A cura degli avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola
Quesito/Consulenza informativa
Domanda:
Ho conseguito una specializzazione per il sostegno didattico all’estero e ho richiesto il riconoscimento del titolo in Italia, ma la mia istanza è stata respinta. Ho letto dell’art. 7 del Decreto-Legge 31 maggio 2024, n. 71, che prevede percorsi di specializzazione INDIRE per chi si trovi nella mia situazione.
Mi conviene impugnare al T.A.R. il diniego di omologa del titolo abilitativo estero?
Risposta degli Avvocati Esposito e Santonicola
Gentile docente, la normativa da Lei citata è stata emanata proprio per offrire una soluzione agli insegnanti con una specializzazione sul sostegno conseguita all’estero e definisce i contenuti dei percorsi attivati dall’INDIRE.
In base al Decreto-Legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modifiche dalla Legge 29 luglio 2024, n. 106, possono iscriversi ai percorsi di formazione coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto, si trovino nelle seguenti condizioni:
- Abbiano superato un percorso formativo sul sostegno agli alunni con disabilità presso un’università estera legalmente accreditata o altro organismo abilitato nel Paese di provenienza;
- La procedura per il riconoscimento del titolo sia pendente oltre i termini di legge o sia oggetto di un contenzioso per il mancato rispetto dei tempi stabiliti;
- Rinuncino formalmente a qualsiasi richiesta di riconoscimento del titolo estero. Tale rinuncia andrà presentata al momento dell’iscrizione al percorso di formazione italiano.
L’iscrizione sarà consentita per un solo grado di istruzione. Il superamento del percorso INDIRE permetterà di conseguire un titolo di specializzazione per le attività di sostegno agli alunni con disabilità, relativo al grado di istruzione scelto.
È importante sottolineare che la rinuncia all’istanza di riconoscimento del titolo estero non pregiudicherà eventuali procedure di reclutamento già avviate con riserva di accertamento del titolo estero. Il titolo di specializzazione conseguito in Italia, tramite il percorso INDIRE, sarà valido anche per consolidare la posizione eventualmente acquisita in tali procedure.
La sua problematica solleva un punto interessante. Il Decreto-Legge 31 maggio 2024, n. 71, così come modificato dalla Legge 29 luglio 2024, n. 106, non chiarisce se un’istanza di riconoscimento del titolo estero già respinta (e non solo pendente) consenta l’accesso ai percorsi INDIRE.
Da un lato, il comma 1 dell’art. 7 fa riferimento a coloro che “hanno pendente, oltre i termini di legge, il relativo procedimento di riconoscimento, ovvero hanno in essere un contenzioso giurisdizionale per mancata conclusione del procedimento entro i termini di legge”. Questa formulazione sembrerebbe limitare l’accesso ai percorsi INDIRE a chi ha un procedimento ancora in corso o un contenzioso attivo.
Dall’altro lato, la ratio della norma è offrire una soluzione a coloro che, pur avendo conseguito una formazione sul sostegno all’estero, si trovano in stallo a causa delle lungaggini burocratiche italiane. In tale prospettiva, anche un rigetto dell’istanza di riconoscimento potrebbe configurare una situazione di ostacolo all’accesso alla professione e, quindi, giustificare l’iscrizione ai percorsi INDIRE.
Presentare ricorso amministrativo contro il rigetto potrebbe tradursi in una strategia prudente per due motivi:
- In caso di esito positivo, otterrebbe il riconoscimento del titolo estero, rendendo superfluo il percorso INDIRE;
- Anche in caso di rigetto del ricorso, avrebbe comunque la possibilità di accedere ai percorsi INDIRE, dimostrando di avere un procedimento di riconoscimento concluso, seppur con esito negativo.
L’eventuale ricorso si fonderebbe sui principi sanciti dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, sull’obbligo del Ministero dell’Istruzione di esaminare concretamente il titolo estero. Non è sufficiente limitarsi a un diniego automatico; occorre effettuare una comparazione effettiva delle competenze acquisite, adottando eventualmente misure compensative, come previsto dall’art. 14 della Direttiva 2005/36/CE, per colmare eventuali differenze rispetto ai requisiti italiani. Inoltre, si fonderebbe sul principio del riconoscimento reciproco dei diplomi e certificati, volto a facilitare la mobilità professionale all’interno dell’Unione Europea, riducendo gli ostacoli burocratici per i professionisti qualificati in un Paese membro che desiderino lavorare in un altro.
In proposito, il T.A.R. Lazio, Sezione Quarta (Presidente Giudice dott. Angelo Fanizza), con la più recente sentenza n. 19361/2024 ha accolto un nostro ricorso sul riconoscimento di titoli di abilitazione all’insegnamento conseguiti all’estero (specificamente in Spagna e Bulgaria), annullando il provvedimento ministeriale di diniego e ordinando un riesame della domanda, nel rispetto dei principi di diritto sopra citati.
Contatti per Ulteriori Informazioni
Per discutere ulteriormente della Sua situazione, Lei o altri colleghi “con titolo abilitativo estero respinto” possono contattare gli avvocati Esposito e Santonicola, inviando un messaggio scritto o audio su WhatsApp al numero 3661828489.