SENTENZA FAVOLOSA EMESSA DAL TRIBUNALE DEL LAVORO DI TERMINI IMERESE (SICILIA)
Si è conclusa la causa, presso il Tribunale del Lavoro di Termini Imerese, relativa al riconoscimento del diploma accademico AFAM “come titolo abilitante all’insegnamento“.
Il ricorrente lamentava il mancato riconoscimento del diploma AFAM “conseguito secondo il vecchio ordinamento” – corredato dal diploma di scuola superiore di secondo grado – quale titolo abilitante all’insegnamento e chiedeva, in particolare, di riconoscere il valore formativo/abilitante del diploma di tromba e trombone conseguito nell’anno 2006, unitamente al diploma di maturità, valido per l’insegnamento sulle classi di concorso A030 e AL56.
Quale conseguenza del valore abilitante, il ricorrente domandava di essere inserito nella I fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) di Palermo (sempre per l’insegnamento sulle classi di concorso A030 e AL56).
Il Ministero dell’Istruzione (oggi anche del Merito) eccepiva, preliminarmente, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, il difetto di competenza territoriale e l’inammissibilità del ricorso, ritenendo, tra l’altro, la pretesa infondata.
La causa è stata decisa alla scadenza del termine del 14 febbraio 2023, concesso, alle parti, per il deposito di note scritte.
Investito della problematica, il giudicante del lavoro di Termini Imerese, dott.ssa Chiara Gagliano, in piena sintonia con le tesi dei legali Aldo Esposito e Ciro Santonicola:
– ha ribadito il “principio di diritto” secondo cui la giurisdizione va attribuita al magistrato del lavoro, nel caso in cui la domanda del ricorrente non sia diretta all’annullamento di un atto amministrativo generale o normativo, ma, piuttosto, all’ottenimento del diritto all’inserimento nella graduatoria (I Fascia G.P.S.);
– ha esclusa la necessità di coinvolgere in giudizio i presunti controinteressati, posto che il bene della vita, anelato dal ricorrente, non è l’ottenimento di una sede già assegnata ad altri, ma quello di essere inserito nella prima fascia delle GPS, per le classi di riferimento, sulla base del titolo AFAM e del punteggio posseduti;
– ha respinta l’eccezione di incompetenza territoriale, avanzata dal ministero, poichè il ricorrente non era dipendente presso alcun istituto di istruzione, al momento del deposito del ricorso, tuttavia vantando un pregresso rapporto lavorativo presso un istituto ricadente nella competenza di Termini Imerese.
Quanto alla decisione di merito, è stato stabilito, dal Tribunale siciliano procedente, che “alla parte ricorrente deve essere riconosciuto il diritto all’inserimento nella I fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze, nell’ambito territoriale della provincia di Palermo, per le classi di concorso A030 e AL56″. Ciò in quanto il docente possiede un diploma accademico di secondo livello – la legge equipara, infatti, “i diplomi AFAM del vecchio ordinamento” ai diplomi accademici di secondo livello – considerato abilitante all’insegnamento.
Di seguito le conclusioni del Giudicante: Definitivamente pronunciando (sentenza), in accoglimento del ricorso “dichiara il valore abilitante del diploma AFAM conseguito dal ricorrente in data …2006 e, per l’effetto, ordina all’Amministrazione convenuta l’inserimento di….nella I fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) della provincia di Palermo, per l’insegnamento nelle classi di concorso A030 –AL56“.
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