IL VALORE ABILITANTE DEI 24 CFU PER L’INSEGNAMENTO: SENTENZA EMESSA, POCHE ORE FA, DAL TRIBUNALE DI ENNA (SICILIA).  

ACCOGLIMENTO GIUDIZIARIO “NEL MERITO” CON DISAPPLICAZIONE DELLA REGOLAMENTAZIONE MINISTERIALE – STUDIO LEGALE ESPOSITO SANTONICOLA

Come noto, il Decreto Legge del 30 aprile 2022 ha previsto un percorso di formazione iniziale di non meno di 60 crediti formativi universitari o accademici, per conseguire l’abilitazione all’insegnamento. 

Tuttavia, esiste un regime transitorio che permette, a coloro che hanno conseguito i 24 CFU “entro il 31 ottobre 2022”, di partecipare ai concorsi “alla pari degli abilitati”, fino al 31 dicembre 2024. 

Ciò significa che, al momento, i 24 CFU, insieme al titolo di studio necessario per la classe di concorso, possono ritenersi “equiparati all’abilitazione”, in quanto consentono di partecipare ai concorsi.

A fronte di questa proposta interpretativa, avanzata dagli avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola al Magistrato del Lavoro di Enna, il ricorso sul valore abilitante del titolo posseduto è stato accolto a beneficio di due docenti con laurea e 24 crediti formativi.

Per il Giudice procedente, dott.ssa Daniela Francesca Balsamo, i due ricorrenti – in possesso di un diploma di laurea magistrale e dei 24 crediti formativi universitari (CFU) in materie psico-antropo-pedagogiche – hanno conseguito un titolo di abilitazione conforme alle disposizioni normative vigenti, che consente loro di partecipare al prossimo concorso per il reclutamento dei docenti e d’inserirsi nelle graduatorie degli abilitati. 

QUANTO AI MOTIVI DI DIRITTO, RICHIAMATI DAL TRIBUNALE (A SUPPORTO DEL RECENTISSIMO ACCOGLIMENTO GIUDIZIARIO), SI RIPORTA LA SEGUENTE RICOSTRUZIONE:

Secondo l’art. 1, comma 110, della legge 107/2015, a partire dal concorso pubblico successivo, l’accesso alle procedure concorsuali per titoli ed esami per la professione di docente è subordinato al possesso di un titolo di abilitazione all’insegnamento. Tale nozione di abilitazione è stata ridefinita dal decreto legislativo n. 59/2017, emanato in attuazione della delega contenuta nella legge 107/2015, art. 1, comma 181.

Il decreto legislativo 59/2017 sostituisce il termine abilitazione con i 24 CFU in specifici settori disciplinari o con i tre anni di servizio, che consentono la partecipazione ai concorsi su tutte le classi accessibili mediante il diploma di laurea. In questo modo, “l’abilitazione, intesa come conseguimento dei percorsi di formazione TFA, PAS e SSIS, è equiparata ai 24 CFU o ai 36 mesi di servizio“. 

Alla luce di tanto, parole del Giudicante, “la condotta del ministero (che ha rifiutato l’accesso dei ricorrenti alle graduatorie degli abilitati) appare illegittima…Da un lato, infatti, i ricorrenti, in possesso sia del diploma di laurea magistrale che dei 24 CFU (che nel caso di specie erano inclusi nel programma di studi universitario) vantano un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art. 5 D.Lgs 59/2017) sulla scorta della legge delega (art. 1, comma 110 l. 107/2015), che consente loro di partecipare al prossimo concorso riservato agli abilitati e, più in generale, ai futuri concorsi per il reclutamento dei docenti; dall’altro, viene loro rifiutato l’accesso alle graduatorie…..riservate agli abilitati”.

E ancora, per il Magistrato siciliano, la normativa eurounitaria non prevede nessun titolo abilitativo per l’insegnamento, potendo l’accesso alla professione essere subordinato al conseguimento di specifiche qualifiche che consistono, alternativamente, in un titolo di formazione ovvero in una determinata esperienza lavorativa. 

In definitiva, si impone una disapplicazione della regolamentazione ministeriale, sia alla luce della normativa primaria interpretata “in senso conforme alla Costituzione (artt. 3 e 97)”, sia alla luce del diritto eurounitario, nella parte in cui il decreto ministeriale osta al riconoscimento del diritto dei ricorrenti all’inserimento nelle graduatorie degli abilitati del personale docente, per le classi di concorso di riferimento.

CONCLUSIONI DEL GIUDICANTE

P.Q.M. Il Tribunale di Enna, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando (SENTENZA), così provvede: “accerta e dichiara che i ricorrenti sono in possesso di un titolo abilitante all’insegnamento, costituito dal diploma di laurea e dai 24 CFU…”

PER INTERAGIRE CON LO STUDIO LEGALE ESPOSITO SANTONICOLA – AL FINE DI INDIVIDUARE LE OPPORTUNE STRATEGIE, VISTA LA DIFFORMITA’ DEGLI ORIENTAMENTI SUL VALORE ABILITANTE DEL TITOLO CON 24 CFU – E’ POSSIBILE INOLTRARE WHATSAPP (SCRITTO O AUDIO) AL 366 18 28 489 (NO TELEFONATE). GIUNGERA’ RISPOSTA PERSONALIZZATA.