A cura degli avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola

Quesito/Consulenza informativa

Sono un Dirigente Scolastico titolare presso un Istituto recentemente accorpato con una seconda scuola. Nonostante la normativa vigente, che in caso di accorpamento garantisce la permanenza del dirigente dell’istituto “accorpante”, mi è stato assegnato un nuovo incarico presso un’altra sede.

La dirigenza del nuovo istituto accorpato è stata invece affidata alla collega titolare della scuola “aggregata”.

Ritengo che questo trasferimento violi il principio di continuità amministrativa e l’anzianità di servizio maturata nella sede accorpante.

Quali strumenti giuridici posso attivare per tutelare la mia posizione?

Risposta degli Avvocati Esposito e Santonicola

Gentile Dirigente, quanto da Lei descritto sembra configurare una violazione amministrativa, già affrontata con successo dal nostro studio legale, in contrasto sia con le norme generali che regolano il dimensionamento scolastico, sia con i criteri di mobilità dei dirigenti scolastici in caso di accorpamento.

Basi Normative e Azioni Difensive Attivabili

L’accorpamento scolastico non comporta la creazione di un nuovo istituto, ma l’integrazione di una scuola (istituto “aggregato”) in un’altra (istituto “accorpante”), la quale mantiene la propria identità giuridica, il codice meccanografico e il personale titolare, incluso il Dirigente Scolastico.

La normativa vigente stabilisce che il dirigente della scuola “accorpante” conservi la propria titolarità, mentre il dirigente della scuola “aggregata” venga dichiarato soprannumerario, per garantire la continuità e valorizzare l’esperienza del dirigente titolare presso l’istituto accorpante.

Nel Suo caso, l’atto di accorpamento dovrebbe risultare dalla delibera di programmazione scolastica regionale. In base alla prassi e alle direttive regionali, i dirigenti scolastici degli istituti “accorpanti” non sono tenuti a presentare domanda di trasferimento, poiché la loro titolarità rimane nella sede di appartenenza. Diversamente, il dirigente della scuola “aggregata” dovrebbe presentare istanza per una nuova assegnazione.

In presenza di più dirigenti scolastici soprannumerari, la normativa dispone che l’assegnazione delle dirigenze rispetti i criteri di anzianità e continuità amministrativa, criteri che dovrebbero attribuirLe un titolo preferenziale automatico, data la Sua esperienza pluriennale presso la sede accorpante.

Azioni Giudiziarie e Ricorso ex Art. 700 c.p.c.

Considerato che l’anno scolastico è già iniziato, potrà valutare l’opportunità di un ricorso presso il Giudice del Lavoro, per richiedere la sospensione immediata del trasferimento e il mantenimento della titolarità presso la sede accorpante.

Tale ricorso, eventualmente urgente, si fonderebbe su due presupposti principali:

  • Fumus boni iuris. L’evidente violazione normativa, in quanto l’accorpamento attribuisce il diritto di continuità amministrativa al dirigente dell’istituto “accorpante”, senza imporre alcuna domanda di mobilità.
  • Periculum in mora. L’urgenza di un intervento cautelare, giustificata dalla necessità di garantire stabilità amministrativa e didattica nel nuovo istituto accorpato, anche in considerazione della Sua pluriennale esperienza e dell’attività progettuale già avviata.

L’accoglimento del ricorso è strettamente connesso alla chiarezza della normativa, che evidenzia un “favor” per il mantenimento del dirigente dell’istituto accorpante. Qualora il Giudice rilevasse l’irregolarità nella procedura, potrebbe disporre il Suo reintegro nella sede originaria, dichiarando inefficace la nuova assegnazione.

Caso Giudiziario di Riferimento

Il Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Lavoro, ha recentemente accolto il ricorso di una dirigente della scuola “accorpante”, iscritto dal nostro studio legale, che aveva subito un’errata applicazione delle norme di accorpamento.

La pronuncia ha ribadito che, in caso di accorpamento, il dirigente dell’istituto “accorpante” mantiene la propria titolarità, mentre il dirigente dell’istituto “aggregato” viene dichiarato soprannumerario.

Nel caso di specie, l’amministrazione aveva confuso accorpamento e fusione, assegnando erroneamente la titolarità alla dirigente meno anziana.

Il Giudice ha pertanto ordinato il reintegro della dirigente della scuola “accorpante”, ribadendo che, in un processo di accorpamento, è il dirigente della scuola “incorporante” a mantenere il proprio incarico, mentre chi proviene dall’istituto “incorporato” viene dichiarato in esubero.

Contatti per Ulteriori Informazioni

Per discutere ulteriormente della Sua situazione, Lei o altri Dirigenti scolastici coinvolti in simili processi di riorganizzazione o accorpamento possono contattare gli avvocati Esposito e Santonicola, inviando un messaggio scritto o audio su WhatsApp al numero 3661828489.