RETTIFICA PUNTEGGIO PER SERVIZIO, A TEMPO DETERMINATO, PRESSO ISTITUTI PARITARI, CON CONTRIBUZIONE IN CORSO DI VERSAMENTO. 

PUBBLICATE LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA CON LA QUALE, IL TRIBUNALE DEL LAVORO VICENTINO, HA DICHIARATO L’ILLEGITTIMITÀ DEI PROVVEDIMENTI DI RETTIFICA, RIPRISTINANDO IL PUNTEGGIO.

Il ricorrente, assistito dagli avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola, inserito nelle graduatorie del personale ATA, terza fascia, veniva licenziato, dal momento che i rapporti di lavoro dichiarati, ai fini del punteggio, presso due istituti paritari, non erano stati prestati alle dirette dipendenze dell’ente, ma nell’ambito del rapporto di somministrazione dell’agenzia di cui era dipendente. 

Secondo la tesi del MIUR, di tali servizi non si poteva tener conto, poiché il ricorrente non era alle dirette dipendenze dell’Istituto, ma di un’agenzia di somministrazione. 

La prima questione giuridica, che andava risolta, atteneva alla necessità che l’istituto scolastico fosse anche il titolare del rapporto di lavoro con il collaboratore Ata. 

Di parere opposto al M.I.U.R. ed in piena sintonia con le tesi dei legali Esposito&Santonicola, il Magistrato del lavoro, dott. Gaetano Campo: per il giudicante, la tabella A1, allegata al DM 640/2017, che contiene il punteggio assegnabile a riconoscimento del pregresso servizio lavorativo, non fa alcun riferimento ad un’attività svolta “alle dirette dipendenze” del soggetto gestore. A questo proposito, si richiama la differente formulazione dei punti 7.1 e 7.2, concernenti il servizio pregresso prestato presso, tra le altre, le scuole paritarie, e il punto 9 (relativo al servizio prestato “alle dirette dipendenze” di amministrazioni statali e altri soggetti). Le prime norme, a differenza della seconda, non contengono alcuno specifico riferimento al servizio prestato “alle dirette dipendenze”. 

La formulazione della norma consente, quindi, di ritenere che il servizio, pacificamente prestato presso l’Istituto….., sia valutabile ai fini del D.M. 640/2017. 

In sostanza, il DM 640/2017 (di ultimo aggiornamento graduatorie terza fascia Ata 2018-2021) non contiene alcuna disposizione tesa ad escludere i rapporti di lavoro interinali dall’alveo di quelli che, resi presso scuole non statali paritarie, possano validamente portare al riconoscimento del relativo punteggio.

Per quanto concerne il servizio prestato dal ricorrente presso l’Istituto………, scoperto da versamento previdenziale, il rilievo, mosso dal MIUR, era incentrato sull’omissione contributiva. A questo proposito, l’esistenza del rapporto di lavoro è emersa dai documenti prodotti, dai quali si desume che il datore di lavoro aveva richiesto un provvedimento di rateazione dei contributi dovuti all’INPS. Detta circostanza, secondo il giudicante, non può andare a detrimento del diritto all’inserimento nella graduatoria del ricorrente, ove sia incontestato o provato il rapporto di lavoro, trattandosi di obbligo del datore di lavoro. 

Più semplicemente, il mancato versamento previdenziale, in quanto inadempimento ascrivibile al datore di lavoro, non deve ricadere sull’incolpevole dipendente scolastico.

In conclusione, il Magistrato del lavoro vicentino ha dichiarato, con sentenza (motivazione datata 03 marzo 2020), l’illegittimità del provvedimento di rettifica della graduatoria ATA, per il triennio 2018/2021, della Provincia di Vicenza e, per l’effetto, la correttezza del punteggio originariamente attribuito al ricorrente.

PER INFO/PREVENTIVI SUI “RICORSI ATA-RECUPERO PUNTEGGIO PARITARIO SENZA CONTRIBUTI O RECUPERO PUNTEGGIO DERIVANTE DA CONTRATTO DI LAVORO INTERINALE”, SI INOLTRI EMAIL ALL’INDIRIZZO segreteriasantonicola@scuolalex.com, OGGETTO: PROBLEMATICA PERSONALE ATA, CON SINTETICA ESPOSIZIONE DEI FATTI.

RISPONDERANNO DIRETTAMENTE I LEGALI ESPOSITO/SANTONICOLA.