche attraverso la previsione di un assegno di cura adeguato e proporzionato alle condizioni di salute e alle necessità di cura domiciliare del disabile.

La sentenza citata ha quindi stabilito che non è ragionevole introdurre una graduazione dei beneficiari dell’assegno di cura in funzione delle cure domiciliari di cui godono, poiché anche i pazienti affetti da patologie che non necessitano di specifica assistenza domiciliare, richiedono, in presenza di determinate problematiche di salute, una continua e attenta vigilanza da parte del nucleo familiare.

Di conseguenza, il beneficio deve essere esteso anche a questi soggetti, indipendentemente dal fatto che siano in carico alle cure domiciliari integrate.

In conclusione, la giurisprudenza ha riconosciuto il diritto all’assegno di cura per tutti i minori con disabilità gravissima, senza discriminazioni basate sulla tipologia di assistenza ricevuta, in linea con i principi di uguaglianza e di tutela dei diritti inviolabili del singolo.

Per informazioni e tutele legali in merito a “assegni di cura per minori con disabilità e i relativi criteri di assegnazione”, è possibile inviare un messaggio scritto o audio, via WhatsApp, al numero 3661828489, per ricevere una risposta vocale diretta dal legale.

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