ACCOGLIMENTO GIUDIZIARIO PERSONALE ATA TERZA FASCIA- RETTIFICA DEL PUNTEGGIO PER OMESSO RICONOSCIMENTO DEL CORPOSO SERVIZIO DICHIARATO, DERIVANTE DAI RAPPORTI DI LAVORO PRESTATI QUALE ASSISTENTE AMMINISTRATIVO/COLLABORATORE SCOLASTICO NON STATALE, PRESSO UN ENTE ACCREDITATO DALLA REGIONE CAMPANIA. 

RECUPERATO NUOVAMENTE IL PUNTEGGIO, ORIGINARIAMENTE ASSEGNATO AL RICORRENTE, A SEGUITO DELLA PRONUNCIA EMESSA DAL TRIBUNALE DEL LAVORO DI TORRE ANNUNZIATA.

Il servizio prestato dal ricorrente, presso il Centro di Formazione Professionale, risulta inquadrabile, ai sensi del DM 640/2017, allegato A1, punto 7.2, lettera c), nella categoria “scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate”, ragion per cui deve esser valutato al pari di quello prestato presso le scuole di istruzione secondaria o artistica non statali– Questa la linea difensiva portata avanti, dai legali Aldo Esposito e Ciro Santonicola, a tutela degli ATA PRECARI III FASCIA -innanzi alle Sezioni Lavoro della Magistratura Civile- che hanno subito, in seguito ai controlli, la decurtazione del punteggio ed il licenziamento.

La parte ricorrente, precario A.T.A., assistente amministrativo e collaboratore scolastico, Terza Fascia, nel richiedere l’inserzione in graduatoria (ultimo aggiornamento), aveva dichiarato, nella “sezione E della domanda”, tutto il servizio prestato, per ben 15 anni, quale assistente amministrativo/collaboratore scolastico, presso un istituto di formazione accreditato dalla Regione Campania. 

L’istante veniva individuato come destinatario della proposta di contratto a tempo determinato, poiché inserito, in posizione utile, all’interno della terza fascia della graduatoria d’istituto ATA, a.s. 2018/2021, profilo assistente amministrativo.

Sennonché il Dirigente, a seguito di verifiche sul servizio prestato, non convalidava il punteggio, rettificandolo con decreto e licenziando il dipendente.

L’istante, ritenendo di aver subito un danno ingiusto, in ragione del corposo servizio svolto, nella qualità ATA, presso l’ente accreditato dalla Regione Campania, abilitato allo svolgimento dei corsi di formazione professionale, si è rivolto alla Magistratura civile oplontina, territorialmente competente.

Investito della questione, il Giudice di Torre Annunziata, dr. Giovanni Favi, con recentissimo provvedimento urgente, reso nelle forme dell’art. 700 c.p.c., richiesta avanzata dagli avv.ti Aldo Esposito e Ciro Santonicola, ha così deciso (estratto essenziale dell’ordinanza):

Il servizio prestato dalla Sig.ra………., presso il Centro di Formazione Professionale………, risulta appunto inquadrabile, ai sensi del DM 640/2017, allegato A1, punto 7.2, lettera c), nella categoria scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate….Difatti, l’Istituto Professionale ……., risulta ente accreditato dalla Regione Campania, Dipartimento dell’Istruzione della Ricerca e del Lavoro delle Politiche Culturali e delle Politiche Sociali (prot…..) per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione…

Dovrà conseguentemente essere riconosciuto all’istante il predetto punteggio, ordinandosi al Ministero di correggere la graduatoria e adottare tutti i provvedimenti conseguenti. La pretesa della ricorrente, con riferimento alle domande sopra indicate, appare quindi fondata sotto il profilo del fumus boni iuris. 

Si deve, a questo punto, esaminare la sussistenza del periculum in mora. Orbene, la mancata attribuzione del punteggio, nella graduatoria, comporta un evidente pregiudizio ai fini del conferimento di supplenze e dell’assunzione a tempo determinato; pregiudizio che non appare poter essere riparato per equivalente, all’esito del tempo normalmente occorrente per la definizione di un giudizio di merito”.

“P.Q.M. Ordina al MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ’ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, l’attribuzione al ricorrente di un punteggio pari a …all’interno della 3° fascia della graduatoria d’istituto ATA a.s. 2018-2021 della Provincia di Napoli, per i profili professionali di assistente amministrativo e collaboratore scolastico e l’adozione di tutti i provvedimenti conseguenziali anche in relazione al riconoscimento del punteggio giuridico”.

PER INFO/PREVENTIVI SUL “RICORSO ATA-RECUPERO PUNTEGGIO DERIVANTE DA CONTRATTI DI LAVORO STIPULATI CON ENTI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE ACCREDITATI”, SI INOLTRI WHATSAPP SCRITTO AL NUMERO 3661828489 (NO TELEFONATE). 

RISPONDERÀ DIRETTAMENTE IL LEGALE, IN MEDIA ENTRO SETTE GIORNI DALL’INVIO DEL QUESITO, ANCHE AL FINE DI VALUTARE, CASO PER CASO, L’AVVIO DEL RICORSO, SULLA BASE DELLA DOCUMENTAZIONE DISPONIBILE.