L’INSERIMENTO CON RISERVA, NELLE GRADUATORIE DI MERITO DEL CONCORSO 2018 (FASE TRANSITORIA-F.I.T SECONDARIA), DEVE PRODURRE GLI STESSI EFFETTI DELLA COLLOCAZIONE A PIENO TITOLO, OSSIA LA POSSIBILITÀ D’IMMISSIONE IN RUOLO, SEPPURE SOTTOPOSTA ALLA CLAUSOLA RISOLUTIVA. 

IL T.A.R. LAZIO-ROMA (SEZ. III BIS), SENTENZA N. 3137/20, HA RIBADITO TALE PRINCIPIO, A BENEFICIO DEI DOCENTI DELLA SECONDARIA, INSERITI “CON RISERVA”, ENTRO IL 31 DICEMBRE 2018, NELLE GRADUATORIE DI MERITO REGIONALI (CONCORSO D.D.G.85/2018) CHE, IN VIRTÙ DI TALE RISERVA, NON AVEVANO POTUTO ACCANTONARE IL POSTO PER LA STIPULA DEL CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO

A cura dei legali Aldo Esposito e Ciro Santonicola 

I ricorrenti, taluni abilitati all’estero, in attesa dell’omologa del titolo, altri abilitati con pronuncia giudiziaria (emessa dalla Magistratura del lavoro), ammessi al concorso a cattedra per la scuola secondaria, Bando-D.D.G. 85, 01 FEBBRAIO 2018 (FASE TRANSITORIA), venivano inseriti “con riserva”, entro il 31 dicembre 2018, nelle graduatorie di merito, approvate dai Direttori Generali presso gli Uffici Scolastici Regionali, avendo sostenuto il colloquio orale non selettivo.

Tuttavia, il M.I.U.R., con il Decreto 663/2018, art. 1. Comma 1, aveva stabilito che i soli vincitori presenti, a pieno titolo, nelle graduatorie di merito del concorso 2018 (fase transitoria), pubblicate entro il 31 dicembre 2018, potessero effettuare la scelta degli (ex) ambiti territoriali nei quali eventualmente svolgere, già dal 01 settembre 2019, l’annualità di formazione iniziale e tirocinio (periodo di prova) che precede l’immissione in ruolo (c.d. accantonamento del posto).

Ebbene gli insegnanti, collocati “con riserva” nella graduatoria concorsuale, si vedevano negare “l’accantonamento del posto per la possibile immissione in ruolo” (dal 01 settembre 2019), in virtù della sola circostanza di non essere “a pieno titolo” nelle citate graduatorie. 

A questo punto, la problematica è stata portata al cospetto del T.A.R. Lazio (Sez. III Bis) che, con ordinanza 4886 del 17.07.2019, confermata dalla recentissima sentenza dell’11/03/2020 (Presidente Giuseppe Sapone, estensore Claudia Lattanzi), ha riconosciuta l’illegittimità del diniego all’accantonamento posti, nei seguenti termini:

(Estratto essenziale della sentenza) “L’ammissione con riserva è da considerare come provvedimento ampliativo a carattere provvisorio, che pur sottoposto alla condizione risolutiva del rigetto nel merito del ricorso, non comporta una deminutio delle facoltà inerenti il provvedimento. In sostanza, l’ammissione con riserva incide solo sulla stabilità degli effetti, potendo questi essere caducati dal successivo svolgimento del giudizio, ma garantisce, fino alla decisione di merito, la piena tutela della situazione controversa, posto che, in caso contrario, verrebbe frustrato l’interesse azionato che, pur avendo ottenuto una decisione cautelare favorevole, non potrebbe essere esercitato nel pieno delle sue facoltà. 

Pertanto, è da considerare illegittimo il provvedimento impugnato, laddove distingue tra docenti inseriti a pieno titolo e docenti inseriti con riserva, e quindi con una pronuncia cautelare favorevole. In conclusione, il ricorso deve essere accolto..”. 

Alla luce del citato pronunciamento, i legali Aldo Esposito e Ciro Santonicola confermano la possibilità di offrire tutela giudiziaria ai docenti precari, collocati nelle graduatorie concorsuali “quali riservisti”, non immessi in ruolo in ragione del mancato scioglimento della riserva.

PER INFO DI OGNI TIPO SUL “RICORSO RECUPERO RUOLO NEGATO AL DOCENTE INSERITO IN GRADUATORIA CON RISERVA”, S’INOLTRI WHATSAPP SCRITTO AL NUMERO 3661828489. 

RISPONDERÀ DIRETTAMENTE IL LEGALE, IN MEDIA ENTRO SETTE GIORNI DALL’INVIO DEL QUESITO.